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STATUTO della Federazione Italiana dei Biotecnologi Art. 1 Denominazione - Sede - Durata 1.1- E' costituita un'associazione denominata: FIBio (Federazione Italiana dei Biotecnologi) 1.2- L'associazione ha sede in Napoli alla Via Gianbattista Ruoppolo n. 105 Scala C 1.3- L'Associazione ha durata illimitata. 1.4- L'Associazione ha scopi socio-politico-culturali e non ha fini di lucro. 1.6- L associazione, con delibera del consiglio direttivo, ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L associazione può aderire, affiliarsi o confederarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all estero. Art. 2 Natura - Carattere Scopi L'Associazione FIBio è nata per: - perorare le cause dei biotecnologi e di chiunque operi in tale settore sanando le eventuali sperequazioni con altri soggetti giuridici e fisici. - promuovere la cultura delle biotecnologie costruendo una rete di divulgazione della cultura scientifica tesa anche a creare una mediazione tra i centri di ricerca e il pubblico non specializzato. - favorire l aggiornamento professionale continuo ed il confronto fra gli operatori del settore - organizzare iniziative di supporto al trasferimento tecnologico e alla diffusione dell innovazione nell area delle Scienze della Vita, attraverso analisi territoriali per identificare imprese ed esigenze dei diversi comparti produttivi che potrebbero beneficiare di innovazioni del settore biotecnologie - Formare una rete tra domanda ed offerta nel settore delle biotecnologie - organizzare corsi di aggiornamento/perfezionamento per docenti di scuole secondarie e non riguardo le biotecnologie ed i loro settori di applicazione - operare come associazione di mediazione ai sensi del Dlgs 04-03/2010 n. 28 L associazione è senza fini di lucro, ha carattere di assoluta indipendenza da Partiti Politici, dalla Pubblica Amministrazione, da sette Filosofiche e Confessioni Religiose ed ideologiche e dall appartenenza a categorie, enti e razze diverse. Si amministra, e determina i suoi programmi ed iniziative, in completa autonomia. Al fine di perseguire le suddette finalità l associazione può anche avvalersi di consulenti associati con funzione di progettisti. Citare riferimento legislativo Art. 3 Soci 3.1- Sono Soci ordinari i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità titolari di laurea o laurea specialistica o di dottorato di ricerca o di specializzazione nell'area delle biotecnologie, e tutti coloro che operino o abbiano operato professionalmente, in ambito pubblico e privato, in progetti biotecnologici purché siano in possesso di specifici e riconosciuti requisiti professionali, scientifici e tecnici Possono inoltre essere soci ordinari i docenti universitari di corsi a carattere strettamente biotecnologico. I soci ordinari devono condividere le finalità dell associazione approvandone lo statuto e ne sostengono l'attività mediante il versamento della quota associativa annuale. Il numero dei soci è illimitato. L aspirante socio potrà richiedere l'adesione all organo deliberante, le cui funzioni sono specificate nell articolo 5, che deciderà a maggioranza. 1

La domanda di iscrizione si effettua mediante procedura telematica, o in casi particolari da altra procedura definita dal presidente, che deve fare seguito al versamento della quota associativa annuale. La domanda si intende inoltrata all atto dell invio del form debitamente compilato, presente sul sito dell associazione. L organo deliberante è tenuto a decidere sull accettazione del nuovo socio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d iscrizione. In caso di parere negativo che può non essere motivato, il richiedente può ricorrere all Assemblea dei Probiviri. L Assemblea dei Probiviri deciderà con voto palese. In caso di rifiuto d iscrizione, la domanda non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla data dell ultimo parere negativo. Nel caso di silenzio dopo i trenta giorni la domanda è ritenuta accettata. Tutti i soci ordinari hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese ufficialmente dall associazione. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l approvazione e le modifiche di statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Possono aderire all Associazione anche enti pubblici gruppi, associazioni, e simili. La loro adesione avverrà mediante accettazione da parte dell organo deliberante della richiesta ufficiale di affiliazione firmata dal legale rappresentante, secondo la prassi valida per le singole iscrizioni. In caso di accettazione, l organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale. Nelle assemblee conterà come un singolo socio. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi. La predetta quota non è in alcun caso rivalutabile. La qualifica di socio può venire meno: - per dimissioni scritte da parte del socio; - per morosità nel versamento delle quote; - per incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l associazione), ad attività analoghe a quelle intraprese da altre organizzazioni; - per deliberazione motivata dell Assemblea dei Probiviri. Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro trenta giorni secondo quanto previsto dal codice civile. (artt. C.C. 2286, 2288, 2518/8, 2524, 2527) In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa. 3.2-Sono soci Affiliati i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che condividono le finalità dell associazione, promuovono e sostengono attività di informazione alle biotecnologie. I soci affiliati partecipano alla vita associativa ma non hanno diritto di voto. 3.3-Sono nominati soci Onorari dal presidente, avuto il parere favorevole della maggioranza dell organo deliberante, coloro che si sono distinti in ambito scientifico e professionale nel settore delle biotecnologie. I soci onorari godono di diritto di voto, possono essere sentiti in caso di decisioni importanti dall organo deliberante e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. 3.4 Sono soci Sostenitori gli iscritti ai corsi di laurea triennale in biotecnologie. Essi godono di tutti i diritti tranne quello di voto e non possono ricoprire cariche associative elettive. Art. 4 Assemblee L Assemblea dei soci, composta dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, è organo sovrano e prende tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa, elegge le cariche sociali secondo le scadenze previste dal presente statutochiede all organo deliberante (consiglio direttivo) di apportare eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno ove esistente con le modalità stabilite dal regolamento vigente, 2

