Taratura ed omologazione dell apparecchio rilevatore SICVe [ c.d. Tutor ]

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Taratura ed omologazione dell apparecchio rilevatore SICVe [ c.d. Tutor ] Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria Interessantissima sentenza del Gdp di Salerno dott.raffaele Russo, in tema di taratura ed omologazione dell apparecchio rilevatore SICVe [ c.d. Tutor ]. In particolare il giudice di pace con ampia motivazione la materia dell impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. del 29/10/97 alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità automatica senza il controllo diretto dell operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell art. 4 richiamato D.M.,deve essere effettuata a cura del costruttore con cadenza al massimo annuale ha annullato dei verbali di accertamento di eccessiva velocità richiamando il recente disposto di cui alla sentenza n 29334/08 resa dalla Suprema Corte, in tema di obbligo di taratura periodica. Infine il giudicante ha censurato il negligente comportamento della P.A. rimasta contumace, ritenendo l esibizione delle fotografie essenziali ai fini dell accertamento. 1 di 7

Avv. Luigi Vingiani UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO --------------- R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -------------- Il Giudice di Pace, Avv. Raffaele Russo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa da RAGONE ANTONIETTA 2 di 7

rapp.to e difeso dall Avv. M. Voto ATTORE Contro 1. MINISTERO INTERNO; 2. POLIZIA STRADALE SALERNO CONVENUTI-CONTUMACI Oggetto : Opposizione ex L. 689/81 Con ricorso depositato il 15/09/10, la ricorrente sig.ra RAGONE Antonietta proponeva opposizione ex L n 689/81 avverso i verbali n SCV0001633236 del 07/05/10 e notificato il 05/06/10, n SCV00001650519 del 04/06/10 e notificato il 20/06/10, n SCV00001692015 del 24/06/10 e n SCV00001655814 del 09/06/10 entrambi notificati il 27/06/10, redatti tutti dalla Polizia Stradale di Salerno per l infrazione di cui all art. 142/8 commessa sulla NA-SA e rilevata a mezzo SICVe. Verificata la regolarità della notifica alle parti del ricorso, pedissequo decreto di fissazione della comparizione e dell ordinanza del 25/10/10, in via 3 di 7

preliminare deve darsi atto della mancata comparizione degli Enti resistenti, che non si sono costituiti e neppure hanno depositato nei termini in Cancelleria la documentazione richiesta ex art. 23 L 689/81. A motivazione della propria impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità dei verbali per mancata contestazione immediata ed omissione della motivazione, per erronea applicazione della decurtazione del 5% prevista dal DM del 29/10/97, mancata indicazione della taratura ed omologazione dell apparecchio rilevatore, nonché per l irregolarità dello accertamento. Questo Giudice, unitamente alla chiesta sospensiva, ha ritenuto di poter decidere anche dell opposizione sulla scorta delle eccezioni sollevate, dal mancato deposito della documentazione richiesta, si è riservata la sentenza dandone lettura del dispositivo. MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che l opposizione è ammissibile per essere stata proposta nei termini di legge e cioè nei 60 giorni dalla notifica dei verbali e tenuto conto della sospensione feriale. Dandosi atto della contumacia del Ministero e della Polizia Stradale di Salerno opposti, va subito detto che il ricorso è fondato e va accolto con vittoria di spese. In primo luogo, si ritiene del tutto priva di fondamento l eccepita mancata contestazione immediata e mancata sua motivazione. Sul punto, essendosi già detto innumerevoli volte, appare del tutto inutile e superfluo soffermarvisi anche adesso. Ma, è sicuramente fondata l eccezione della mancata prova della taratura ed omologazione dell apparecchio rilevatore SICVe. Ed è necessario richiamare l attenzione sul recente disposto di cui alla sentenza n 29334/08 resa dalla Suprema Corte, che testualmente così recita: la materia dell impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. del 29/10/97 alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità automatica senza il controllo diretto dell operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell art. 4 richiamato D.M.,deve 4 di 7

