COMUNE DI GUASTALLA (Provincia di Reggio Emilia) * * * * * REGOLAMENTO dell Avvocatura Comunale dl Guastalla * * * * * (Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 08/08/2013 1
Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Funzioni e Compiti dell Avvocatura Comunale - Ulteriori attività Articolo 3 - Avvocati del libero Foro Articolo 4 - Nomina periti Articolo 5 - Dovere di Collaborazione - Rapporti con gli uffici comunali Articolo 6 - Modalità di svolgimento della Funzione Consultiva Articolo 7 - Domiciliazioni Articolo 8 - Convenzione con altri Enti Articolo 9 - Trattamento economico Articolo 10 - Compensi Articolo 11 - Corresponsione dei compensi professionali Articolo 12 - Correlazione con la valutazione di risultato e con l incentivazione alla produttività Articolo 13 - Segreteria amministrativa della Avvocatura Articolo 14 - Metodo di Lavoro Articolo 15 - Cassa Avvocatura Articolo 16 - Atti sottratti all accesso Articolo 17 - Pratica Forense Articolo 18 - Incompatibilità Articolo 19 - Rinvio Articolo 20 - Entrata in vigore 2
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare funzioni, compiti, attività, gestione e funzionamento del Servizio Legale, già formalmente istituito presso il Comune di Guastalla. 2. Del Servizio Legale fa parte esclusivamente il dipendente comunale abilitato ad esercitare la professione legale - nell interesse esclusivo del Comune di Guastalla -, iscritto per conto dell Ente nell elenco speciale dell Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da eventuale personale amministrativo di supporto. 3. L avvocato dell'ente esercita in conformità ai principi di indipendenza ed autonomia secondo la legge professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica. 4. Il Responsabile del Servizio Legale avvocato è inquadrato nell Avvocatura con carattere di stabilità ed è titolare di alta professionalità. 5. L Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Guastalla, secondo le norme contenute nel presente regolamento. 6. L Amministrazione comunale garantisce l applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato. 7. Sono a carico dell Ente le spese per le polizze obbligatorie di cui all art.12 L. 247/2012 (R.C. ed infortuni). L Amministrazione garantisce al Servizio Legale, infine, la strumentazione tecnica e di studio, necessaria per l esercizio dell attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all Ufficio su richiesta dell avvocato, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell Ente. ART. 2 Funzione e compiti dell Avvocatura Comunale. Ulteriore attività 1. L Avvocatura svolge le seguenti funzioni: A. Contenziosa: l'avvocatura Comunale esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'amministrazione sia nelle cause attive che passive, in materia civile ed amministrativa, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo e salvo i casi in cui è ammessa la delega a funzionari dell Ente. Il Servizio Legale può assistere e rappresentare l Ente anche nel processo penale ai soli fini della costituzione civile. Al Servizio Legale, in particolare, può essere assegnata procura alle liti per l assunzione del patrocinio legale del Comune affinchè lo rappresenti e difenda a nelle cause promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, dinnanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie civili e penali (limitatamente alla costituzione di parte civile dell Ente), amministrative nonché innanzi a collegi arbitrali, fatte salve le norme che disciplinano la rappresentanza avanti le giurisdizioni superiori. 3
Il Servizio Legale, pertanto, ai sensi dell art. 84 codice di procedura civile, può compiere e ricevere nell interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratorie fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio. B. Consultiva: oltre all attività giudiziale, L avvocatura Comunale può, altresì. svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali del Comune, anche con la formulazione di pareri sia scritti che orali. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, con mandato conferito ai sensi di quanto stabilito dalla Statuto Comunale. Su richiesta del Segretario Comunale, ovvero dei singoli dirigenti, l'avvocatura Comunale può recuperare, nell ipotesi non siano previste forme privilegiate, alternative più celeri e/o economiche o comunque previste per gli Enti Pubblici anche a titolo di autotutela, previa trasmissione di adeguata documentazione e previa deliberazione di incarico in tal senso della Giunta Comunale, i crediti di spettanza dell'amministrazione. Nel rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia, è possibile, previa stipula di apposita convenzione tra i Comuni interessati, individuare modalità di gestione associata dell Ufficio. Inoltre, il Responsabile del Servizio Legale attende alle appresso specificate funzioni, tipiche dell attività di avvocato: - assistere su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Generale e i responsabili di Settore nella trattazione di questioni che richiedono particolare apporto tecnico-giuridico; -cura le procedure presso gli uffici giudiziari anche non necessitanti di procura legale; - monitorare e coordinare tutta l attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte anche tramite legali esterni e riferire al Sindaco, agli Amministratori ed al Segretario Generale - collabora alla predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori responsabili ed interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori/Servizi; - promuove gli opportuni suggerimenti circa l adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l insorgere di una lite; I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, verranno resi dal Responsabile del servizio Legale su richiesta scritta del Responsabile di ciascun settore, previo visto autorizzativo del Segretario Generale. I pareri scritti saranno resi, in via normale, entro 30 giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza o, diversamente, prorogare il termine di cui sopra, in casi di particolare complessità. 4
