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Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)). Art. 1 Modifiche all articolo 4 del decreto del Presidente della Regione Art. 2 Modifiche all articolo 5 del decreto del Presidente della Regione Art. 3 Abrogazione dell articolo 6 del decreto del Presidente della Regione Art. 4 Modifica all articolo 8 del decreto del Presidente della Regione Art. 5 Modifiche all articolo 9 del decreto del Presidente della Regione Art. 6 Sostituzione dell allegato A al decreto del Presidente della Regione Art. 7 Sostituzione dell allegato B al decreto del Presidente della Regione Art. 8 Abrogazione dell allegato C al decreto del Presidente della Regione Art. 9 Modifiche all articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 255/2010 Art. 10 Modifiche all articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010 Art. 11 Entrata in vigore Allegato A (Sostituzione dell Allegato A al decreto del Presidente della Regione ) Allegato B (Sostituzione dell Allegato B al decreto del Presidente della Regione ) Art. 1 Modifiche all articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 1. All articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: << a) le società di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;>>; b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: << b) non rientrare nei casi di esclusione dall applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, elencati nell allegato A, fermo restando quanto previsto all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;>>.

Art. 2 Modifiche all articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 1. All articolo 5 del decreto del Presidente della Regione sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Ai sensi dell articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima Impresa unica, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari.>>; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: << 1 bis. L intensità massima dei contributi previsti dal presente regolamento è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. I medesimi contributi non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, aventi a oggetto le stesse spese. 1 ter. L importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 10.000,00 euro; l importo massimo della spesa medesima è pari a 50.000,00 euro.>>; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà redatta ai sensi dell articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso.>>. d) il comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. Ai fini di cui al comma 2, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà redatta ai sensi dell articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla impresa unica di cui l impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso.>>; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: << 4. Nel caso di cui al comma 3, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà redatte ai sensi dell articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della impresa unica attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalle stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso.>>. Art. 3 Abrogazione dell articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1. L articolo 6 del decreto del Presidente della Regione è abrogato.

Art. 4 Modifica all articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 1. Al comma 2 dell articolo 8 del decreto del Presidente della Regione le parole: <<ovvero a quello di spedizione della stessa a mezzo raccomandata>> sono soppresse. Art. 5 Modifiche all articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 1. All articolo 9 del decreto del Presidente della Regione sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. La domanda, redatta sul modello riportato nell allegato B e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di potere di firma e completa dei documenti richiesti, è presentata al Servizio entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, a pena di inammissibilità. La domanda è spedita a mezzo della posta elettronica certificata all indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente.>>; b) la lettera d) del comma 4 è abrogata. Art. 6 Sostituzione dell allegato A al decreto del Presidente della Regione 1. L allegato A al decreto del Presidente della Regione è sostituito dall allegato A al presente regolamento. Art. 7 Sostituzione dell allegato B al decreto del Presidente della Regione 1. L allegato B al decreto del Presidente della Regione è sostituito dall allegato B al presente regolamento. Art. 8 Abrogazione dell allegato C al decreto del Presidente della Regione 1. L allegato C al decreto del Presidente della Regione è abrogato. Art. 9 Modifiche all articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 255/2010 All articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. Il Registro è composto da tre sezioni: a) sezione prima: vi sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; b) sezione seconda: vi sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente; c) sezione terza: vi sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso)>>;

b) al comma 2 le parole: <<Il Registro è a sua volta suddiviso nelle seguenti categorie>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le prime due sezioni del Registro sono suddivise nelle seguenti categorie>>. Art. 10 Modifiche all articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010 1. Al comma 4 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010, dopo la parola: <<cooperativa>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero a ciascuna società di mutuo soccorso>>. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato A

(Riferito all articolo 6) Sostituzione dell Allegato A al decreto del Presidente della Regione Allegato A (Riferito all articolo 4, comma 3, lettera b) REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 1. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti de minimis : a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. In conformità all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento. 2. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000; b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 3. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B (Riferito all articolo 7) Sostituzione dell Allegato B al decreto del Presidente della Regione Allegato B (riferito all articolo 9, comma 2) Modello di domanda di contributo Spazio riservato al protocollo Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Servizio vigilanza sulle cooperative Via San Francesco 37 34133 TRIESTE Invio a mezzo pec: lavoro@certregione.fvg.it Domanda di contributo per: Interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all articolo 27 della legge regionale 27/2007, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa (Legge regionale 3 dicembre 2007 n. 27, articolo 29, comma 6). Il/La sottoscritto/a, nato/a il e residente a in, in qualità di legale rappresentante/soggetto munito di potere di firma (specificare titolo autorizzativo) della

cooperativa/ società di mutuo soccorso/ente pubblico esercitante funzioni in materia di cooperazione con sede legale in cap. prov., via/piazza n, tel. n, fax n e- mail,pec codice fiscale, partita I.V.A. n CHIEDE la concessione di un contributo per l iniziativa di seguito illustrata (barrare le voci che interessano): investimenti funzionali ad interventi di ampliamento, ammodernamento, riconversione e ristrutturazione di imprese cooperative esistenti progetti di animazione economica e promozione cooperativa per un totale di spesa preventivata pari a euro IVA esclusa, così come evidenziato nell allegato preventivo di spesa. Data prevista inizio Data prevista fine CHIEDE che il pagamento del contribuito sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata: - accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO intestato al richiedente: IBAN CODICE PAESE CHECK DIGIT CIN BANCA(ABI) SPORT. (CAB) N. CONTO Istituto Agenzia di Comune Prov. C.A.P. SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato, nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell iniziativa. Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) che l ente di cui ha la rappresentanza ha sede legale nel territorio regionale; di non aver richiesto né ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese; Con esclusivo riferimento alle società cooperative che l ente di cui ha la rappresentanza: è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di in data ; è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente, al n ; è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro; è iscritto all Albo regionale delle cooperative sociali Sezione, numero ; non è aderente ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; Con esclusivo riferimento alle società cooperative e alle società di mutuo soccorso che l ente di cui ha la rappresentanza: è regolarmente costituito ed iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio; non rientra nei casi di esclusione dall applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell allegato A del regolamento ex D.P.Reg., fermo restando quanto previsto all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; ha personale dipendente a tempo indeterminato e si trova in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con esclusivo riferimento alle società di mutuo soccorso

che l ente di cui ha la rappresentanza: è iscritto al Registro regionale delle cooperative di cui all articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27. Con esclusivo riferimento agli enti pubblici che l ente di cui ha la rappresentanza: esercita, in base alla legge, funzioni in materia di cooperazione. Allega la seguente documentazione: relazione illustrativa dell iniziativa da realizzare; preventivo dettagliato delle spese relative all iniziativa; dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi de minimis concessi nell esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti, secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione; copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità. Letto, confermato e sottoscritto, Luogo e data Timbro del soggetto richiedente e firma del legale rappresentante o soggetto munito del potere di firma