STATUTO DELL ASSOCIAZIONE EBOLI 3.0



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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE EBOLI 3.0 Titolo I - Natura e finalità dell'associazione Art. 1 Costituzione e sede È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'associazione politico-culturale denominata EBOLI 3.0. L'Associazione è indipendente e opera senza limitazioni di durata. Art. 2 Scopi e Finalità L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità politico-culturali. Per meglio perseguire le sue finalità l'associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'associazione. L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente persegue ideali di tutela della libertà e dei diritti individuali e collettivi dei cittadini ispirandosi ai principi di sussidiarietà, solidarietà, responsabilità, sviluppo del capitale umano, al fine di perseguire il bene comune, il progresso economico sociale, promuovendo la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell area del diritto, della storia, dei valori etici, dell economia e della finanza, della sicurezza sociale della geopolitica e della politologia. In particolare, l associazione svolge, senza scopi di lucro, le seguenti attività: - promuove e patrocina riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio, ed ogni altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione culturale e scientifica suscettibile di ottenere il raggiungimento dei propri fini; - promuove sia di sua iniziativa, che su commissione di terzi, studi e ricerche anche tramite elaborazione di piani attuativi a favore di Istituzioni ed enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, secondo i principi e gli obiettivi definiti dal presente statuto - ricerca e promuove la collaborazione scientifica e tecnica di Istituzioni ed enti pubblici e privati ai propri programmi di attività; - produce e diffonde pubblicazioni, anche per il tramite della rete informatica con istituzione di un proprio sito web e l implementazione di idonee forme tecniche di comunicazione interattiva, atte al conseguimento delle finalità istitutive; - conclude accordi nelle forme più opportune, che servano al perseguimento del le sue finalità sociali. Le principali aree tematiche di interesse dell Associazione sono: economia e politica;amministrazione e funzionamento degli enti locali; principi di economia politica, politica economica e fiscale e di rapporto Stato mercato; economia aziendale, finanza d impresa e mercati finanziari; riforme istituzionali, costituzionali, legislazione, etica ed educazione civica; mercati internazionali e competitività di sistema;imprenditoria e lavoro;politiche sociali e di tutela delle famiglie e delle persone;politiche di governo del territorio e dell ambiente; problemi di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti; politiche sanitarie; politiche formative e promozione dell istruzione, della cultura e dello sport; L'Associazione si propone inoltre di collaborare con associazioni,movimenti,partiti politici, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi della medesima. Essa potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta. L Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali e comunitarie. 1

Titolo II I Soci Art. 3 I Soci Gli associati si dividono in : fondatori, onorari, sostenitori. I soci fondatori sono coloro i quali hanno contribuito alla nascita dell Associazione sottoscrivendo il presente Statuto. I soci onorari sono coloro i quali si sono distinti per particolari meriti nel campo della cultura, della politica, della promozione sociale ovvero le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l attività dell Associazione. Tale qualifica è attribuita giusta deliberazione del Comitato direttivo a maggioranza. I soci sostenitori sono le persone, enti e società che, di qualsiasi nazionalità, condividano le finalità dell associazione approvandone lo Statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato e che verseranno, all atto dell ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dallo stesso. L esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell Associazione. Art. 4 Diritti e Obblighi dei Soci A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati: - possono essere eletti alle cariche associative; - hanno diritto di voto nell'assemblea; - hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato; - hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'associazione; sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto (ai sensi dell art. 5 comma 4-quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97) e non può essere rappresentato da altri. Vale l eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Art. 5 Perdita della qualità di Socio La perdita della qualità di Socio avviene per: dimissioni volontarie; mancato versamento della quota associativa annuale; morte; indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'associato. La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso delle relative quote. Le quote suddette non sono trasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili (ai sensi dell art. 5 comma 4-quinquies lettera f, D.Lgs. 460/97). Titolo III - Disposizioni economico-finanziarie Art. 6 Risorse economiche L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'associazione dispone delle seguenti entrate: a) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altri introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali; b) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche; c) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;d) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali; e) delle quote annuali associative. 2

E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 7 Esercizio Finanziario L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da rendiconto finanziario e devono essere approvati dall Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio. E fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge (ai sensi dell art. 5 comma 4-quinquies lettera a, D.Lgs. 460/97). Titolo IV - Organi dell'associazione Art. 8 Organi Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli Associati; il Presidente; il Vice Presidente ;il Consiglio Direttivo; il Tesoriere; il Collegio Programmatico e l Organo di Vigilanza; Capo I Art. 9 - L'Assemblea degli Associati Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria: - per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio; - per modificare l atto costitutivo e lo Statuto; - per approvare il programma delle attività dell'associazione; - quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, per mezzo di comunicazione scritta, e-mail, sms, fax, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima della seduta. Capo II Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri eletti fra gli Associati dall'assemblea (ai sensi dell art. 5 comma 4-quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97); I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. Non può essere 3

nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l indegnità. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni. II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima della seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Capo III Art. 11 - Il Presidente Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente. 4

Capo IV Art. 12 Il Collegio Programmatico Il Collegio Programmatico è composto da un numero minimo di cinque membri eletti fra gli Associati dall'assemblea. I membri del Collegio Programmatico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio Programmatico e potrà essere riconfermato. Il Collegio Programmatico nomina un suo rappresentante con il ruolo di coordinamento con gli altri organi dell associazione. Il Collegio Programmatico ha funzioni di attuazione delle linee programmatiche, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sugli indirizzi da sottoporre all approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 13 L Organo di Vigilanza L Organo di Vigilanza è composto da un numero minimo di tre membri, vengono eletti dall Assemblea, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. L Organo di Vigilanza verifica periodicamente l attuazione dei programmi e la loro conformità ai principi dell associazione, la correttezza delle scritture contabili e la coerenza della cassa, predisponendo una relazione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Art. 14 Il Segretario-tesoriere Il Segretario-Tesoriere è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica tre anni. Può essere eletto alla carica di segretario-tesoriere ogni socio dell'associazione che abbia compiuto diciotto anni di età. Il segretario-tesoriere conserva gli atti dell Associazione, redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente. Capo V Art. 15 - Scioglimento dell'associazione Lo scioglimento dell'associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati. "Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge"(ai sensi dell art. 5 comma 4-quinquies lettera b, D.Lgs. 460/97.) Capo VI Art. 16 - Disposizioni finali Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti. 5