BOZZA STATUTO dell associazione di cultura politica Network Sinistra Riformista Italiana. Art. 1 (Denominazione e sede)



Documenti analoghi
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto associativo di Libera Uscita

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

REGOLAMENTO NAZIONALE GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO (G.I.S.) (approvato dalla Direzione Nazionale il 23 giugno 2012)

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

Comitato di Coordinamento

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Simple Function Point Association

STATUTO I. NOME, SEDE, FINI, STRUMENTI

STATUTO della. Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG)

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

COMUNE DI CESENA. Settore Servizi Sociali COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO STATUTO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

C.C.V. BS REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Transcript:

BOZZA STATUTO dell associazione di cultura politica Network Sinistra Riformista Italiana Art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita in Roma, ove ha la sua sede in Via Sistina 57, l associazione senza fini di lucro di cultura politica denominata Network Sinistra Riformista Italiana Art. 2 (Finalità) 1. L Associazione si fonda sull'adesione volontaria degli iscritti, non persegue finalità di lucro e/o speculative. Lo scopo primario dell'associazione è quello di contribuire al processo d'innovazione politica, culturale e programmatica di partiti e parti sociali, attaverso l'incontro tra i diversi riformismi democratici di ispirazione socialista, laica, cristiana, e ambientalista per favorire e promuovere l'evoluzione e l innovazione di un moderno riformismo europeo, che parta dalla centralità del lavoro e della sicurezza sociale, della solidarietà e dello sviluppo dell individuo per la riorganizzazione del campo democratico. 2. L Associazione di cultura politica ha lo scopo di riunire anche soggetti qualificati come esperti, studiosi della tematiche politiche economiche e sociali, professionisti, sindacalisti, giornalisti, politici, manager privati e pubblici che possono svolgere la funzione di rappresentanti di interessi per conto di singoli, imprese, gruppi di imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private, ed in genere gruppi sociali ed economici (portatori di interessi). L Associazione può aderire e sviluppare partneship con confederazioni, enti, associazioni e società, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie. 3. L Associazione si propone di promuovere la cultura e i valori della trasparenza, della correttezza e della centralità del lavoro come modello per l organizzazione sociale. A tal fine l Associazione: a) cura la formazione periodica e continua degli associati anche attraverso seminari; b) promuove attività di documentazione e di informazione, scambio di esperienze tra gli associati, gestione di programmi di studio e di raccolta dati, studi ed analisi, anche comparati, della legislazione italiana nazionale e regionale, della legislazione dell Unione Europea e internazionale anche attraverso i social network;c) promuove, anche in collaborazione con enti ed istituti, attività di formazione mirate all crescita della cultura di impresa sulle tematiche della qualità del lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori d) attiva, costituisce, realizza e promuove seminari di specializzazione autonomamente o in collaborazione con università o altri enti o Fondazioni indirizzati alla specifica preparazione e qualificazione di una nuova classe dirigente e formisce tutti gli strumenti formativi ed informativi per lo sviluppo di un ruolo consapevole e di difesa dei diritti di cittadinanza e dei cittadini consumatori; e) promuove l affermazione della responsabilità sociale dell impresa attraverso l adozione del bilancio sociale f) promuove presso i decisori pubblici l adozione di regole comuni e proposte per l esercizio corretto e trasparente dell attività di rappresentanza di interessi, di concertazione con le parti sociali e con le associazioni di categoria; f); promuove iniziative legislative e regolamentari inerenti gli interessi e le finalità dell Associazione; g) realizza direttamente o indirettamente iniziative editoriali, multimediali e di editoria telematica; h) stabilisce contatti e rapporti di collaborazione con organismi, istituzioni ed enti nazionali, regionali e dell Unione Europea, nonché con associazioni omologhe, organismi, istituzioni ed enti, stranieri e sopranazionali, al fine di estendere le finalità dell associazione e creare sinergie e convergenze di interessi sulle problematiche legate ai fini associativi; i) pone in essere tutte le ulteriori iniziative che permettano la realizzazione degli scopi dell associazione; Art. 3 (Associati) Gli associati si distinguono in: a) fondatori, coloro che hanno costituito l Associazione; a tale categoria di soci è riservata la nomina dei componenti del primo Comitato di presidenza. I soci fondatori sono membri di diritto del Comitato di presidenza. b) fondatori onorari, i soci cui il Comitato di presidenza riconosca particolare eccellenza personale e professionale ed esemplare dedizione all attività dell Associazione; c) associati individuali d) associati collettivi

