Art. 3 Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento. La Giunta regionale

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Allegato A Regolamento di attuazione dell articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all evasione fiscale Art. 1 Interventi finanziabili Art. 2 Esclusioni e inammissibilità Art. 3 Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento Art. 4 Relazione sull intervento Art. 5 Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi Art. 6 Valutazione delle proposte di intervento Art. 7 Relazione annuale sui risultati dei progetti Art. 8 Disposizioni transitorie e finali Art. 9 Entrata in vigore PREAMBOLO La Giunta regionale Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l articolo 15; Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016) e in l'articolo 15; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 Norme sul sistema delle Autonomie Locali concernente il sistema integrato di contrasto all evasione fiscale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2016, n. 16/R (Regolamento di attuazione dell articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68); Considerato quanto segue: 1. Le attività di controllo, verifica e recupero delle somme evase promosse dai comuni al fine del contrasto all evasione possono e devono essere rafforzate, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziare e a qualificare le capacità di intervento in questo ambito tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico; 2. È necessario procedere, in conseguenza delle modifiche apportate alla l.r 68/11, e segnatamente all articolo 15, dalla l.r. 70/2016 alla sostituzione del regolamento che di tale articolo dà concreta attuazione, anche tenendo conto dell esperienza maturata nel corso delle pregressa applicazione del regolamento stesso; 3. È opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le realtà comunali in materia di contrasto all evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nei diversi contesti territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti; 4. È opportuno incentivare, all interno dei singoli enti, l integrazione degli uffici direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività legate alla fiscalità locale e al contrasto all evasione, in primis ufficio tributi e polizia locale; 5. È necessario dare immediata operatività al regolamento anche in considerazione delle scadenze in esso previste; Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del...; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17 del Regolamento 19 luglio 2016, n. 5 (Regolamento interno della Giunta regionale); Approva il presente regolamento Art. 1 Interventi finanziabili 1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all intensificazione e alla diversificazione dell attività dei comuni in materia tributaria e di contrasto all elusione e all evasione fiscale, presentati in unica proposta progettuale da due o più comuni appartenenti ad una stessa zona territoriale omogenea ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 2. Le proposte progettuali devono riguardare una o più delle seguenti fattispecie: a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all evasione fiscale; b) formazione del personale riconducibile alle materie e alle finalità oggetto del presente regolamento; c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti relativamente alle materie oggetto e alle finalità oggetto del presente regolamento;

d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell evasione. Art.2 Esclusioni e inammissibilità 1. All interno di uno stesso ambito territoriale individuato ai sensi dell articolo 1 comma 1 può essere finanziato un solo progetto. La presentazione di più proposte all interno dello stesso ambito territoriale, come individuato dall articolo 1 comma 1, darà luogo ad un'automatica esclusione degli stessi. 2. I comuni possono partecipare esclusivamente alla proposta progettuale della propria zona territoriale omogenea. 3. I comuni titolari di progetti già finanziati in base all articolo 15 della l.r. 68/2011 e della relativa disciplina attuativa, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione finale di cui all'articolo 4 non possono partecipare alla richiesta di finanziamento pena la inammissibilità della stessa. Art. 3 Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento 1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto della relazione di cui all articolo 7, individua, con propria deliberazione, le necessità di intervento in relazione all oggetto di cui all'articolo 1 comma 1, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, nonché gli elementi essenziali delle proposte progettuali, le linee di indirizzo per la valutazione delle medesime ed i costi ammissibili. 2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3 i comuni presentano alla Regione Toscana progetti nelle materie e per le finalità oggetto del presente regolamento aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi. Ogni progetto è presentato da uno dei comuni ad esso partecipanti che assume il ruolo di ente capofila del progetto stesso. 3. La deliberazione stabilisce modalità e parametri per la definizione della graduatoria delle proposte progettuali, che sarà redatta tenendo conto dei risultati potenzialmente ottenibili, della fattibilità tecnica e della qualità redazionale dei progetti proposti nonché dei seguenti criteri prioritari: a) trasversalità rispetto alle fattispecie di cui all articolo 1, comma 2, così da riguardare almeno due delle fattispecie medesime; b) collaborazione tra gli uffici di ognuno degli enti coinvolti nel progetto e con gli omologhi uffici degli altri partecipanti ad esso; c) popolazione territorialmente interessata. 4. Le proposte progettuali sono finanziate, sulla base della graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all entità del contributo richiesto. Art. 4 Relazione sull intervento 1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell intervento i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano alla struttura regionale competente una relazione sull attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati.

Art. 5 Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi 1. L importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue: a) euro 150.000,00 per interventi presentati, ai sensi dell articolo 1, comma 1, da due o più comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) euro 60.000 per interventi presentati, ai sensi dell articolo 1, comma 1, da due o più comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione compresa fra 50.000 e 30.000 abitanti; c) euro 40.000 per interventi presentati, ai sensi dell articolo 1, comma 1, da due o più comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione minore di 30.000 abitanti. 2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo. 3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale. Art. 6 Valutazione delle proposte di intervento 1. È costituita una commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi del presente regolamento. 2. La commissione è composta da tre dirigenti della struttura operativa della Giunta regionale, designati con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1. Sono membri della commissione: a) il dirigente regionale competente in materia di finanza locale, che la presiede; b) il dirigente competente in materia di tributi; c) un dirigente competente in materia di sistemi e tecnologie informatiche. 3. Con la medesima deliberazione sono individuate altresì le modalità di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito. 4. La commissione esamina le proposte progettuali presentate sotto il profilo dell ammissibilità e della coerenza con le fattispecie di cui all articolo 1 e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 4. 5. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte di progetto ammissibili, definite dalla commissione ai sensi del presente articolo, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente in materia di finanza locale. L avvio del progetto decorre dalla data di approvazione dei decreti di cui al presente comma. Art7. Relazione annuale sui risultati dei progetti 1. La competente struttura della Giunta regionale redige annualmente una relazione sui risultati dei progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente regolamento. La relazione è pubblicata sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla finanza locale. Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

1. Per accedere ai finanziamenti relativi all annualità 2017, gli enti che hanno beneficiato dei contributi negli anni precedenti, devono aver presentato la relazione finale nel termine di cui all articolo 4. 2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2014, n. 16/R (Regolamento di attuazione dell articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 Norme sul sistema delle autonomie locali concernente il sistema integrato di contrasto all evasione fiscale) è abrogato. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.