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Deliberazione n. 132 /2018/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Massimo Romano dott. Paolo Romano dott. Alberto Stancanelli dott. Riccardo Patumi dott. Federico Lorenzini presidente f.f. consigliere (relatore) consigliere consigliere primo referendario Adunanza dell 8 novembre 2018 Richiesta di parere del Sindaco del Comune di Santa Sofia (FC) Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell 11 giugno 2008; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali; Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010; Visto l articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Santa Sofia (FC) pervenuta il 25 luglio 2018; Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali; Vista l ordinanza presidenziale n. 67 del 6 novembre 2018, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio dell 8 novembre 2018; Udito il relatore Paolo Romano; Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Santa Sofia (FC), ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere con riguardo ai vincoli ed agli obblighi cui sono soggetti, in sede di alienazione, i proprietari di alloggi, edificati in area PEEP e disciplinati ai sensi della legge n. 865/71. In particolare, il Comune remittente, poiché in attuazione di tale citata norma, nel 1980, aveva stipulato una convenzione con un consorzio per l edificazione di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica - allegandone il testo e premettendo una sintesi dell evoluzione della complessa disciplina legislativa della subiecta materia - chiede di conoscere se: - essa sia tutt ora efficace, non essendo previsto nella convenzione stessa un termine di validità; - in caso positivo, il proprietario di uno dei richiamati alloggi sia ora libero di venderlo senza versare al Comune il corrispettivo previsto dalla medesima richiamata convenzione; - qualora la convenzione non sia ancora valida, quali siano gli obblighi sussistenti nei confronti del Comune in capo al proprietario dell alloggio, in base alla convenzione e alle norme inerenti alla materia. 2

DIRITTO 1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. L articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). 1.1. In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile, in quanto proveniente dall organo rappresentativo dell Ente ovvero dal Sindaco. 1.2. Per quanto invece concerne l ammissibilità oggettiva, occorre innanzitutto accertare se il quesito sia attinente alla contabilità pubblica. Sull esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni Riunite sia la Sezione delle Autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell articolo 17, comma 31, d. l. n. 78/2009 e dell articolo 6, comma 4, d. l. n. 174/2012. Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (.), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Successivamente, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha operato importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale 3

estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre all eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell ente (criterio in sé riduttivo ed insufficiente), anche l attinenza del quesito proposto ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali. E stato, altresì, ribadito come materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell accezione che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica : solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica. Come asserito dalla Sezione delle Autonomie nella richiamata delibera del 2014, il particolare che come nel caso di specie - si configuri, alla fine, un possibile riflesso finanziario di un atto sul bilancio del Comune, non è argomento di per sé sufficiente a riportare il focus del quesito sulla materia della contabilità pubblica. Ciò premesso è necessario rilevare, conclusivamente, come il tema proposto risulti ontologicamente estraneo al pur vasto corpus delle norme contabili in quanto essenzialmente incentrato su aspetti che attengono profili inerenti all interpretazione e dunque l applicazione della convenzione del 1980. Del resto, la stessa natura di tali convenzioni, definiti talvolta contratti misti, è molto discussa essendosi contrapposti diversi indirizzi interpretativi che hanno dato risalto, alcuni, più all'aspetto pubblicistico ed altri, a quello privatistico. In giurisprudenza si attribuisce comunque alle convenzioni la natura di contratti di natura peculiare che si inseriscono nell'ambito di un procedimento amministrativo ma che lasciano integra la potestà pubblicistica del Comune di sciogliersi dal vincolo contrattuale per sopravvenute esigenze pubbliche (Cass. 30 gennaio 1985, n. 580). Va soggiunto che i richiamati aspetti chiamano in causa profili di eventuali inserzioni automatiche di clausole nel citato atto regolatorio, da valutare alla stregua del disposto dell art. 1339 del Codice Civile nonché i principi sulla successione delle diverse leggi che, nel tempo, hanno disciplinato, modificandola più volte, la materia. Tali profili, peraltro, a seconda delle possibili decisioni ed iniziative che le potenziali parti ritengano di assumere, sono suscettibili di rientrare immediatamente nella competenza del giudice ordinario, quando attengano profili applicativi dell accordo (si richiama, ad es. la pronuncia della Cassazione del 16 settembre 2015, n. 18135) ovvero di quello amministrativo (si richiama, ad es. la pronuncia della Cassazione, Sez. Un. del 9 4

marzo 2015, n. 4683) e, solo successivamente, di essere portate all eventuale attenzione della Corte. Inoltre la Sezione deve considerare che la descritta richiesta di parere non attiene ad un tema generale ed astratto, bensì è saldamente correlata ad un caso specifico e presenta, dunque, in maniera concreta il rischio che le eventuali indicazioni della Corte, al riguardo, rappresentino un improprio inserimento nell attività amministrativa dell Ente. Questa ultima constatazione rende ulteriormente manifesta la probabile interferenza di un parere nel merito con funzioni giurisdizionali di altre magistrature e, pertanto, alla luce di quanto sin qui osservato, la Sezione ritiene di dover concludere per l inammissibilità oggettiva della richiesta formulata dal Sindaco di Santa Sofia. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l Emilia- Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. DISPONE - che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata al Sindaco del Comune di Santa Sofia (FC) e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna; - che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti banca dati del controllo; - che l originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo. Rammenta l obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deciso nell adunanza dell 8 novembre 2018. Il presidente f.f. f.to (Massimo Romano) Il relatore f.to (Paolo Romano) 5

Depositata in segreteria in data 8 novembre 2018. Il direttore di segreteria f.to (Rossella Broccoli) 6