Art. 4 (Requisiti di ammissione) 1. L Associazione è formata da persone fisiche ed enti privati in genere. Sono ammessi come soci individuali e soci collettivi le persone giuridiche, le società, le associazioni, i circoli, gruppi di studio e ricerca. Gli iscritti condividono i principi fondamentali dello Statuto, vi si attengono e si impegnano per la loro realizzazione. 2. La qualifica di socio fondatore onorario è attribuita dal Comitato di presidenza ai soci cui si riconosca particolare eccellenza personale ed esemplare dedizione all attività dell Associazione 3. La qualifica di socio onorario può essere conferita alle persone fisiche le quali, in virtù della loro elevata professionalità ed esperienza nelle materie ed attività di interesse dell associazione, possono contribuire alla realizzazione dei fini associativi. 4.Sono ammessi come soci collettivi le persone giuridiche, le società, le associazioni, circoli, i centri studi, gli enti e gli organismi che si riconoscono nelle finalità dell Associazione di cui all art. 2. 5. L ammissione all Associazione è deliberata dal Comitato di Presidenza previa valutazione della domanda presentata dall interessato e sostenuta da due associati o della proposta formulata da un componente del Comitato di Presidenza. 6. Con l ammissione all Associazione il socio si impegna ad osservare le regole ed i principi contenuti dallo Statuto dell Associazione. 7.. Il socio cessa di partecipare all Associazione: a) per dimissioni, da presentare al Comitato di Presidenza in qualunque momento, con effetto dal 31 dicembre dell anno solare in corso; b) a seguito di provvedimento di espulsione adottato dal Comitato di Presidenza su parere del Collegio disciplinare; Art. 5 (Contributi associativi) 1. All atto di ammissione gli associati versano la quota contributiva nella misura determinata dal Comitato di presidenza. 2. L associato versa la propria quota entro e non oltre il 31 gennaio e può recedere in qualunque momento dall Associazione, comunicando per iscritto il recesso, che avrà comunque effetto dall inizio dell anno successivo. Le somme versate per l iscrizione all associazione non sono ripetibili. 3. L associato non in regola con il versamento del contributo associativo annuo non è ammesso a partecipare all Assemblea e, previa diffida, è esc1uso dall Associazione. Ciascun iscritto ha il diritto al voto per l approvazione e la modifica dello Statuto e la nomina degli organi direttivi dell Associazione, secondo le regole definite dal Comitato di presidenza; concorre al mantenimento del associazione tramite le quote associative. L adesione può avvenire attraverso l iscrizione ad un circolo locale o direttamente all Associazione nazionale secondo le modalità definite dal Comitato di Presidenza. Art. 6 (Fondo sociale) Concorrono a costituire il fondo sociale: a) i contributi associativi; b) i redditi e le rendite del patrimonio; c) ogni altro contributo, donazione o provento, versato all associazione. Art. 7 (Organi dell Associazione) Sono organi dell associazione: a) l assemblea degli associati; b) il presidente; c) il il comitato di presidenza; d) il segretario generale; e) il tesoriere; f) il collegio dei garanti; g) il comitato scientifico.

Art. 8 (Assemblea degli associati) 1. L Assemblea degli associati è costituita dai soci: fondatori, fondatori onorari, soci individuali, soci collettivi; ad essa possono partecipare con diritto di voto consultivo anche i soci onorari e collettivi: a costoro è riservato l esercizio del voto per l elezione di alcuni membri loro rappresentanti nel Comitato di Presidenza, per ciascuna di tali categorie di soci, cosi come stabilito nel regolamento attuativo.. 2. L Assemblea approva annualmente il programma generale di attività dell Associazione ed il conto consuntivo. Elegge, alle scadenze previste, il Presidente e gli altri membri del Comitato di Presidenza. a). Elegge il Collegio disciplinare secondo le modalità dell art.14, comma 2. Approva i regolamenti dell Associazione ed il suo aggiornamento periodico proposto dal Comitato di Presidenza. Art. 9 (Convocazione e deliberazioni dell Assemblea) 1. L Assemblea è convocata dal Presidente coadiuvata dal Comitato di Preisidenza almeno una volta all anno, con avviso scritto o via fax o per posta elettronica agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l Assemblea. L Assemblea, inoltre, è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati. 2. L Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto; se la prima convocazione risulta deserta, l Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto effettivo presenti; 3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi nell assemblea. II diritto di voto viene esercitato dagli associati, personalmente o mediante delega ad un altro associato con diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere non più di due deleghe. 4. Non può partecipare all Assemblea chi non è in regola con il versamento dei contributi associativi. Art. 10 (Presidente) 1. II Presidente rappresenta anche legalmente l Associazione e presiede sia il Comitato di Presidenza che l Assemblea degli associati. E membro di diritto del Comitato scientifico. 2. In caso di impossibilità a svolgere le sue funzioni il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario che svolge le medesime attività per garantirne la piena operatività dell Associazione Articolo 11 (Comitato di Presidenza) 1. II Comitato di Presidenza costituisce l organo esecutivo dell Associazione. 2. Fanno parte del Comitato di Presidenza il Presidente Onorario,il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale ed un numero di membri non inferiore a 13 e non superiore a 23. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 3. II Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o qualora un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Delibera a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono valide le delibere adottate con la presenza almeno del Presidente e della metà dei membri del Comitato. 4. II Comitato di Presidenza provvede all adozione di tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi dell Associazione; stipula convenzioni, accordi con le pubbliche amministrazioni, con i privati e con altre istituzioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali; decide sull ammissione ed esc1usione di nuovi associati; determina la misura del contributo associativo; amministra il fondo sociale; predispone il conto consuntivo annuale che deve essere approvato dall Assemblea; propone all Assemblea tutte le iniziative che ritiene opportuno assumere per la realizzazione degli scopi associativi. Nomina i membri del Comitato scientifico.