essere effettuata a cura del costruttore con cadenza al massimo annuale. Come si vede, quindi, una complessa attività di controlli preventivi, in corso ed anche successivi. Nel caso che ci riguarda, va invece rilevato che nessuna documentazione è stata prodotta dai resistenti, nessuna certificazione dell avvenuta taratura né che essa sia stata effettuata con la cadenza annuale prevista dalla norma, né dove né se sia stata eseguita. Anzi, rimanendo contumaci, gli Enti resistenti non hanno adempiuto all onere di dimostrare compiutamente l esistenza dei fatti costitutivi dell illecito contestato. Infatti, l Amministrazione non ha esibito né prodotto le fotografie relative all infrazione. Per cui, ritenendo questo Giudice che la fotografia costituisce un elemento essenziale e fonte di prova indefettibile ai fini dello accertamento dell infrazione, non può di certo riconoscersi l attendibilità dello stesso accertamento con la ovvia conseguenza dell annullamento del verbale. Nello specifico dei verbali opposti. Ad abundantiam, è sicuramente opportuno ricordare l esistenza delle prescrizioni di cui all art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Dir. Gen. per la Motorizzazione n 3999 del 14/12/04, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale articolo, infatti, contiene precise indicazioni circa la scelta dell ubicazione delle unità di rilevamento e stabilisce che, all interno delle tratte interessate al controllo a mezzo del sistema detto, non debbono essere presenti situazioni statisticamente rilevanti, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti. Tali indicazioni corrispondono ad una precisa ratio, ossia quella di evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall autostrada e coloro che, invece, percorrono l intera tratta soggetta a controllo. Da ciò l accorgimento inserito nel D.M. citato, adottato su prescrizione della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tale prescrizione è stata adottata nell adunanza del 28/04/04, voto n 71. È stato stabilito che l ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o di parcheggio. Essendoci uno svincolo fra i due punti di rilevamento, il ricorrente lamenta la lesione, da parte degli accertatori, del suddetto art. 1, comma 4 del D.M. del 14/12/04 e di converso di evidenti elementi di disparità di trattamento tra gli stessi utenti della strada in quanto detta presenza può indubbiamente sottrarre l automobilista più incosciente ai rigori del sistema SICVe. Inoltre, nel verbale di contravvenzione non è indicato la presenza del cartello che avverte gli automobilisti della presenza del dispositivo elettronico della velocità. Secondo l articolo 142 n.6 bis del CdS, infatti, non basta che sia stata posizionata la segnaletica verticale di preavviso obbligatorio agli utenti della rilevazione strumentale della velocità, ma occorre che ne venga dato atto puntualmente nel verbale di contestazione dell infrazione. 5 di 7

Cosa che nella fattispecie non è invece avvenuta. Ancora va rilevata la palese disparità di trattamento (illegittimo di costituzionalità) se si considera che il servizio di rilevamento della velocità SICVE lavora per mezzo di una serpentina, inserita nell asfalto, lunga circa 3.30 metri, posizionata in ogni corsia della misura di circa 4,55 metri. Il rilevamento si eccepisce quando il veicolo attraversa i sensori posizionati che servono ad indicare il passaggio del veicolo, ma la cosiddetta serpentina non può definire la classe del veicolo: ad esempio, se transitasse una moto ai bordi della striscia tratteggiata alla velocità di X km/h il sistema non sarebbe in grado di percepirne il passaggio, in quanto manca parte del sensore per rilevare i dati; oppure, per esempio, se transitasse al bordo della linea continua una moto o tagliasse il percorso per 10 m sulla corsia di emergenza, il SICVe non sarebbe più in grado di percepirne il passaggio; se si transitasse a cavallo della linea tratteggiata con un qualsiasi mezzo, il sistema di rilevazione ottico non sarebbe in grado di percepire i dati della targa, in quanto lavora solo sulla propria corsia e leggerebbe, quindi, solo mezza targa senza essere in grado di identificare l utente. E di tutta evidenza, dunque, l illegittima disparità di trattamento del sistema SICVe nel rilevare l infrazione degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti. Infine, va fatto un esplicito richiamo alla sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che, il 6 ottobre 2008, ha riconosciuto la diversità del Tutor rispetto all Autovelox: il primo misura la velocità media, il secondo la velocità istantanea. Rilevando, quindi, la necessità di differenziare con una riduzione diversa in aumento (progressiva del 5, 10 e 15%), come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada per il Tutor quella percentuale di tolleranza del 5% prevista invece per l Autovelox. L opposizione è accolta e le spese di lite seguono la soccombenza. P Q M Questo Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in del sig. Cascone, così decide: 6 di 7

1. accoglie l opposizione e, per l effetto annulla i verbali n SCV0001633236, n SCV0001650519, n SCV0001692015 e n SCV0001655814; 2. condanna l Ente resistente alla refusione delle spese di lite che si determinano in 221,00 complessivi (di cui 41,00 per esborsi), oltre rimb.,cap ed IVA, con attribuzione al procuratore antistatario; 3. la sentenza è esecutiva. Salerno, lì 29/11/10 Il G. di P. Avv. Raffaele Russo https://www.diritto.it/taratura-ed-omologazione-dell-apparecchio-rilevatore-sicve-c-d-tutor/ 7 di 7