24 e5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli ill.mi signori magistrati OGGETTO: dott. Bruno Bianchini - Presidente sostituzione deliberazione consorzio dott. Ippolisto Parziale - Consigliere R.G.N.: 6584/2012 dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Cron.:211 951 dott. Massimo Falabella - Consigliere Rep.: dott. Mauro Criscuolo - Consigliere Ud.: 30/9/2016 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6584 2012 R.G. proposto da: c.f rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via RICORRENTE contro CONSORZIO DEL COMPRENS\ORIO DI p.i.v.a. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato CONTRORICORRENTE fc 1
Avverso la sentenza n. 72 dei 24/28.3.2011 del tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 30 settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete, Udito l'avvocato I per il controricon -ente, Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per raccoglimento del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice di pace di Olbia il -Consorzio del Comprensorio di esponeva che proprietario di un immobile ricompreso nel consorzio, non aveva atteso al pagamento degli oneri consortili relativi al consuntivo 2000 ed al preventivo 2001, oneri approvati con i relativi riparti con deliberazione assembleare del 24.3.2001 ed ammontanti a lire 2.223.516. Chiedeva ingiungersi a il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi e spese. Con decreto n. 342/2001 il giudice di pace pronunciava l'ingiunzione siccome domandata. Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione. Deduceva che innanzi al tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, pendeva altro giudizio avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione assembleare in data 24.3.2001. Chiedeva revocarsi l'ingiunzione opposta. Costituitosi, il ricorrente invocava il rigetto dell'opposizione. Nelle more del giudizio l'assemblea del consorzio con deliberazione del 7.8.2004 revocava la deliberazione del 24.3.2001 ed al contempo la riapprovava. 2
4P. Con sentenza n. 99/2008 il giudice adito dava atto della sopravvenuta inefficacia della deliberazione, revocava il decreto opposto, condannava al pagamento della somma ingiunta, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l'opponente a pagare la residua metà. Interponeva appello il "Consorzio del Comprensorio di -. Resisteva Con sentenza n. 72 dei 24/28.3.2011 il tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, accoglieva l'appello ed, in riforma della gravata sentenza, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo esperita da confermava l'ingiunzione opposta e condannava l'appellato alle spese del doppio grado. Esplicitava il tribunale che, sebbene la deliberazione del 24.3.2001 fosse stata revocata, era del tutto pacifico che con la deliberazione del 7.8.2004 il precedente deliberato era stato riapprovato con lo stesso contenuto; che, dunque, era rimasto -immutato il riparto degli oneri condominiali e l'importo del credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento" (così sentenza d'appello, pag. 3), sicché del tutto ingiustificata era la revoca del decreto opposto. Esplicitava altresì che fondato era il gravame anche in ordine alla mancata statuizione da parte del primo giudice in merito agli interessi moratori richiesti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente pronuncia pur in relazione alle spese di lite. Il -Consorzio del Comprensorio di - ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE 3
Con l' unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c., dell'art. 63 disp. att. c.c. e dell'art. 633 c.p.c.. Deduce che l'annullamento con delibera del 7.8.2004 della delibera del 24.3.2001 ha fatto sì che quest'ultima deliberazione divenisse inefficace; che, conseguentemente, essendo venuta meno l'efficacia qualificantesi come condizione dell'azione - del titolo fondante il decreto ingiuntivo, il tribunale avrebbe dovuto confermare il dictum di prime cure. Deduce che è la delibera del 7.8.2004 che supporta il credito del consorzio. Il ricorso è fondato e va accolto. Si evidenzia che questa Corte da tempo spiega che la disposizione dell'art. 2377, u.c., c.c. (attualmente del penultimo comma), secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata e sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici (cf. Ca.ss. 5.6.1995, n. 6304, ove si soggiunge che, qualora un condomino abbia dedotto a.fbndamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso sulla base di una delibera assembleare, l'invalidità di quest'ultima per aver adottato un erroneo criterio di ripartizione delle spese condominiali, la sostituzione di detta delibera con altra che, adottando un nuovo criterio di riparto della spesa elimini ogni contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; c.fr. Cass. 28.6.2004, n. 11961). Conseguentemente la generale disposizione dell'art. 2377 c.c. ben può essere applicata alle deliberazioni dell'assemblea di un "consorzio - del tipo di quello di cui nella fattispecie si tratta. 4
Nei termini esposti si rappresenta che, se è vero che la sanatoria di cui all'art. 2377 c.c. non può identificarsi con una vera e propria convalida con effetti retroattivi - giacché per essere tale dovrebbe promanare da tutti i soggetti legittimati all'azione di annullamento - e si concreta piuttosto in una rinnovazione della deliberazione (al riguardo cfr. Cass. 6.7.1953, n. 2137), va senza dubbio condiviso il rilievo del ricorrente per cui -è illogico (...) sostenere che una deliberazione adottata nel 2004 possa porsi a fondamento di un decreto ingiuntivo emanato nel 2001 - (così ricorso, pag. 4). Del resto l'ente controricorrente ha espressamente riconosciuto che "l'assemblea consortile provvide ad adottare la deliberazione 07.08.2004 con cui (...) annullava in sede di autotutela dell'ente la deliberazione consortile del 24.03.2001" (così controricorso, pag. 4). E siffatto annullamento - in sede di -autotutela- - riveste valenza indipendentemente dalla circostanza che fosse stato disposto per rimediare ad un vizio procedimentale - poi palesatosi insussistente alla stregua della pronuncia della corte d'appello n. 381/2005 - sicché identico era il contenuto della deliberazione in data 7.8.2004 rispetto a quello della deliberazione precedente in data 24.3.2001. Invero, lo -stato di ripartizione approvato dall'assemblea" in base al quale ex art. 63 disp. att. c.p.c. l'amministratore è abilitato ad ottenere l'ingiunzione, nel caso de quo agitur è formalmente e propriamente quello assunto in epoca successiva alla pronuncia da parte del giudice di pace di Olbia del decreto ingiuntivo n. 342/2001. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 72 dei 24/28.3.2011 del tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, va cassata con rinvio al medesimo tribunale in persona di altro giudice. In dipendenza del buon esito del ricorso, formulato ed accolto nel segno della previsione del n. 3) del 1 co. dell'art. 360 c.p.c., si attende, giusta il disposto dell'art. 384, 1 co., c.p.c., 5
all'enunciazione del principio di diritto al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio nel modo che segue: ai fini della riscossione dei contributi lo stato di ripartizione approvato dall'assemblea sulla cui scorta ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, è necessariamente antecedente, dal punto di vista cronologico alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 72 dei 24/28.3.2011 del tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia; rinvia al medesimo tribunale in persona di altro giudice anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2016. Il consiglie dott. Lui Il presidente dott. Bruno Bianchini 6