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Deliberazione del Commissario Straordinario N. 120/2018 OGGETTO: Convenzione per l attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari tra Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia e Università di Pisa Dipartimento di Giurisprudenza. L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Luglio in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS), IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VISTO VISTO VISTO la Legge n. 241/1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante Norme in materia di promozione dell occupazione ed il relativo Regolamento attuativo, D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142; il D.Lgs. n.165/2001 recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; la Legge Regionale n. 24/2001 recante Istituzione dell Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (AReS Puglia) e ss.mm.ii.; la Legge n. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione e ss.mm.ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; la Delibera del Direttore Generale dell ARES n. 122 del 5/12/2014 recante Adozione del Funzionigramma dell Agenzia Regionale Sanitaria Puglia ; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 712 del 30/11/2016 recante Nomina Commissario Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia dott. Giovanni Gorgoni ; Deliberazione n. 120/2018 pag. 1 di 10

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 4/05/2017 recante Acquisizione temporanea a mezzo di comando presso l Agenzia Regionale Sanitaria Puglia della dott.ssa Caterina Navach ; la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017 recante Istituzione dell Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.) ; la D.C.S. A.Re.S.S. n. 1 del 28/07/2017, recante Legge Regionale Puglia n. 29 del 24 Luglio 2017, recante istituzione dell Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)-art. 13, c.1 Presa d atto e determinazioni. Insediamento del dott. Giovanni Gorgoni sulla base dell istruttoria della Direzione Amministrativa dell ARESS, HA ADOTTATO il seguente provvedimento. Assiste, con funzioni di segreteria dell organo deliberante, la sig.ra Rita Cucinella. PREMESSO che: l Agenzia Regionale Strategica per la Puglia, quale Azienda strumentale della Regione sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, svolge in estrema sintesi il compito di supportare dal punto di vista tecnico-operativo la programmazione sanitaria regionale, di valutare i servizi offerti dell intero sistema sanitario regionale (SSR) in relazione alle proteiformi esigenze della domanda, di promuovere l introduzione di tecnologie e modelli gestionali innovativi e di supportare l Assessorato attraverso il monitoraggio dell equilibrio economico del SSR ed il controllo di gestione; l Università di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza si pone come istituzione universitaria aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo del contesto produttivo, professionale ed imprenditoriale ed organizza le sue attività di formazione e ricerca promuovendo, a vantaggio dei propri studenti, ogni opportuna collaborazione con enti pubblici e privati mediante convenzioni e accordi; l art. 2 della Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 29, istitutiva dell Agenzia strategica Regionale per la Salute e il Sociale, prevede che l Agenzia favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile ; l art. 18 della Legge n. 196/97 prevede, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l attivazione di iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 400; per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista in convenzione con le Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti con riferimento, nella fattispecie in discorso, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi; pag. 2 di 10

in particolare, il tirocinio curriculare presso l Agenzia Regionale Strategica per la Puglia si configura come completamento del percorso formativo universitario ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di trasmissione di conoscenze inerenti al mondo del lavoro; le attività di tirocinio curriculare in Agenzia sono rivolte prioritariamente a favore di studenti durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca; il tirocinio curriculare non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale A.Re.S.S. in regime di part-time ovvero nei periodi di, malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione ed al funzionamento istituzionale della stessa; compete a quest Agenzia la responsabilità inerente alla sorveglianza sanitaria dei tirocinanti ed alle altre misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., così come esplicitato con l atto convenzionale de quo; RILEVATO che: in vigenza di questo Commissario Straordinario, l Università di Pisa Dipartimento di Giurisprudenza ha manifestato interesse ad intessere con quest Agenzia una collaborazione volta, nell ambito dei fini di cui sopra, ad integrare la formazione dei propri studenti con la conoscenza degli aspetti concreti e/o tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle procedure e dell organizzazione del lavoro dell Agenzia e del SSR a cui guarda; RILEVATO altresì: che l art. 10 della convenzione in allegato, specifica che, le spese di bollo sono a carico del soggetto ospitante; CONSIDERATA la concordanza, sul tema in oggetto, tra gli obiettivi istituzionali di quest Agenzia e quelli dell Università di Pisa (PI) Dipartimento di Giurisprudenza-, l A.Re.S.S. Puglia (Soggetto Ospitante) intende stipulare con l Università di Pisa Dipartimento di Giurisprudenza- (Soggetto Promotore), l allegato schema di Convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto tesa a disciplinare gli obblighi e le responsabilità inerenti allo svolgimento di Tirocini Curriculari presso quest Agenzia che, sulla base di specifici progetti di formazione e orientamento, le Parti della Convenzione attiveranno; DELIBERA per i motivi espressi in narrativa che qui s intendono integralmente riportati e confermati: 1. di approvare l allegato schema di Convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto tra l Università di Pisa Dipartimento di Giurisprudenza ed A.Re.S.S. Puglia; 2. di dare atto che la stessa sarà sottoscritta dal Commissario Straordinario per conto dell A.Re.S.S. Puglia; 3. di prendere atto che la realizzazione dei tirocini curriculari non comporta per l Agenzia alcun onere finanziario, né altri obblighi salvo quelli assunti con la Convenzione stessa; pag. 3 di 10

4. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto; 5. di attestare l insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico Accordi stipulati art. 23, comma 1, lett. D. 7. di liquidare al Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Pisa, la somma di 32 (trentadue/euro) quale assolvimento dell imposta di bollo e di imputare la suddetta cifra sul conto economico Imposte Tassi e Tributi n. 73310500055 del bilancio 2018. 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, così come previsto dalla legge; I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell adozione dell atto finale da parte del Commissario Straordinario, è conforme alle risultanze istruttorie. F.to Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa (Dott.ssa Caterina Navach) F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO GIOVANNI GORGONI F.to La Segretaria Sig.a Rita Cucinella pag. 4 di 10

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007 dal 20/07/2018 Bari, 20/07/2018 F.to La Segretaria Sig.a Rita Cucinella pag. 5 di 10

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI TRA Il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Pisa, con sede legale in Pisa (PI), alla via Lungarno Pacinotti n. 43 e alla via del Collegio Ricci n. 10 56126, C.F. 80003670504, nella persona del Direttore, Prof.ssa Emanuela Navarretta, nata a Campobasso (CB) il 03-01-1966 di seguito denominato soggetto promotore ; e A.Re.S.S. Codice Fiscale 05747190725, alla via Gentile n. 52 70126 Bari (BA), nella persona del legale rappresentante: Giovanni Gorgoni, nato a Losanna (CHE) Svizzera il 11-10-1971, d ora in avanti denominato soggetto ospitante concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d ora in avanti denominati tirocini, svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento. PREMESSO CHE sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca; i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142; il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 prevede, all art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo pag. 6 di 10

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Finalità Il tirocinio curriculare (d ora innanzi denominato tirocinio ), concordato dall Azienda/Ente pubblico (d ora innanzi soggetto ospitante ) con il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (d ora innanzi soggetto promotore ), avrà come oggetto l acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo. ARTICOLO 2 Durata del tirocinio La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto. ARTICOLO 3 Ruolo dei tutor e Progetto formativo Durante lo svolgimento del tirocinio, l attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l università e il soggetto ospitante. Il tutor dell azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente: a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante; b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto; c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell azienda/ente ospitante; d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante; e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante; f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; g) gli estremi identificativi dell assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile. Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione. pag. 7 di 10

ARTICOLO 4 Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l attuazione del progetto formativo; g) comunicare l eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all Ufficio competente del Dipartimento interessato; il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna a: ARTICOLO 5 Obblighi del soggetto ospitante a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione aziendale; c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore; d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore; e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l andamento del tirocinio; f) segnalare con congruo preavviso all Università e al tirocinante l eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni; g) segnalare tempestivamente all Università e al tutor universitario l eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso; h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio; pag. 8 di 10

i) comunicare all Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale; ARTICOLO 6 Obblighi del soggetto promotore Spetta al soggetto promotore: a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all elaborazione del progetto formativo d intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante; b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all esperienza formativa. ARTICOLO 7 Coperture assicurative e comunicazioni Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL (mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dall Università di Pisa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all INAIL dell incidente occorso al tirocinante, come precisato nell art. 5 lett. d). Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente. ARTICOLO 8 Limiti numerici dei tirocinanti Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previsti dalla normativa nazionale vigente. ARTICOLO 9 Durata e risoluzione convenzione La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata con rinnovo tacito, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione: a) cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante; b) l uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l Università per finalità improprie ed ingannevoli; c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo. pag. 9 di 10

ARTICOLO 10 Bollo e registrazione Le spese di bollo sono a carico del soggetto ospitante. Il presente atto verrà registrato solo in caso d uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86. ARTICOLO 11 Norma finale Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia. Data Per l Azienda/Ente Timbro e Firma Per Il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA dell Università di Pisa Timbro e Firma pag. 10 di 10