STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE "ADESSO PADOVA"



Documenti analoghi
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE "VERONA DEMOCRATICA"

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO ITACA ASTI S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ampelos S T A T U T O. Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEROPE S T A T U T O

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Minturno in movimento

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GNU/LINUX USER GROUP

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione IL CERCHIO VERDE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " IL SALOTTO DELLA CULTURA" ART. 1 Costituzione, denominazione, sede Ai sensi della legge 383/2000, della legge regionale

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

COMUNE DI ESCALAPLANO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOS ORTOPEDIA STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.E.D

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto di associazione di volontariato ADAS INTERCRAL PARMA STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO ASSOCIAZIONE BICINSIEME

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Cerchio degli Uomini associazione di volontariato onlus S T A T U T O. Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Statuto Associazione ONLUS PARCO I GORGHI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/1991. Pag. 1

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

6. Il Presidente, Sig. Giovanni Cibrario, viene delegato a richiedere la registrazione del presente Atto Costitutivo e dell allegato Statuto.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

STATUTO Il Sole Onlus

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE "ADESSO PADOVA" Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E CADENZA DEGLI INCONTRI 1.1 È costituita una libera associazione politico-culturale denominata "Adesso Padova". L'Associazione ha durata triennale prorogabile tacitamente per successivi 3 anni e consecutivamente di tre anni in tre anni. La sede legale è fissata in Via Beato Pellegrino 23, 35128, Padova. 1.2 L eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Presidenza e non richiederà formale variazione del presente statuto. 1.3 L'eventuale variazione del nome dell'associazione potrà essere decisa dall'assemblea ordinaria secondo i criteri di deliberazione fissati dall art. 9. 8. 1.4 gli incontri pubblici dell'associazione si terranno con cadenza periodica. Art.2 SCOPI E FINALITÀ 2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e si prefigge le seguenti finalità: - diffondere e promuovere le dodici idee che hanno caratterizzato il programma di Matteo Renzi; - promuovere l'idea che la collaborazione, gli scambi, i rapporti sociali e la solidarietà possano svilupparsi in maniera libera, volontaria e spontanea; - promuovere il diritto di ciascun cittadino alla partecipazione politica come garantito dalla costituzione Italiana: - promuovere l'ascolto delle problematiche, dei quesiti, delle domande poste dalla cittadinanza e dalle categorie sociali di Padova città e provincia; - promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tematici per rispondere seriamente e con proposte attuabili alle richieste provenienti dalla società civile di Padova e provincia; - promuovere proposte ed idee da proporre attraverso i candidati sindaci della città di Padova e dei comuni della provincia - promuovere proposte anche di ambito nazionale. 2.2 L'associazione riconosce nei "Comitati Adesso" che hanno collaborato alla campagna elettorale di Matteo Renzi le organizzazioni di riferimento da cui cogliere esperienze, stimoli, ed interessi capaci di convogliare al meglio i valori della democrazia e della libertà sul territorio locale di riferimento ed a livello nazionale. 2.3 Per il raggiungimento degli scopi l'associazione si propone di organizzare periodicamente degli incontri pubblici, ma anche vere e proprie iniziative pubbliche e private, percorsi di formazione politica, confronti tra individui di ogni opinione, provenienza ed estrazione, al fine di apportare al dibattito pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice. 2.4 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione in modo determinante e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. 2.5 Nessun aderente può ricevere direttamente contributi per attività prestate a nome dell'associazione. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. 2.6 L'associazione potrà esercitare qualsiasi attività commerciale e/o produttiva marginale, necessaria o utile al fine del perseguimento dei propri scopi e finalità. 2.7 L'associazione può svolgere le proprie attività anche attraverso sedi o sezioni comunali. La nascita e l'attività di tali sedi comunali dovrà essere deliberata dal comitato esecutivo e non potrà comunque Pagina: 1

