Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona



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Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ IN BANCA NELLA PROVINCIA DI SAVONA

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona La Prefettura, l ABI e le banche firmatarie del Protocollo d intesa per la prevenzione della criminalità in banca (di seguito Protocollo ), CONSIDERATO che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata; che alle Forze dell ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino; che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all esigenza di consentire l operatività in condizioni di sicurezza; PRESO ATTO della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell ordine, ABI e banche per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;

CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 Informazioni di carattere generale Le banche si impegnano, possibilmente entro un termine di 25 giorni dalla sottoscrizione, a segnalare alle Forze dell ordine: il nome e il numero telefonico del responsabile al quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale; il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore; l elenco delle dipendenze, i relativi indirizzi, i numeri telefonici e di fax; l orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica. Art. 2 Segnalazione di situazioni di rischio Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell ordine ai numeri telefonici indicati nell unito prospetto: carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi); movimenti sospetti di persone all interno e all esterno delle dipendenze bancarie; eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa); lavori da svolgere durante l orario di apertura della dipendenza che inficino l efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme); altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

Art. 3 Valutazione dei Rischi La probabilità di accadimento dell evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti. Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e ad aggiornare periodicamente detta valutazione, in relazione all evoluzione del fenomeno criminoso e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell ordine. Art. 4 Misure di sicurezza Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione - di almeno 4 sistemi di sicurezza tra quelli di seguito elencati: 1. bussola 2. metal detector 3. rilevatore biometrico 4. vigilanza 5. videocollegamento/videosorveglianza 6. videoregistrazione 7. allarme antirapina 8. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva 9. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza 10. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata 11. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro

12. sistema di macchiatura delle banconote 13. sistema di tracciabilità delle banconote. La videoregistrazione è da considerarsi obbligatoria e le banche si impegnano, per le nuove istallazioni, ad utilizzare la tecnologia digitale. Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza. Art. 5 Comunicazione delle misure di sicurezza Le banche si impegnano ad aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza anche attraverso strumenti di comunicazione (vetrofanie o similari), che pubblicizzino, ove necessario, alcune delle soluzioni adottate nelle proprie dipendenze. Allo scopo può essere utilizzata, ad esempio, la messaggistica di sicurezza predisposta dall ABI. Art. 6 Esigenze di privacy Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali ( Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000, Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004 ). Dovrà essere, altresì, assicurata l osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.

L utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto della indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell Interno n.558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005. Le banche, nell adempiere alla normativa generale vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare l art. 134 Videosorveglianza del DLgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ), confermano altresì che le apparecchiature che consentono la registrazione visiva degli ambienti, destinati al pubblico e allo svolgimento del lavoro, sono state istallate e continueranno ad essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. Art. 7 Manutenzione delle misure di sicurezza Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento. Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti. Art. 8 Informazione Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull antirapina per il personale di sportello) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

Art. 9 Formazione Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di formazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite le iniziative di ABI Formazione e OS.SI.F., l Osservatorio dell ABI sulla Sicurezza Fisica. Art. 10 Ruolo della Prefettura La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo promuove Riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia o Comitati Provinciali per l Ordine e la Sicurezza Pubblica per la trattazione di problematiche inerenti la sicurezza bancaria, anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente protocollo. Art. 11 Ruolo delle Forze dell ordine Le Forze dell ordine si impegnano nei confronti delle banche a: segnalare, anche per il tramite dell ABI, eventuali elementi che possano indicare criticità specifiche per il numero e tipologia di crimini commessi; intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine. Art. 12 Ruolo dell ABI L ABI potrà fornire una sintesi dei dati contenuti nel proprio Osservatorio sulla sicurezza fisica (OS.SI.F.) ai fini delle valutazioni sullo specifico ambito.

Art. 13 Cultura della sicurezza I firmatari del Protocollo si impegnano a favorire la diffusione della cultura della sicurezza nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso l utilizzo di BANCAFORTE, la Rivista dell ABI sulla Sicurezza, le Tecnologie e l Innovazione, che ha tra i destinatari i direttori generali delle banche, i responsabili di tutte le dipendenze, nonché Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Art. 14 Durata Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti. Savona, 26 luglio 2007

Allegato REFERENTI FORZE DELL ORDINE Il presente allegato sarà predisposto dalla Prefettura

Allegato FIRMATARI Il presente allegato sarà predisposto dall ABI