giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2629 del 30 dicembre 2013 pag. 1/6 SCHEMA DI CONVENZIONE L anno, oggi del mese di in Venezia, presso, tra i signori:, nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della, codice fiscale, nella qualità di e nato a il nella sua qualità di di con sede a, partita IVA codice fiscale PREMESSO che con deliberazione della G.R. n. 1450 del 13 settembre 2011 è stato istituito un gruppo di lavoro per l analisi del programma dei servizi ferroviari e per l elaborazione di proposte di esercizio futuro basate sul criterio dell orario cadenzato, che con deliberazione della G.R. n. 2842 del 28 dicembre 2012 sono state approvate le risultanze di detto studio, relativamente all adozione dell orario cadenzato, a far data dal 15 dicembre 2013; che la Regione del Veneto con deliberazione della G.R. n. del ha affidato a Sistemi Territoriali Spa la gestione di un service tecnico per la gestione dell attività di monitoraggio dell orario cadenzato veneto, dotato di un call-center con numero verde e indirizzo elettronico a servizio degli utenti per il rilevamento di segnalazioni sui servizi ferroviari; che le parti come sopra rappresentate intendono con la presente convenzione disciplinare il proprio rapporto;
ALLEGATOA alla Dgr n. 2629 del 30 dicembre 2013 pag. 2/6 che ai sensi dell art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e della Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si dà atto che le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni da parte di soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma affidati secondo la modalità c.d. in house devono ritenersi escluse dall ambito di applicazione della L. 136/2010 e, pertanto, ai fini della tracciabilità non deve essere indicato il CIG. Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 (PREMESSE) 1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si intendono integralmente riportate. ART. 2 (OGGETTO DELL INCARICO E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA ) 1. La presente Convenzione ha per oggetto: a) la gestione di un call-center (contact center in bound) con numero verde a servizio degli utenti; b) la creazione e gestione di un indirizzo di posta elettronica a servizio degli utenti per il rilevamento di segnalazioni sui servizi ferroviari; c) la creazione e gestione di un sito internet dedicato agli utenti del trasporto pubblico locale; d) l attività di analisi e verifica sulla regolarità del nuovo servizio di TPL ad orario cadenzato e relativo incontro domanda - offerta; e) l analisi di efficacia del nuovo modello di esercizio e delle eventuali possibili migliorie da apportare; f) lo svolgimento di una campagna di controlli alle stazioni e/o sui treni della durata di una settimana ogni trimestre, come meglio descritti nel successivo art. 3; g) la predisposizione e presentazione di report trimestrali come descritti nei successivi articoli. 2. La gestione dei servizi di cui alla precedente punto 1 verrà effettuata, per la durata prevista al
ALLEGATOA alla Dgr n. 2629 del 30 dicembre 2013 pag. 3/6 successivo art. 4, con le seguenti modalità: pubblicità dell attivazione di tale servizio regionale su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione regionale, per (3) giorni lavorativi consecutivi alla stipula della presente convenzione e sarà successivamente effettuata con cadenza trimestrale, per 1 giorno lavorativo su almeno un quotidiano a maggiore diffusione regionale; il servizio di call-center sarà attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9,00 alle ore 17,00, garantendo sempre e comunque, con qualsiasi mezzo e senza alcun onere per gli utenti (informando immediatamente di questo gli utenti stessi), il servizio prestato. Nei giorni prefestivi e festivi e nelle fasce orarie non coperte dal personale, dovrà essere attivo un servizio automatico di risposta all utenza. Il servizio di posta elettronica, dovrà essere finalizzato alla raccolta delle osservazioni e delle proteste dell utenza, raccolte per gruppi omogenei ed oggetto anch esse di report. L incaricato dovrà inoltre, previa verifica rispondere alle istanze, osservazioni e domande poste dall utenza. Il report trimestrale dovrà riportare quanto rilevato dal call center, dalla posta elettronica e dal sito internet. Dovrà inoltre riportare le analisi relative a quanto indicato alle lett. d), e) e f) e g) del precedente art. 2, nonché del successivo art. 3. ART. 3 (MODALITA DELL ESPLETAMENTO DELL INCARICO) 1. Per l esecuzione dell attività indicata al precedente art. 2.2, la Società si avvarrà del programma Datawarehouse QlikView già operativo, ovvero di altro programma idoneo allo scopo. 2. La Società produrrà, alla Direzione Mobilità, trimestralmente relazioni in progress, sia in forma cartacea che su supporto informatico elaborabile, delle attività esperite, commentando le eventualità criticità emerse, i suggerimenti e le valutazioni dell utenza. Dette relazioni, prima della loro versione finale, dovranno essere sottoposte ad esame della
