8.marta.vt.itt. per la. dello. disciplina. n. 114) Articolo 4 18/11/1999. Regolamento. settimanale. o di. a merce di. l attività

Documenti analoghi
COMUNE DI GANDINO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE PROVINCIA DI BERGAMO Approvato con delibera C.C. n. 43 del

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E UBICAZIONE MERCATO SU AREE PUBBLICHE.

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO. Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE LOCALI

COMUNE DI LIBERI (Provìncia di CASERTA)

Art. 3 Dimensionamento

Regolamento per la disciplina del Mercato settimanale

R E G O L A M E N T O I S T I T U Z I O N E E U B I C A Z I O N E M E R C A T O S U A R E E P U B B L I C H E

COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti. Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO (Provincia di Sondrio) REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Comune di Torno REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTI

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

del Comune di Valguarnera Caropepe.

Comune di Riola Sardo

COMUNE DI BOSCOREALE

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Comune di Gangi. Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIERA DELLA PENTECOSTE E SPIRITO SANTO

Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale in forma Itinerante

Raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel Comune di Arezzo

COMUNE DI RIVE D ARCANO PROVINCIA DI UDINE. Regolamento per la disciplina dell esercizio del commercio su aree pubbliche per il mercato settimanale.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLCHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER I COMMERCIANTI NELL AMBITO DEL MERCATINO DELLA SAGRA DEL FUNGO PORCINO

REGOLAMENTO PER I MERCATI ULTRAMENSILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL

COMUNE DI SAN ROBERTO Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per lo svolgimento del Mercato contadino. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del

CITTA DI VIGEVANO. Servizio Sportello Unico Attività Produttive ORDINANZA N. 59/ 2016

Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax

REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

REGOLAMENTO FIERA DELL ANGELO

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE FIERE

COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como)

COMUNE DI MODUGNO REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO COMUNALE FESTA DI SAN MARTINO

C O M U N E D I S I N O P O L I

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

REGOLAMENTO FIERA DI NATALE

COMUNE DI VALLEDORIA ASSESSORATO ALLE FINANZE E POLIZIA LOCALE. Regolamento per il funzionamento di un mercato da svolgersi nel periodo estivo

Comune di Cingoli. Balcone delle Marche. tel fax

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE FESTA DI SAN MARTINO

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA

FIERA GIOVEDI' SANTO APRILE 2019

REGOLAMENTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER L ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUPPLICHE IN FASE SPERIMENTALE

COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia

COMUNE DI BOSCOREALE. Terra della Pietra Lavica Provincia di Napoli. Regolamento per il Mercatino dell usato, dell antiquariato e delle piccole cose

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

COMUNE DI THIENE Provincia di Vicenza ASSESORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO Piazza ferrarin,

REGOLAMENTO MERCATO CIMITERO

COMUNE DI FURTEI PROVINCIA DI CAGLIARI NORME REGOLAMENTARI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Svolgimento. Art. 3 Circolazione pedonale e veicolare

COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO comunale

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI IN OCCASIONI PARTICOLARI

PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI NUVOLENTO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CARUNCHIO (Provincia di Chieti) DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Attività Produttive. Attività di vendita Commercio con concessione di posteggio. Descrizione

ART. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

Comune di Marcon Venezia. Regolamento Comunale Disciplina dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI NAVE PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Leonforte Regolamento per la disciplina del mercato settimanale Delibera CC # 59 del 29/06/1999 INDICE

REGOLAMENTO FIERA DI SAN GIULIANO

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

COMUNE DI MARTIGNACCO

REGOLAMENTO PER IL MERCATO SETTIMANALE E PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Comune di BORGO D ALE

COMUNE DI TRINITA' Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO (AQ)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA Medaglia D argento al Valor Civile

COMUNE DI CAORLE (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO MERCATO CAORLE - CAPOLUOGO

COMUNE DI CAORLE. (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO MERCATO DUNA VERDE

COMUNE DI SELARGIUS DISCIPLINA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Comune di Morlupo Provincia di Roma REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO. Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI ED UNITI (Prov. di Cremona)

ORDINANZA N. 9 del 22 novembre IL DIRIGENTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI GAGLIANICO. Regolamento per lo svolgimento dei mercatini del collezionismo, dell usato, dell'antiquariato e dell oggettistica varia.

AL COMUNE DI GUALDO TADINO Ufficio Attività produttive

Oggetto: Domanda di concessione di area pubblica (posteggio) per la vendita diretta di prodotti agricoli nel Mercato del Contadino.

