Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Documenti analoghi
Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge sulle multe disciplinari

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sull imposizione degli oli minerali

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza dell AFD sulle dogane

Ordinanza concernente l abrogazione e l adeguamento di ordinanze nell ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Ordinanza sul casellario giudiziale

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sul casellario giudiziale. Avamprogetto. (Ordinanza VOSTRA) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 luglio 2018)

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sul controllo del latte

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Transcript:

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN) del 24 agosto 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010 1 sul contrassegno stradale (LUSN), ordina: Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contrassegno, della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali. Art. 2 Acquisto del contrassegno (art. 9 LUSN) 1 Il contrassegno può essere acquistato presso: a. i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate; b. gli uffici di servizio dell Amministrazione federale delle dogane (AFD); c. i punti di vendita all estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo. 2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1 dicembre dell anno precedente. Art. 3 Apposizione del contrassegno (art. 7 LUSN) 1 Il contrassegno dev essere integro e va incollato direttamente sul veicolo. 2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti: a. su veicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall esterno; b. su veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile. RS 741.711 1 RS 741.71 2011-0940 4111

3 Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell articolo 7 capoverso 4 LUSN se: a. non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 o 2; b. esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o c. non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale. Art. 4 Rottura del parabrezza 1 Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno. 2 La DGD può stipulare un accordo con l Associazione Svizzera d Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza. 3 Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d assicurazioni, l ufficio di servizio dell AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza. Art. 5 Conteggio (art. 9 LUSN) 1 I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni. 2 L anno contabile va dal 1 dicembre al 30 novembre. 3 La DGD può eseguire le verifiche necessarie. Art. 6 Controlli (art. 11 LUSN) 1 Gli organi di controllo istituiti dall AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno. 2 In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l identità. Art. 7 Contravvenzioni (art. 14 LUSN) 1 In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contrassegno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all articolo 3. 2 Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all articolo 3. 4112

3 Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il detentore del veicolo deve provare all organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all articolo 3. Art. 8 Modulo per le multe inflitte in procedura semplificata (art. 16 cpv. 2 LUSN) 1 Se paga la multa immediatamente, il conducente riceve una quietanza. 2 Negli altri casi, il conducente o il detentore del veicolo riceve un modulo concernente il termine di riflessione. Nel caso di persone assoggettate domiciliate all estero, è fatto salvo l articolo 12 LUSN. 3 La quietanza e il modulo concernente il termine di riflessione devono contenere almeno le indicazioni menzionate nell allegato. Art. 9 Esecuzione 1 L esecuzione della presente ordinanza compete all AFD e ai Cantoni. 2 La DGD è l ente centrale preposto al conteggio e l organo di sorveglianza. 3 Essa emana le istruzioni necessarie all esecuzione della presente ordinanza. Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 26 ottobre 1994 2 concernente una tassa per l utilizzazione delle strade nazionali è abrogata. Art. 11 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 4 aprile 2007 3 sulle competenze penali dell Amministrazione federale delle dogane Art. 1 cpv. 1 lett. l 1 L Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a perseguire e giudicare le infrazioni conformemente a: l. l articolo 15 della legge del 19 marzo 2010 4 sul contrassegno stradale; 2 RU 1994 2518, 1995 4425 3 RS 631.09 4 RS 741.71 4113

Art. 2 lett. e Le direzioni di circondario sono competenti a emanare decreti penali e ordini di confisca indipendenti: e. in caso di infrazioni alla legge del 19 marzo 2010 5 sul contrassegno stradale; 2. Ordinanza del 5 settembre 1979 6 sulla segnaletica stradale Art 67 cpv. 1 lett. e 1 Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati: e. dagli organi doganali presso gli uffici doganali e, in occasione dei controlli doganali, in prossimità del confine nonché dal personale di vendita e di controllo, identificabile come tale, impiegato presso gli uffici doganali nel quadro dell esecuzione della legge del 19 marzo 2010 7 sul contrassegno stradale; Art. 12 Disposizione transitoria Ai contrassegni 2011 sono applicabili, fino al 31 gennaio 2012, le disposizioni dell ordinanza del 26 ottobre 1994 8 sul contrassegno stradale. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre 2011. 24 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5 RS 741.71 6 RS 741.21 7 RS 741.71 8 RU 1994 2518, 1995 4425 4114

Requisiti minimi dei moduli per le multe inflitte in procedura semplificata Allegato (art. 8) A. Quietanza per multe La quietanza deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. autorità che emette la multa; b. data della contravvenzione; c. fattispecie o numero della contravvenzione secondo l elenco delle multe; d. importo della multa; e. organo di controllo. B. Modulo concernente il termine di riflessione 1. Oltre alle indicazioni di cui alla lettera A, il modulo deve contenere anche le indicazioni seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, luogo d origine e domicilio del contravventore; b. numero della targa, marca e categoria del veicolo; c. ora e luogo della contravvenzione; d. data della consegna del modulo; e. indicazione che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni sarà avviata la procedura ordinaria. 2. Al modulo deve essere allegata una polizza di versamento per il pagamento della multa. 3. Il modulo può essere impiegato, senza i dati personali di cui al numero 1 lettera a, come cedola di contravvenzione da collocare sotto il tergicristallo. 4115

4116