L assistenza legale verrà fornita verbalmente, anche telefonicamente, ai Responsabili (ovvero ai Funzionari dagli stessi delegati) con le modalità ed i tempi concordati tra le parti. Art. 3 Avvocati del Libero Foro 1. La Giunta o il dirigente competente possono deliberare o determinare comunque, di associare al legale interno, uno o più professionisti esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato da litem ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, per la difesa e l assistenza in giudizio dell Ente, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitano di particolari specializzazioni non presenti all interno dell Ufficio Legale o per le cause innanzi alle magistrature superiori (Corte di Cassazione Consiglio di Stato- Corte dei Conti), anche nei primi gradi di giudizio, e ogni qual volta le diverse incombenze gravanti consigliano tale opzione per la miglior difesa dell'ente. 2. l avvocato dell Ente, a tal fine sentito, potrà dunque essere affiancato da uno o più avvocati libero professionisti specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero ad avvocati di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta Comunale nei seguenti casi: necessità di specifica abilitazione professionale; casi di particolare importanza; particolare complessità della controversia o della problematica su cui è richiesto parere; profili di peculiare specializzazione della materia; ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica o lo studio della questione giuridica; in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte del avvocato dell Ente; in ogni caso, in pendenza di altra situazione impeditiva qui non espressamente prevista; in situazioni di carattere eccezionale o nei casi in cui l avvocato interno non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dal Codice deontologico forense. In tali casi si può, altresì, provvedere all affidamento di incarichi a uno o più legali esterni, per il conferimento del mandato ad litem o per la resa di pareri legali. ART.4 Nomina Periti L'Avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità o l opportunità, può proporre alla Giunta la nomina di periti di parte sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, con provvedimento che deve essere adottato da parte del dirigente competente. ART. 5 Dovere di Collaborazione Rapporti con gli uffici comunali 1.All Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante dell Ente. 5
2. I singoli Uffici hanno l obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni e chiarimenti, quanto è a loro conoscenza, nonché rimettere all Avvocatura, nei tempi da essa indicati e comunque immediatamente, tutti i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per l adempimento dei suoi compiti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni. 3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, su espressa richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all adempimento dei compiti dell Avvocatura, nonché ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso, tutti gli atti provvedimentali assunti antecedentemente e successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l ente. 4. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali, non potranno essere attribuiti all Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti, se presenti. 5. Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ed ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative. ART. 6 Modalità di svolgimento della Funzione Consultiva 1. Nell ambito della funzione consultiva, sono legittimati a chiedere pareri: a. Il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale; b. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare; c. Il Segretario Generale; d. Il Dirigente. 2. Il parere dell Avvocatura deve essere richiesto in forma scritta, su questioni giuridiche complesse e di interesse generale. La richiesta di parere dovrà essere completa di: - quesiti; - documentazione utile; - relazione in ordine ai fatti; - indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario. 3. Il parere della Avvocatura, viene reso nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d urgenza, oppure termini maggiori nel caso di materie complesse. 4. I pareri espressi dall Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale. Art. 7 Domiciliazioni 1. Su proposta dell Avvocato comunale designato per la trattazione del contenzioso, nell ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Reggio - Guastalla, con determina dirigenziale verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene eletto domicilio anche al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari. L avvocatura Comunale, valutata questa necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A sua volta l Avvocato dell Ente può, con le stesse modalità, effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Reggio Emilia a favore esclusivamente di altri Enti Locali. 6