COMUNE DI MORENGO Regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale

C O M U N E D I P A U L A R O

REGOLAMENTO SPECIALE DISCIPLINANTE LE FIERE DI PRIMAVERA E DI AUTUNNO

COMUNE DI BOVEZZO. (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO

Transcript:

Comune di Marta----Provincia di Viterbo Piazzaa Umberto I n.1 010 010 Marta (VT) Tel. 0769187381 Fax 0761873828 8 Sito web www.comune..marta.vt.itt Regolamento per la disciplina dello svolgimento del mercato settimanale (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114) (Legge Regionale 18 novembre 1999 n.33) (Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 24.07.2013 Articolo 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche di tipo A (con posteggio, mercato settimanale) nel Comune di Marta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 1, lettera a) e b) della Legge Regionale n.33 del 18/11/1999. Il presente regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nellee sue parti, di norma entro il 31 gennaio approvazione. di ogni anno, con le stessee modalità previste per la prima Articolo 2 Il mercato si volge settimanalmente nel giorno di giovedì e durante lo svolgimento o di quest'ultimo è fatto assoluto divieto su tutto il territorio del Comune di esercitaree il commercio su Aree Pubbliche di tipo B, vendita itinerante, relativamente qualsiasii genere e di qualsiasi natura. a merce di Articolo 3 Sono istituiti n.32 posteggi, che occupano un area complessiva di circa mq.1391, la cui superficie e dislocazione risulta dalla planimetria allegata (all.1 e all.2) e dalla quale risulta 1'esatta ubicazione dei posti assegnati distinti per settore: n.3 posteggi riservati a produttori agricoli n. 5 posteggi settoree alimentaree n. 24 posteggi settore non alimentare. Articolo 4 A norma dell'art. 4 del D.Lgs.vo 228/2001 sono istituiti n.3 posteggi riservati ai produttori agricoli che effettuano la vendita di prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda e in possesso della relativa segnalazione certificataa di inizio attività. Per 1'assegnazione di tali posteggi valgono le stessee norme stabilite per gli esercenti l attività di commercio su aree pubbliche. Il posteggioo n.26 riservato a produttore agricolo, attualmente assegnato al settore non alimentare (fiori e piante) ), potrà in caso di subentro tra produttori agricoli, essere

trasformato in settore alimentare. In caso di nuova assegnazione verrà prioritariamente concesso all'attività di produttore agricolo per la vendita fiori e piante e solo nel caso in cui non vi siano richieste sarà concesso all'attività p. a. settore alimentare. Articolo 5 I posteggi sono dati in concessione decennale e sono tacitamente rinnovabili. Articolo 6 E fatto assoluto divieto di occupare spazi non compresi nella planimetria allegata al presente regolamento. Articolo 7 La direzione del mercato e affidata al Responsabile del SUAP comunale, che provvederà ad attivare gli atti necessari per un armonico sviluppo del mercato. L'Ufficio di Polizia Locale, avvalendosi del proprio personale cura la sorveglianza e il regolare svolgimento del mercato stesso. Articolo 8 Qualora il mercato settimanale del giovedì ricada nel giorno: di festività Nazionale in cui sono previste fiere di festeggiamenti di manifestazioni storiche, culturali e religiose il mercato viene anticipato al primo giorno feriale. Articolo 9 Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita all'interno dei posteggi concessi ed esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm 60. Il tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri 2 e può sporgere di metri 1 oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, e consentita 1'esposizione a terra della merce, sempre entro lo spazio del posteggio concesso. Articolo 10 I posteggi saranno concessi secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.40 L. 33/99 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003. Articolo 11 Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa comunicazione documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento al cedente e al subentrante verranno riconosciuti i diritti del cedente. Il subentro può avvenire solo su posteggi appartenenti allo stesso settore (alimentare o non alimentare), dislocate come nella planimetria allegata. II subingresso è sempre subordinato alla verifica dei regolari pagamenti cosap effettuati dal cedente. Articolo 12 L'Ufficio di Polizia Locale cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio e sono registrate le loro presenze annuali. In altro registro, tenuto dallo stesso Ufficio sono annotati gli operatori che anche se non concessionari di posteggio, sono presenti per la spunta. Articolo 13 I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del canone di concessione di suolo pubblico come stabilito dall'apposito regolamento. Gli spuntisti provvederanno al pagamento della tariffa vigente ai sensi del relativo regolamento, nei giorni di presenza. Articolo 14