svolgersi in contrasto col presente statuto e con i principi, l'attività e le deliberazioni dell'associazione. 2.8 Le sezioni comunali individueranno un loro referente la cui nomina dovrà essere approvata dal consiglio di presidenza. Art. 3 NATURA 3.1 L'associazione si riconosce nell'azione politica democraticamente svolta e riconosce fondamentali i principi del bipolarismo e dell'alternanza di governo. Art.4 PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE 4.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'associazione. 4.2 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi degli aderenti, contributi di privati, contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, donazioni, e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività commerciali e produttive. 4.3 L'esercizio sociale dell'associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il comitato esecutivo deve redigere il bilancio d'esercizio e sottoporlo per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio predisposto dal Consiglio di Presidenza deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 gg che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione oppure inviato tramite posta elettronica (anche per estratto) ai soci unitamente alla convocazione dell'assemblea che prevede la loro approvazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, o i lasciti ricevuti. 4.4 La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal Consiglio di Presidenza con apposito regolamento. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di morte, recesso, esclusione e/o comunque di perdita della qualità di socio. Art.5 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE 5.1 Possono far parte dell'associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutati idonei dal Consiglio di Presidenza. 5.2 Diventano soci ordinari dell'associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, siano ammessi dal Consiglio di Presidenza e versino, all'atto dell'iscrizione, la quota stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. Art.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI 6.1 L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di Presidenza, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. La deliberazione del Consiglio di Presidenza è insindacabile. Pagina: 2

6.2 Il Consiglio di Presidenza dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. 6.3 La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopo dell'associazione, per decadenza al mancato pagamento della quota annuale. 6.4 I soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con semplice comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza. 6.5 Il mancato pagamento della quota associativa annuale, nei tempi previsti dal Consiglio di Presidenza e nonostante la richiesta formale di pagamento inviata dal medesimo organo, comporta l'automatica decadenza del socio. 6.6 l'esclusione di un socio fondatore è deliberata dall'assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Presidenza con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. L'esclusione degli altri soci è deliberata dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza, con le modalità e la maggioranza previste dall'art.9.8. In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica. 6.7 Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art.7 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI 7.1 I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione; a versare la quota associativa; a non divulgarne i contenuti riservati ai media. 7.2 I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative. 7.3 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso. 7.4 Il Consiglio di Presidenza può decidere, con proprio apposito regolamento, le forme, i limiti, e le modalità con cui i Soci possono utilizzare il nome ed i segni distintivi dell' associazione per finalità comunque rientranti in quelle ammesse dal presente statuto. Art.8 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE 8.1 Sono organi dell'associazione: l Assemblea dei soci, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, i Responsabili dei gruppi tematici, i Gruppi tematici. Art.9 ASSEMBLEA DEI SOCI 9.1 È composta da tutti i soci dell'associazione in regola col versamento della quota associativa annuale e può essere ordinaria o straordinaria. 9.2 L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre: elegge Presidente e Consiglio di Presidenza dal secondo anno, approva a maggioranza il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale, approva lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le relative variazioni, delibera l'esclusione dei soci. 9.3 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per approvare il bilancio e ogni volta il Presidente o la metà dei membri del Consiglio di Presidenza ne faccia richiesta scritta. 9.4 Pagina: 3

l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. 9.4 L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal/dai vicepresidente/i, ed in assenza di questi da altro membro del Consiglio di Presidenza eletto dai presenti, o nel caso in cui non sia presente alcun membro del Consiglio di Presidenza, da un socio fondatore anziano. 9.5 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci e l'intero Consiglio di Presidenza. Ciascun socio può partecipare all'assemblea ordinaria e a quella straordinaria per delega, che può essere conferita solo ad altro socio. Non è ammessa più di una sola delega per ciascun socio. 9.6 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima. 9.7 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione. 9.8 L'assemblea straordinaria è valida se sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci. Per sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio residuo serve il voto favorevole dei 3/4 dei soci. 9.9 I verbali redatti da un socio delegato dal Presidente, sottoscritti dal verbalizzante e da chi presiede la seduta, sono conservati agli atti e devono essere accessibili a tutti i soci. Art.10 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 10.1 È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 11 e deve essere composto in maggioranza da soci fondatori, nel rispetto della parità di genere. 10.2 Durante il primo anno di vita il Consiglio di Presidenza è formato solo da soci fondatori. 10.3 Ciascun socio ha diritto, dal secondo anno, a presentare la propria candidatura a far parte del Consiglio di Presidenza, comunicandola per iscritto al coordinatore in carico fino a 30 gg prima dell'assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Presidenza, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. 10.4 Il Consiglio di Presidenza provvede alla sostituzione di suoi componenti decaduti, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Per la sostituzione deve essere rispettata la regola della maggioranza dei soci fondatori. Se decade oltre la metà del Consiglio oppure non sia possibile la sostituzione si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. 10.5 Il Consiglio di Presidenza cura l'esecuzione delle delibere assembleari, provvede a stendere il bilancio preventivo e consuntivo, nomina un segretario tesoriere su indicazione del Presidente che partecipa come invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza, delibera sulle nuove domande di adesione, delibera l'entità della quota associativa annuale, provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci. 10.6 È presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di questi dal membro anziano per età. 10.7 Il Consiglio di Presidenza si convoca con frequenza minima di ogni tre mesi o se il Presidente lo ritenga opportuno o se la metà dei componenti lo richieda. Delibera a maggioranza dei presenti che devono comunque essere la maggioranza dei membri del Consiglio. Pagina: 4

