STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FAMIGLIA BUONA NOVELLA Art. 1 Denominazione E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata Famiglia Buona Novella. L Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383 e si ispira a criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Art. 2 Sede L'Associazione ha sede in Sospiro (CR) via Puerari 23. Art. 3 Scopo L'Associazione ha finalità di promozione sociale e persegue lo scopo di contribuire alla crescita umana e spirituale dei suoi membri, presupposto indispensabile per comprendere prima e testimoniare poi quella buona novella che il matrimonio e la famiglia rappresentano per l umanità intera, costituendo per essi un ambito aggregativo nel solco della tradizione cattolica. In particolare: Essa svolge la propria opera in via principale nei confronti degli sposi, nella piena convinzione che il bene d ogni società civile dipende strutturalmente dalla cellula fondamentale che è la famiglia fondata sul matrimonio. L Associazione, con la sua attività promuove una cultura della famiglia quale soggetto politico, sociale ed ecclesiale, in quanto piccola società che gode di un diritto proprio, primordiale ed inalienabile. L Associazione, nello spirito del principio di sussidiarietà, promuove attività tese a favorire la solidarietà familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, l assistenza spirituale, psicologica e morale delle famiglie e dei singoli componenti di essa. L Associazione intende operare per realizzare momenti aggregativi che stimolino lo scambio d esperienze e la condivisione, al fine di favorire l integrazione e la socializzazione fra famiglie. L Associazione intende altresì realizzare momenti formativi e impegnarsi in attività di studio, ricerca e divulgazione inerenti le problematiche della famiglia. L Associazione, per favorire una formazione permanente promuove la costituzione dei gruppi di spiritualità coniugale Famiglia Buona Novella la cui organizzazione è stabilita con apposito regolamento. Per raggiungere il proprio scopo, l Associazione potrà far sorgere e sostenere strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri d aggregazione polivalenti per famiglie e giovani, circoli ricreativi, spacci interni, spazi finalizzati alla ricreazione, all intrattenimento, alla socializzazione e alla solidarietà, servizi culturali, turistico-sociali). L Associazione intende valorizzare le reti associative presenti sul territorio e favorirà l aggregazione dei soggetti pubblici, ecclesiali e privati che operano nel campo delle politiche familiari. L Associazione si farà parte attiva nell attuazione d iniziative d informazione e di sensibilizzazione delle famiglie e degli operatori pubblici e privati, utilizzando tutti gli strumenti che possono favorire la promozione sociale della famiglia. Tutte le attività potranno essere svolte dall Associazione sia direttamente che indirettamente. L Associazione potrà partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta, direttamente o indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale. Statuto Associazione Famiglia Buona Novella 1
È in ogni caso esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero la tutela degli interessi economici degli associati. Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse Per il raggiungimento dei suoi scopi l Associazione potrà tra l altro: - Gestire circoli privati, nei quali vengano somministrati alimenti e bevande, e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci; - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla valorizzazione della famiglia o a forme di solidarietà; - svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia; - utilizzare forme di incentivazione economica (a titolo d esempio: borse di studio, concorsi) volte a promuovere lo studio e la ricerca su problematiche familiari o sociali; - intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà affiliarsi o partecipare quale socio di altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi. Art. 5 Durata La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei Soci. Art. 6 Soci Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano le finalità dell'associazione. I soci sono i tesserati in regola con il versamento della quota annuale. L entità della quota associativa e le modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'associazione. Coloro che intendono essere ammessi quali soci dell Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo della stessa, versando la quota annuale di tesseramento. Il Consiglio Direttivo delibererà l accettazione o l eventuale mancata ammissione entro sessanta giorni dalla ricezione della medesima. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo. In particolare non saranno accolte domande relative a persone che si trovino in situazioni o svolgano attività in palese contrasto con il presente statuto. In caso di rigetto della domanda, che dovrà in ogni caso essere motivato, l interessato potrà chiedere che la stessa venga riesaminata nella prima assemblea utile a far corso dal ricevimento della richiesta di riesame, che dovrà essere indirizzata al Presidente. E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento, e va comunicato per iscritto al Presidente dell Associazione a mezzo raccomandata A/R. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'associazione, lo statuto o i regolamenti. Statuto Associazione Famiglia Buona Novella 2
Le quote associative sono indivisibili, intrasmissibili e non rivalutabili. I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni e legati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, tra cui eventuali rendite patrimoniali. Art. 8 - Organi sociali L ordinamento interno dell Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza nei confronti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Sono organi dell'associazione: L'Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente dell Associazione; Le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio Direttivo stesso, per l'espletamento di particolari incarichi. Art. 9 - Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Attribuzioni L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L Assemblea ordinaria ha inoltre le seguenti attribuzioni: - elegge i membri del Consiglio Direttivo, e tra essi, il Presidente; - delibera sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere; - approva il regolamento interno dell Associazione, ed eventuali modifiche; Statuto Associazione Famiglia Buona Novella 3
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che le sia stato sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente; L assemblea straordinaria delibera: - sulle proposte di modifica dello statuto; - sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri; - sul trasferimento della sede legale dell'associazione; - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Convocazione L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: - per decisione del Consiglio Direttivo; - su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un quarto dei soci. In questo caso il Presidente ha l obbligo di convocare l assemblea entro un termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta pena la sua decadenza dalla carica. In caso d inottemperanza, i richiedenti, trascorsi i sessanta giorni, possono direttamente convocare l assemblea ed al primo punto dell ordine del giorno dovrà essere posta l elezione di un nuovo Presidente. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante invio, a tutti i soci, di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell avvenuta trasmissione. Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di e-mail, o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Quorum Per le assemblee ordinarie in prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e l assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Svolgimento dell assemblea ed esercizio del diritto di voto L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o in sua vece dal Vice Presidente. In assenza di ambedue l'assemblea nomina un proprio Presidente. La funzione di Segretario è svolta dal Segretario del Consiglio Direttivo, in sua assenza il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni prese dall assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto in assemblea, in caso di assenza o di impedimento, può essere delegato da ciascun socio ad altro socio. Le modalità di voto e il numero di deleghe sono stabilite nel regolamento interno. Statuto Associazione Famiglia Buona Novella 4
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall assemblea dei soci tra i soci. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà stabilito dall assemblea di nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Poteri e Funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di: - deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. - nominare un Vice Presidente dell'associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa; - nominare al proprio interno un Segretario; - predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari; - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento; - deliberare sull'esclusione dei soci; - deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci; Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale. Convocazione e voto Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell avvenuta trasmissione almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per e-mail, o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 11 - Il Presidente dell'associazione Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente sorveglia il buon andamento degli affari sociali curando l osservanza del presente statuto e del regolamento interno. Statuto Associazione Famiglia Buona Novella 5
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza, ma in tal caso dovrà convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Art. 12 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro il 30 novembre successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 dicembre. L eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 13 - Disposizioni generali e finali L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell'assemblea straordinaria dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'associazione e nominerà uno o più liquidatori. Art. 14 Scioglimento Salvo che le leggi vigenti non dispongano diversamente in caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea dei Soci delibererà la devoluzione dei beni a fini di utilità sociale. In ogni caso, i beni dell Associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e ai dipendenti della stessa. Art. 15 - Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei Soci. Art. 16 - Clausole finali Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Cremona lì 26 novembre 2006 Statuto Associazione Famiglia Buona Novella 6