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro le ore 7,30, perde per quel giorno, il diritto al medesimo e sempre per quel giorno il posteggio può essere utilizzato da altro operatore utilmente collocato in graduatoria previa autorizzazione, anche verbale, dell'ufficio di Polizia Locale che provvederà all'assegnazione del posteggio in base alla maggiore anzianità di presenze, ciò anche per i posteggi riservati ai produttori agricoli. Articolo 15 L'orario di vendita del mercato e fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. L'allestimento delle attrezzature di vendita per i titolari di posteggio deve iniziare entro le ore 7,45. Entro le ore 14,00 il posteggio in concessione dovrà essere lasciato libero. Articolo 16 E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione. In caso di cessione, anche parziale non autorizzata del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza aver diritto a rimborsi o altro. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore, può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati e purché non si ravvisino motivi ostativi di carattere igienico sanitario. Gli operatori interessati dovranno rivolgere domanda scritta con firma congiunta al Responsabile Suap del Comune che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull' Autorizzazione. Articolo 17 Al fine di assicurare 1'igiene pubblica e consentire un agevole espletamento delle operazioni di pulizia da parte degli operatori comunali, si dispone che alla fine della giornata lavorativa di giovedì dedicata al mercato settimanale, tutti i commercianti assegnatari di posteggio pubblico, conferiscano tutti i rifiuti prodotti dall'attività commerciale negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti nelle immediate vicinanze dell'area. Articolo 18 Al fine di garantite il migliore svolgimento del mercato ai venditori di musicassette, CD, radio ecc. ed a coloro che effettuano la vendita mediante "illustrazione della merce" e consentito 1'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni, a condizione che il volume rientri nei limiti di moderazione, senza recare disturbo alle attività limitrofe. Articolo 19 Costituisce condizione di concessione di posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l onere da parte dell'operatore di lasciare pulita 1'area utilizzata. Articolo 20 Nel mercato e consentita la vendita di tutte le merci, fatta eccezione per i generi vietati dalle leggi in materia. Articolo 21 Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti refrigerati, congelati o surgelati e consentito solo se garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se 1'attività è esercitata mediante 1'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza, o mediante allacciamento alla rette elettrica. Articolo 22 Gli operatori del mercato sono tenuti: l. ad essere sempre presenti al banco di vendita; 2. a non occupare più spazio di quanto assegnato;

3. a tenere esposta, in modo ben visibile, la concessione del posteggio; 4. a sgombrare 1'area entro l'orario stabilito; 5. a informare tempestivamente 1'Ufficio di Polizia Locale di ogni assenza per malattia; 6. a trasmettere all'ufficio commercio ogni variazione societaria; 7. a non effettuare le vendite fuori degli spazi assegnati; 8. a non ospitare nel proprio posteggio altri operatori; 9. a rispettare le norme del presente Regolamento, della L.R. Lazio n. 39/99 e del D.Lgs.vo n. 114/98 leggi riguardanti il commercio; 10. a rispettare le norme vigenti riguardo la pubblicità dei prezzi; 11. di consegnate, entro il mese di gennaio di ogni anno, copia del DURC o Regolarità Contributiva dell'impresa, qualora venga inserito tra le norme regolamentari regionali. Articolo 23 La concessione decade per: 1. cause previste dall'art. 44 della L.R. n. 33/99; 2. ripetute violazioni alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali; 3. comportamento particolarmente scorretto del venditore nei confronti del cliente e/o funzionari addetti alla sorveglianza; 4. non aver tenuto convenientemente pulito il posteggio; 5. mancato pagamento per una intera annualità del dovuto COSAP; 6. non aver consegnato, qualora previsto, il certificato DURC nei tempi previsti dall' art. 22. Articolo 24 Il presente atto abroga ogni altra disposizione contraria e con esso incompatibile. Articolo 25 Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114. Per quanto non espressamente previsto da altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Articolo 26 Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuto esecutivo 1'atto deliberativo che lo approva.

ALLEGATO 1 PLANIMETRIA

ALLEGATO 2 POST.N. MQ 1 Alimentare 10x3 2 Alimentare 6x4 3 Produttore agricolo 8x3 4 Alimentare 10x4 5 Non alimentare 8x6 6 Non alimentare 10x5 7 Alimentare 10x5 8 Non alimentare 8x6 9 Non alimentare 10x5,5 10 Non alimentare 10x5 11 Non alimentare 10x5 12 Non alimentare 10x7 13 Non alimentare 11x5 14 Non alimentare 8x5 15 Non alimentare 8x4 16 Non alimentare 11x6 17 Non alimentare 11x5 18 Non alimentare 11x4,5 19 Non alimentare 8x5 20 Non alimentare 8x5 21 Non alimentare 8x5 22 Non alimentare 10x4 23 Non alimentare 8x5 24 Produttore agricolo 6x3,5 25 Non alimentare 9x5 26 Produttore agricolo 7x4 27 Alimentare 10x5 28 Non alimentare 7x5 29 Non alimentare 10x6 30 Non alimentare 8x4 31 Non alimentare 8x5 32 Non alimentare 8x5