Art.11 PRESIDENTE 11.1 Eccetto il primo anno quando viene scelto dai soci fondatori, viene eletto dall'assemblea, ha la rappresentanza dell'associazione davanti a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente, scelto e nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Presidenza. 11.2 La carica ha validità biennale (eccetto il primo anno) e potrà essere rinnovata per massimo due mandati. 11.3 Presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio di Presidenza e dà attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi. 11.4 Il Presidente costituisce gli eventuali gruppi di lavoro e nomina i responsabili degli stessi. 11.5 Il Presidente, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di un portavoce; tale portavoce non deve avere altri ruoli nell'associazione e deve essere socio dell'associazione. 11.6 Il Presidente, o per delega del Presidente il suo Portavoce, o in assenza del Presidente, per delega della stesso il suo Vicepresidente, sono gli unici membri dell'associazione autorizzati a rapportarsi con la stampa, per quanto riguarda i progetti e gli scopi dell associazione in ambito politico e culturale. 11.7 Il Presidente può anche delegare i rapporti con la stampa ai responsabili dei singoli gruppi di lavoro per quanto concerne lo stato dei lavori dei gruppi da questi coordinati. 11.8 Il Presidente nomina anche segretario e tesoriere dell'associazione, che non devono avere altri ruoli nell'associazione e possono anche non essere soci dell'associazione; il segretario dell'associazione si occupa solamente della redazione dei verbali e della tenuta del libro dei soci dell'associazione. Il tesoriere si occupa della redazione del bilancio annuale e della tenuta della contabilità dell'associazione. Art.12 GRUPPI DI TEMATICI E RESPONSABILI DEI GRUPPI 12.1 I responsabili dei gruppi di lavoro sono due per gruppo e vengono nominati dal Presidente e fungono da raccordo tra il Consiglio di Presidenza Presidente e i gruppi di lavoro in senso biunivoco: informano sull'avanzamento dei lavori il Consiglio di Presidenza e il Presidente e riportano le indicazioni da seguire degli stessi ai gruppi di lavoro. 12.2 I responsabili dei gruppi vengono individuati in base alle proprie competenze e capacità. 12.3 I responsabili dei gruppi godono di autonomia decisionale nell'organizzazione dei gruppi, ma non di autonomia decisionale sull'indirizzo degli stessi che spetta al Consiglio di Presidenza e al Presidente, previo resoconto dei responsabili stessi. 12.4 I responsabili possono essere destituiti e sostituiti se a richiederlo è la maggioranza dei partecipanti al gruppo di riferimento. 12.5 I responsabili dei gruppi non possono far parte del Consiglio di Presidenza. 12.6 I gruppi di lavoro vengono varati su libera iniziativa del Consiglio e del Presidente o dagli stessi su richiesta di almeno 10 soci. Art.13 GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE 13.1 Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i soci di cui al precedente articolo 2. Pagina: 5

ART.14 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE 14.1 i verbali delle riunioni e delle deliberazioni di Assemblea e del Consiglio di Presidenza e il libro dei soci dell'associazione e quanto altro previsto dalla normativa vigente sono tenuti dall'associazione. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia richiesta. ART.15 INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE 15.1 La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile, anche per causa di morte e non rivalutabile. ART.16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 16.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. 16.2 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni culturali operanti in identico o analogo settore. ART.17 COMUNICAZIONI AI SOCI 17.1 Tutte le comunicazioni ai Soci previste dal presente Statuto o comunque necessarie per la vita associativa saranno inviate all'indirizzo (anche di posta elettronica) dagli stessi comunicato all'associazione e risultante dal libro dei Soci. ART.18 GIURISDIZIONE O COMPETENZA. NORMA DI RINVIO. 18.1 L'associazione è sottoposta alle leggi italiane ed alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o nei confronti dell'associazione riguardanti validità, esecuzione, interpretazione, o scioglimento dell'atto costitutivo o del presente Statuto, sarà esclusivamente competente il Foro di Padova. 18.2 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. Il Presidente Atto registrato presso l Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova il 2 luglio 2013 Pagina: 6