delibera lo scioglimento dell Associazione ( tali richieste devono essere firmate o da almeno un quarto dei soci, o da uno dei membri dell organo deliberante e dal presidente per essere messe all ordine del giorno). L assemblea dei soci ordinari delibera sull approvazione del bilancio consuntivo e sulla relativa ed eventuale destinazione di utili di gestione, in ogni modo denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dallo statuto. L assemblea è convocata obbligatoriamente dal Presidente almeno una volta nell'anno solare e comunque ogni qual volta questi lo ritenga opportuno. Il Presidente è obbligato a convocare l Assemblea anche su richiesta della maggioranza dell organo deliberante o di almeno un quarto dei soci. Le convocazioni sono affisse nell albo sociale e rese pubbliche tramite i canali d'informazione adeguati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica. La convocazione dell assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l ora e gli argomenti all ordine del giorno della riunione e potrà contenere l indicazione della data e dell ora della seconda convocazione dell assemblea. L assemblea si riunisce almeno una volta all anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà dell organo deliberante convocare l Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine. Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervengano almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni delle assemblee sono valide quando sono prese dalla metà più uno dei presenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. L assemblea dei soci ordinari sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o dal vice o, in mancanza da un membro dell organo deliberante nominato dal presidente o da un socio ordinario presente in sede di assemblea qualora questa fosse svolta in diverse sedi in contemporanea. L assemblea può essere svolta contemporaneamente, o non, in sedi diverse del territorio nazionale. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario. Per quanto non contemplato nel capitolo Soci e Assemblee, valgono le norme del Codice Civile. Art. 5 Il Direttivo 5.1- Il Direttivo è l organo deliberante composto da 10 membri ed è eletto dai soci tutti,f atta eccezione per i soci affiliati e sostenitori, con voto a maggioranza semplice. Il Direttivo dura in carica due anni. Il socio che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. Può essere eletto al Direttivo ogni socio ordinario che sia stato iscritto per almeno un ano (una volta) all associazione e che non sia socio anche di altre associazioni aventi gli stessi fini.5.2- Il Direttivo coadiuva il presidente e il segretario nella direzione dell associazione secondo le linee di programma deliberate dall Assemblea dei soci e conformemente agli scopi dell'associazione; discute le linee programmatiche dell attività, approva annualmente il rendiconto economico e finanziario, esamina e vota i bilanci e delibera su ogni altro argomento posto all ordine del giorno; può eleggere commissioni permanenti od a tempo determinato con compiti specifici da svolgere. A tali commissioni può far parte ogni membro dell'associazione o persona esterna ad essa. 5.3- Il primo direttivo viene eletto sui voti dei soci fondatori e dura in carica un anno. Art. 6 Il Presidente Nazionale 3

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Può essere eletto presidente ogni socio ordinario. Il primo Presidente dura in carica un anno. Il Presidente rappresenta l Associazione nei contatti con le istituzioni e con i terzi, firma tutti gli atti riguardanti l associazione. Il Presidente ha la piena responsabilità legale dell'associazione ed ha facoltà di voto all interno del direttivo. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Direttivo o, per motivi gestionali, a incaricati dell associazione tramite autorizzazione scritta. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, il potere di rappresentanza è attribuito al Vicepresidente, il quale viene nominato dal Presidente, all inizio del suo mandato, tra i membri del direttivo. In mancanza del Presidente, il Direttivo ne fa le veci per il tempo necessario alle operazioni di nuova elezione del Direttivo ed elegge all interno dei membri un rappresentante legale per l Associazione. Art. 7 Il Segretario Nazionale Il Segretario dell'associazione è eletto dal Direttivo a scrutinio segreto, su proposta esclusiva del presidente; dura in carica due anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Il primo segretario dura un anno. Il Segretario ha potere di firma, nonché la piena responsabilità amministrativa dell'associazione. E tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d amministrazione e l aggiornamento del registro dei Soci. In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio. In mancanza del Segretario il più anziano del CDN ne fa le veci. Art. 8 L Assemblea dei Probiviri L assemblea dei Probiviri è il principale organo disciplinare e di controllo dell'associazione. E' costituito da cinque membri eletti dall'assemblea Nazionale, tra i soci esclusivi di FIBio, che restano in carica due anni. All interno dell assemblea dei Probiviri viene eletto il Presidente. L assemblea dei Probiviri: - disciplina le controversie tra gli organi sociali, tra i soci e tra questi e gli organi sociali; - delibera sulla corretta applicazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti; - può nominare, quale strumento di controllo, un Revisore per la verifica della contabilità e del Bilancio. Art. 9 Il Tesoriere Il Tesoriere tiene la contabilità, risponde dei beni sociali di cui tiene aggiornati gli inventari. Per l'espletamento delle sue funzioni il Tesoriere può valersi della collaborazione di altri soci o di consulenti esterni. Il Tesoriere viene eletto dal Direttivo a scrutinio segreto tra i soci ordianri, dura in carica due anni e può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi. Il primo Tesoriere dura in carica un anno. Art. 10 Articolazione territoriale 10.1- FIBio è una associazione nazionale e si articola su base territoriale con Sezioni Regionali. Sono organi nazionali dell'associazione: l'assemblea Nazionale, il Direttivo Nazionale, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il segretario ed il tesoriere. Sono organi regionali l'assemblea Regionale, Il Direttivo Regionale, il Presidente Regionale. 4