ART. 8 Convenzione con altri Enti 1. L Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati. L Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell Amministrazione. 2. Le prestazioni di cui al precedente punto 1. possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell Avvocatura svolta a favore dell Amministrazione di appartenenza. 3. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco al Responsabile del Servizio Legale. 4. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali. ART.9 Trattamento economico 1. Gli avvocati comunali hanno diritto, così come previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e della legge professionale in materia, ai compensi di natura professionale a seguito di provvedimento favorevole per l ente. 2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali. ART. 10 Compensi 1. Ai professionisti assegnati all Ufficio Legale ed incaricati del patrocinio del Comune in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritti per conto dell Ente nell Elenco Speciale dell Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l esercizio della loro attività professionale, secondo i parametri di legge (oggi D.M. 149/2012) in caso di sentenze favorevoli all Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente. 2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali. 3. I compensi vengono erogati per qualsiasi procedimento che si concluda con una sentenza favorevole non vi sono equiparazioni con altri provvedimenti 4. S intende per passaggio in decisione di una causa il giorno in cui viene tenuta l udienza di discussione o spedizione a sentenza, oppure, nei casi previsti, il giorno di scadenza del deposito delle ultime memorie o comparse. 5. nel caso in cui la difesa sia svolta congiuntamente dall Avvocato del Servizio Legale comunale e da un avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con pronuncia giudiziaria favorevole all Ente che ponga a carico della controparte soccombente le spese 7
e le competenze di lite, è corrisposto all Avvocato Comunale la meta (50%) dell importo liquidato con il provvedimento dall autorità giudiziaria. ART. 11 Corresponsione dei compensi professionali Le somme, oggetto di liquidazione, corrispondono a quelle recuperate dalla parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza. ART. 12 Correlazione con la valutazione di risultato e con l incentivazione alla produttività In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l avvocato titolare di posizione organizzativa, si rinvia al contratto decentrato integrativo aziendale. ART. 13 Segreteria amministrativa della Avvocatura 1. L Avvocatura Comunale si avvale, se necessario, del supporto di collaborazione costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente e dotata di mezzi e strumenti idonei. 2. Il servizio amministrativo della Avvocatura, se presente, ha le seguenti funzioni: -Riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell ente. -Provvede alla fascicolazione ed all aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti; -Cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell atto introduttivo -Si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti; -È responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano la Avvocatura. Nel caso di assenza del servizio amministrativo le funzioni sopra individuate vengono svolte dal Responsabile del Servizio Legale comunale. Art. 14 Metodo di lavoro La specificità dei compiti attribuiti all avvocato dell Ente, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell autonomia di giudizio. Ciò in quanto l attività che il legale compie non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o studio ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all interno, ma anche all esterno della sede del suo ufficio. Ciò potrebbe comportare che in presenza di esigenze operative specifiche sarà autorizzata dal Segretario Generale una maggiore flessibilità nell osservanza dell orario di lavoro e delle sue modalità di rilevamento. 8
ART. 15 Cassa Avvocatura 1. L Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell attività forense, quali l iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale comunale. ART. 16 Atti sottratti all accesso 1. Ai sensi dell art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto; - atti defensionali e relative consulenze tecniche; - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti. 2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell Ente. ART. 17 Pratica Forense 1. Presso l Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regolamenta il nuovo ordinamento forense ( L. 247 del 31/12/2012 entrata in vigore il 3/02/2013). 2. La pratica, da intendersi senza alcun onere a carico del bilancio comunale, non dà alcun titolo per l ammissione all impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense. ART. 18 Incompatibilità 1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla legge professionale di appartenenza. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex art. 53 D Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, si richiama l art. 5, comma 3, per cui sono vietati: a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati; b) partecipazione a commissioni di collaudo; c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario; 9
d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti; e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro; f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro. ART. 19 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale vigente 247 del 31/12/2012 recante norme sul nuovo ordinamento forense e successive modificazioni. Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione, il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio. 10