ALLEGATOA alla Dgr n. 2629 del 30 dicembre 2013 pag. 4/6 struttura Regionale. Nell elaborazione delle relazioni, la Società dovrà altresì comparare, i dati rilevati con quelli desunti e/o comunicati dai Gestori del servizio ferroviario, quali: le frequentazioni, le composizioni per l offerta dei posti a sedere (avendo come riferimento l offerta commerciale dei rispettivi contratti vigenti), gli orari di arrivo registrati dal sistema informativo RIACE. 3. Resta inteso che eventuali criticità che dovessero evidenziarsi a carattere non episodico dovranno essere comunque tempestivamente segnalate alla Regione e sottoposte a controlli e verifiche, come di seguito illustrato. Dovrà essere svolta una campagna di controlli alle stazioni e/o sui treni della durata di una settimana ogni trimestre; durante tale campagna dovrà essere rilevata, almeno una volta, la composizione di ciascuno dei treni in orario (tipo di materiale, n posti a sedere), oltre che eventuali anomalie (quali ad esempio, porte non funzionanti, carrozze chiuse, condizioni di affollamento, ecc.). La verifica verrà accompagnata dalla rilevazione dell orario effettivo di arrivo/partenza, nella stazione ove viene svolta l indagine, da confrontarsi con i dati dell Orario ufficiale. I dati dovranno essere resi su tabelle organizzate per n treno e per linea, accompagnati da idonee elaborazioni statistiche ( incidenza delle anomalie, ritardi medi, ecc.). Qualora, a seguito anche delle segnalazioni dell utenza, taluni treni venissero considerati critici per ripetuti ritardi, composizioni difformi o situazioni di affollamento i controlli andranno ripetuti più volte sia nel corso della settimana di indagine che in corso d anno. ART. 4 (DURATA DELL INCARICO) 1. L incarico ha durata di anni 1 (uno) e sarà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. ART. 5 (COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO) 1. Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, alla Società verrà riconosciuto un corrispettivo di 163.200,00, IVA 22% esclusa
ALLEGATOA alla Dgr n. 2629 del 30 dicembre 2013 pag. 5/6 2. Il corrispettivo di cui al precedente punto verrà corrisposto, a decorrere dalla data di attivazione del presente servizio, in quattro rate di pari importo, entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture emesse a cadenza trimestrale, corredate da relazioni in progress, in versione definitiva, relative alle attività esperite. Le fatture dovranno, altresì, essere corredate da attestazione da parte del legale rappresentante della Società sulla veridicità dei dati ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 3. La Regione corrisponde all Impresa il corrispettivo compatibilmente con i limiti di cui alla disponibilità di cassa e nel rispetto della disciplina costituzionale ed europea per la tutela degli equilibri di bilancio. ART. 6 (RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALLA DGR N. 2951 DEL 14.12.2010) 1 La società Sistemi Territoriali S.p.A si impegna al rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente. ART. 7 (PENALI, INADEMPIENZE) 1. Qualora la Società non ottemperasse, per colpa alla stessa imputabile, nell espletamento dell incarico alle prescrizioni contenute nel presente atto, la Regione procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l osservanza delle condizioni disattese, nonché il termine ultimo entro il quale deve essere adempiuta la disposizione. 2. Il perdurare dell inadempienza di cui al precedente punto determina l applicazione di una penale pari a 150,00 per ogni giorno di ritardo. 3. L importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque eccedere il 10% dell importo di cui al precedente art. 5 punto 1.
ALLEGATOA alla Dgr n. 2629 del 30 dicembre 2013 pag. 6/6 ART. 8 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) 1. Tutte le controversie inerenti l esecuzione del presente incarico saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Venezia. ART. 9 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti danno atto che i dati personali che verranno trattati sulla scorta della presente convenzione, saranno utilizzati, anche con l ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alle attività di cui alla presente convenzione. ART. 10 (DISPOSIZIONI FINALI) 1. Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti il presente incarico, e tutte le spese per la stipula della presente Convenzione sono a carico della Società. 2. La Convenzione verrà registrata solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, essendo il presente atto soggetto all imposta sul valore aggiunto. REGIONE DEL VENETO LA SOCIETA' Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1341 del c.c. vengono specificatamente ed espressamente approvati per iscritto i seguenti articoli: art. 5 (COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO), 7 (PENALI, INADEMPIENZE), 8 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ). Regione del Veneto L Impresa