10.2- In ogni regione può essere costituita una Sezione quando risultino iscritti almeno 10 Soci che vi risiedano o vi operino. La costituzione di una Sezione Regionale viene approvata dal Direttivo Nazionale che convoca l'assemblea Regionale per la elezione degli Organi Territoriali. Alle Sezioni Regionali spetta almeno il 30% delle quote versate dai propri iscritti. 10.3- Il Direttivo Regionale è composto da cinque membri tra i quali viene eletto un Presidente. Il Direttivo Regionale cura gli elenchi dei soci e i rapporti con gli associati della Regione; attua i programmi di attività approvati dalla Assemblea Regionale; attua le disposizioni del Direttivo Nazionale; provvede agli atti di ordinaria amministrazione; approva un Bilancio della Sezione da inviare, con i giustificativi di spesa, al Direttivo Nazionale per l'approvazione e l'integrazione nel Bilancio dell'associazione. 10.4- Il Presidente Regionale rappresenta la propria Sezione, convoca e presiede l'assemblea Regionale e il Direttivo Regionale ed è unico referente e responsabile per le attività della Sezione. Il presidente regionale può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi. Art. 11 Patrimonio - Risorse e Bilancio 11.1- Il Patrimonio dell Associazione è formato: - Dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell Associazione. - Dai contributi, (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività dell'associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche; - Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; - Da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell Associazione. 11.2- La quota associativa è stabilita annualmente dal Direttivo Nazionale su proposta motivata del segretario, può essere versata dal socio in qualsiasi momento e dà diritto di partecipazione alla vita associativa per l anno solare in corso. 11.3- Il bilancio comprende l esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2008. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Aprile dall Assemblea Nazionale su proposta del Direttivo Nazionale. Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l Associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l identificazione dei diversi risultati, la divisione tra le poste attive e quelle passive, in modo da arrivare ad una corretta e chiara determinazione degli eventuali redditi. 11.4- Sono previsti: - Il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. - L'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. - L'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie. Art. 12 Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell'associazione può avvenire in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo. L'assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n 662 del 23/12/1996. 5

Art. 13 Norme Generali Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi dello Stato sull associazionismo, le leggi e le disposizioni della Regione Campania sull associazionismo. Per ogni controversia è competente il Foro di Napoli. Per tutto quanto non stabilito o specificato nei dettagli nel presente statuto si applicano le norme del regolamento associativo che dovrà essere redatto dal direttivo e approvato dall assemblea dei soci ordinari. Art. 14 Regolamenti L assemblea dei soci potrà procedere ad approvare, oltre al regolamento associativo, altri regolamenti interni rivolti a regolamentare l attività interna ed esterna dell associazione. In particolare verranno adottati specifici regolamenti volti a disciplinare: 1) la tutela degli utenti del servizio reso e relativa predeterminazione degli illeciti e delle relative sanzioni interne all associazione con l indicazione dell organismo competente e delle procedure fondate sul principio del contraddittorio; 2) l esistenza di adeguate forme di assicurazione anche collettive per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, con l'indicazione delle modalità di adempimento al detto obbligo; 3) l indicazione e la disponibilità di adeguate strutture organizzative e tecnico scientifiche, interne e/o esterne, necessarie per la determinazione dei livelli di qualificazione professionale. Gli standard delle competenze professionali ritenuti necessari per lo svolgimento della professione, ivi compresa la periodicità della formazione dell'aggiornamento professionale. L indicazione delle eventuali iniziative gia adottate in materia; 4) la predeterminazione delle condizioni richieste per l'eventuale rilascio, in aggiunta all'iscrizione all'associazione, di un attestato in ordine ai requisiti professionali eventualmente limitato a determinate prestazioni professionali; 5) le caratteristiche, la struttura e contenuti dell attestato, compresa la durata della validità. Art. 15 Norme transitorie Il presente Statuto può essere modificato in ogni momento dall'assemblea dei Soci convocata ad hoc. Le modifiche allo statuto sono approvate a maggioranza. Napoli, 30/09/2011 6