5. Il Comitato di Presidenza nomina su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale e il Tesoriere. 6. II Comitato di Presidenza può delegare l adempimento dei propri compiti congiuntamente al Presidente, al Vicepresidente ed al Segretario generale. Art. 12 (Segretario Generale) 1. Il Segretario generale è responsabile del coordinamento dell associazione ed è il portavoce e il responsabile della comunicazione, cura la tenuta del registro dei soci e le relative formalità, cura i rapporti con i soci; esegue le delibere del Comitato di Presidenza delle cui riunioni redige verbale; trasmette al Comitato di Presidenza i documenti sulla gestione finanziaria predisposti dal Tesoriere. Art. 13 (Tesoriere) 1. Il tesoriere ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell associazione, provvede all incasso delle quote sociali e alla campagna di tesseramento, e redige il preventivo, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre al Comitato di Presidenza ai fini dell approvazione dell Assemblea. Art. 14 (Collegio dei garanti) 1. Il Collegio disciplinare svolge la funzione di accertare il rispetto dei principi di etica e situazioni di incompatibilità agli incarichi associativi, attraverso la valutazione dei comportamenti degli associati segnalati dal Comitato di Presidenza. 2. Il Collegio è composto da tre componenti scelti tra i soci di indiscussa moralità e indipendenza, eletti dall Assemblea entro una rosa di nove nomi indicati dal Comitato di Presidenza; essi restano in carica cinque anni, e non possono essere immediatamente rieletti. Il Collegio nomina al suo interno il presidente e stabilisce le regole di funzionamento del Collegio e del procedimento di accertamento disciplinare. A conclusione del procedimento il Collegio propone al Comitato di Presidenza l adozione delle misure disciplinari ovvero l archiviazione del caso. Art.15 (Comitato Scientifico) 1. Il Comitato scientifico è organo di studio, di ricerca e di consulenza dell Associazione. E nominato dal Comitato di Presidenza. E composto da studiosi, docenti, ricercatori, personalità che svolgano attività di studio e ricerca nelle discipline giuridiche, economiche, sociali e della comunicazione che riguardino il funzionamento delle istituzioni, i processi decisionali pubblici, le politiche del lavoro, degli anziani, del fisco, il governo del territorio ed il suo sviluppo economico e sociale. 2. Il numero dei membri del Comitato scientifico non può essere superiore a 10. Ciascun membro del Comitato scientifico rimane in carica 5 anni e può essere rieletto. 3. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Comitato scientifico su proposta del Presidente dell Associazione. 4. Il Comitato scientifico elabora analisi, studi e ricerche sulla tematica riguardante la rappresentanza degli interessi e i processi decisionali pubblici, su richiesta degli organi dell Associazione. Art. 16 (Sanzioni disciplinari) 1. Le violazioni delle norme Statutarie si distinguono in base alla gravità, accertata dal Collegio dei granti, e corrispondono alle seguenti: a) particolarmente grave, quando la gravità del comportamento determini serio nocumento ai principi statutari e all immagine dell associazione, o consegua direttamente ad un reato connesso con lo svolgimento dell attività. A tale violazione corrisponde l espulsione del socio dall associazione, resa pubblica tra gli associati; b) rilevante, quando la violazione commessa è significativamente lesiva dei principi indicati nello Statuto. A tale violazione consegue la censura formale, resa pubblica nell ambito dell associazione; c) lieve, quando la violazione sia accertata ma apprezzabile come modesta, cui consegue la lettera di biasimo formale all associato da parte del Presidente. Art. 17 (Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto dell Associazione sono approvate dall Assemblea con la maggioranza dei tre quinti dei soci fondatori, fondatori onorari, soci individuali e soci collettivi. Art. 18 (Durata e liquidazione dell associazione) 1. L associazione ha durata illimitata. Nel caso in cui l Assemblea ne decida lo scioglimento, si provvederà alla nomina di un liquidatore dell associazione, ed il patrimonio che residuerà al termine delle operazioni sarà devoluto a scopi di beneficenza. Art.19 (Norme transitorie) 1. In fase di prima applicazione dello Statuto, il Comitato di Presidenza può deliberare l ammissione all Associazione anche di associati collettivi e onorari stabilendo un regolamento attuativo e delegare soci a reggere particolari uffici nell'ambito associativo, ove non ancora deliberate le cariche sociali 2. Il Comitato di Presidenza può esplicare i compiti per perseguire, nei limiti dello statuto, gli scopi dell'associazione; 3. Il Comitato dei Garanti delibererà un Regolamento disciplinare nel quale vi saranno specificate le cause di incompatibilità alla partecipazione associativa