La durata dell Associazione è illimitata. L anno o esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.



Documenti analoghi
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

- Statuto Associazione

Associazione GREST-TICINO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa:

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO 1 DENOMINAZIONE

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto Associazione Damas Peruanas en Italia

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ASSOCIAZIONE ARKE ONLUS UN DENTISTA PER AMICO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Statuto dell'associazione di promozione sociale. Eurytmica

ASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione. Art. 2 Sede. Art. 3 Scopi dell associazione. Art. 4 I soci

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Statuto Associazione Noi tutti Grazia

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SNOQ?UDINE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuto dell associazione

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

COMUNE DI ESCALAPLANO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO AIRP I IL PATRIMONIO

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Associazione Culturale. MONTEFORTIANA Scienza, Salute, Società

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE EXPERIENCE. E una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e

STATUTO. PHILOSOPHY KITCHEN Laboratorio di idee

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Transcript:

STATUTO Associazione "La Fabbrica di Zurigo" con sede in Josefstrasse 102, 8005 Zurigo, primo piano Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Denominazione A norma dell art. 60 segg. del Codice civile è costituita un associazione politico-culturale denominata "La Fabbrica di Zurigo. L Associazione non ha scopi di lucro e si fonda sul volontario impegno dei soci. Articolo 2. Sede legale L Associazione ha sede legale in Josefstrasse 102, Zurigo, primo piano. Articolo 3. Durata La durata dell Associazione è illimitata. L anno o esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Articolo 4. Finalità L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini politici e culturali, per l esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si fonda sul volontario impegno dei soci. L Associazione La Fabbrica di Zurigo è un organizzazione autonoma, multietnica, antirazzista, laica, aconfessionale e antifascista. L Associazione La Fabbrica di Zurigo intende incentivare la consapevolezza civile della cittadinanza, intesa come difesa dei valori della legalità e dell etica pubblica e della partecipazione politica. L Associazione intende raggiungere gli scopi suddetti attraverso: a. la creazione di strumenti di comunicazione ed informazione indipendenti. b. la promozione e la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali spettacoli musicali, teatrali e cinematografici; mostre d arte, attività sportive, iniziative di aggregazione e socializzazione, incontri dibattiti e seminari. c. la promozione di iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita dei problemi culturali, sociali e politici attraverso ricerche, studi, documentazioni, mostre, corsi e seminari; d. la collaborazione con altre associazioni, cooperative, organismi ed enti pubblici, e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell Associazione stessa

Articolo 5. Mezzi Le risorse economiche dell Associazione provengono: a. dalle quote associative versate dai Soci; b. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; c. da eventuali contributi straordinari dei Soci d. da prestazioni di servizi convenzionati e. da iniziative promozionali Il Consiglio potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto dell Associazione e con le leggi federali e cantonali potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all Associazione e arricchire il suo patrimonio. Articolo 6. Ammissione Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi ed i valori fondanti, a prescindere dalla nazionalità, dall etnia, dall orientamento sessuale e religioso purché si impegnino lealmente a realizzarli insieme agli altri associati. L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda scritta del richiedente nella quale egli dovrà specificare le proprie generalità. La richiesta di ammissione può essere presentata durante tutto l anno sociale. All atto dell ammissione il Socio versa immediatamente la quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio ed approvata in sede di bilancio dall Assemblea ordinaria. Inoltre il Socio ammesso si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti emanati e le delibere dell Assemblea e del Consiglio. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare la richiesta entro 30 giorni dalla presentazione. Articolo 7. Soci Il numero dei soci è illimitato. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. Esistono due categorie di soci Soci ordinari Soci onorari La nomina dei Soci onorari è proposta dal Consiglio e ratificata dall'assemblea dei soci. A tutti gli associati è garantito: a. pieno e paritetico diritto di voto su qualunque decisione dell Assemblea ordinaria e straordinaria; b. la partecipazione alla vita associativa c. piena legittimazione all'eleggibilità alle cariche direttive L Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. L Associazione può in caso di particolare necessità avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci. Articolo 8 Doveri dei Soci I Soci sono tenuti:

a. al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo; b. all osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere dell Assemblea e del Consiglio; Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all esterno dell Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, onestà, probità. Non sono ammesse attività di Soci in nome dell Associazione se non espressamente autorizzate dal Consiglio. Articolo 9. Recesso ed esclusione Il recesso di un Socio è possibile in qualsiasi momento e deve essere comunicato al presidente tramite comunicazione scritta. L esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio. Deve essere comunicata per iscritto al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione e ratificata dall Assemblea nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. Capo II - ORGANI Articolo 10. Organi dell Associazione Gli organi dell Associazione sono: a. l Assemblea dei soci b. il Consiglio direttivo c. il Presidente d. il Tesoriere e. i Revisori dei conti Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Articolo 11. L assemblea dei soci L organo supremo dell Associazione è l assemblea dei soci, costituita da tutti i soci onorari ed ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell Associazione. L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi. Un'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo.

L Assemblea è convocata dal presidente attraverso comunicazione scritta elettronica ai soci e/o annuncio affisso nella sede dell'associazione. L Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei Soci. L Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L assemblea ordinaria ha i seguenti compiti irrevocabili: a. Elezione o revoca del comitato direttivo e dei revisori dei conti b. Elaborazione e modifica degli statuti c. Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori d. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e del rendiconto economico, predisposti dal Consiglio e. Determinazione del contributo dei membri f. Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni g. Ratifica dell'esclusione di soci proposta dal Consiglio direttivo h. Ratifica della nomina di soci onorari proposta dal Consiglio direttivo i. Approvazione del programma annuale dell Associazione Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l Assemblea lo ritenga opportuno. Articolo 12. Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo rappresenta l Associazione all esterno e gestisce le attività in corso. L Associazione è amministrata da un Consiglio composto da non meno di 3 e non più di 20 membri detti anche consiglieri. Ogni consigliere rimane in carica un anno dall elezione e può essere rieletto. La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno 5 consiglieri o almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; Il ruolo di Consigliere decade automaticamente se non presente senza giustificato motivo a più di cinque sedute consecutive del Consiglio. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti: a. Stabilisce il programma annuale di attività dell Associazione; b. Gestisci e coordina le attività dell'associazione, stabilendo le competenze e valutando la copertura finanziaria delle attività; c. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; d. Redige e presenta all Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell Associazione;

e. Redige e presenta all Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; f. Accetta l'iscrizione di nuovi Soci; g. Esclude i Soci salva successiva ratifica dell Assemblea; h. Tenta di conciliare i Soci coinvolti in eventuali controversie; i. Nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere. Articolo 13 I revisori L assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta l'anno un controllo casuale. Articolo 14. Il Presidente Il Presidente: a. ha la legale rappresentanza dell Associazione; b. convoca e presiede il Consiglio; c. convoca l Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; d. rappresenta l Associazione di fronte alle Autorità; e. è il portavoce ufficiale dell Associazione; f. dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere Articolo 15. Il Tesoriere Il Tesoriere: a. ha la responsabilità della custodia della cassa dell Associazione b. tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione c. prima di effettuare una spesa, ne verifica la congruenza con il bilancio preventivo approvato d. effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio Articolo 16. Firma L Associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del Consiglio direttivo. Articolo 17. Responsabilità Per i debiti dell Associazione risponde solo il patrimonio dell Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri. Articolo 18. Modifica degli statuti Questo Statuto è modificabile solo dall Assemblea straordinaria. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con le leggi della Confederazione Elvetica. Articolo 19. Scioglimento dell Associazione Lo scioglimento dell Associazione può essere deciso solo dall Assemblea straordinaria. Con lo scioglimento dell Associazione, il patrimonio dell Associazione va ad un istituzione che persegue la stessa o una simile finalità

Articolo 20. Entrata in vigore I presenti statuti sono stati accettati nell ambito dell assemblea costitutiva del 1 luglio 2013 e sono entrati in vigore in tale data. Articolo. 21. Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Questo Statuto è composto da N 21 articoli disposti su 6 pagine. Zurigo, 1 luglio 2013 I soci fondatori