Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC. Febbraio 2017

Documenti analoghi
Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Versione modificata dell 8 marzo 2017 (p. 3 e 40)

[QR Code] del consumo di energia degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono definite negli allegati

Aiuto all esecuzione per l attuazione delle prescrizioni sugli impianti e apparecchi secondo l ordinanza sull efficienza energetica (OEEne)

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

Primo pacchetto di misure sulla Strategia energetica 2050 Ordinanza sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia

anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.

Ordinanza sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS )

Ordinanza sull energia

Rapporto esplicativo sulla revisione istruzioni concernenti il plurilinguismo

Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Dipartimento federale dell interno EDI Bundesamt für Gesundheit BAG. Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell ordinanza sull energia (OEn, RS )

alla modifica dell ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )

1. Situazione iniziale

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

Ordinanza sull energia

Commento relativo all

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità (OGOE)

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ai servizi cantonali della navigazione

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza sull energia (OEn)

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Inoltre, la prassi ha dimostrato che l articolo 12 (designazione della professione) risulta poco comprensibile e deve pertanto essere rivisto.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Ordinanza sull energia

Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. del 18 gennaio 2012

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Corso I.Re.F La sicurezza delle macchine

Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell ordinanza sulle ferrovie (Oferr) Rapporto esplicativo

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS ) Revisione totale

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Ordinanza sull energia

Indagine conoscitiva sull ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Messaggio concernente la legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

1. Situazione iniziale

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Modifica del 17 settembre 2007 dell Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OelDI)

Ordinanza sull energia

Ordinanza sulla protezione degli stemmi

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sull energia

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sull energia (OEn, RS )

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dipartimento federale dell ecomomia della formazione e della ricerca DEFR

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Ordinanza sull energia

Transcript:

Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Febbraio 2017 Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza Rapporto esplicativo

Indice 1. Osservazioni introduttive... 1 2. Linee generali dell avamprogetto... 1 3. Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni... 1 4. Ripercussioni per l economia, l ambiente e la società... 1 5. Rapporto con il diritto europeo... 1 6. Commento ai singoli articoli... 2 7. Commento agli allegati... 5

1. Osservazioni introduttive Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (FF 2016 6921), che include una revisione totale della legge del 26 giugno 1998 sull energia (LEne; RS 730.0), nonché modifiche di altre leggi federali. A seguito di questa decisione si dovranno adeguare diverse ordinanze 1, tra cui figura anche l ordinanza del 7 dicembre 1998 sull energia (OEn; RS 730.01). Per motivi di trasparenza, si coglie l occasione anche per trasferire le disposizioni concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi in una nuova ordinanza. L ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie che ne deriva costituisce parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanze resi necessari dal primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. 2. Linee generali dell avamprogetto Le disposizioni concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi finora contenute nell OEn sono riassunte in un ordinanza separata. Lo scopo di questa nuova ordinanza è quello di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l efficienza energetica. Dal punto di vista materiale, gli adeguamenti sono di lieve entità rispetto all OEn in vigore. La nuova ordinanza presenta tuttavia una classificazione leggermente diversa. Inoltre, rispetto all OEn in vigore, per le medesime esigenze necessarie il testo dell ordinanza conta oltre un terzo di pagine in meno. 3. Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni Le modifiche previste non comportano ripercussioni a livello finanziario, di personale o altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. 4. Ripercussioni per l economia, l ambiente e la società Dal punto di vista materiale, la nuova ordinanza comporta pochi cambiamenti rispetto all OEn in vigore. Le modifiche previste comportano dunque ripercussioni molto limitate per l economia, l ambiente e la società. 5. Rapporto con il diritto europeo Le disposizioni concernenti gli apparecchi devono agevolare, oltre al risparmio di energia, in particolare anche il commercio con l UE, riprendendo i regolamenti dell UE ed eliminando così gli ostacoli al commercio. La revisione prevista non comporta una modifica del rapporto in essere con il diritto europeo. 1 Cfr. a tal riguardo le informazioni dettagliate sulla situazione iniziale nel rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell ordinanza sull energia (OEn) del 1 febbraio 2017. 1

6. Commento ai singoli articoli Secondo l articolo 44 capoverso 1 LEne, ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana prescrizioni per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie. Le disposizioni dell OEn finora in vigore subiscono solo lievi modifiche materiali o rimangono invariate. Le modifiche di natura puramente formale o riguardanti una diversa classificazione sono illustrate solo puntualmente nei prossimi capitoli. Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d applicazione Il capoverso 1 sancisce lo scopo dell ordinanza, ovvero ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l efficienza energetica. Il capoverso 2 precisa poi il campo d applicazione materiale e territoriale. L ordinanza si applica dunque a impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano notevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera. Art. 2 Definizioni L articolo 2, lettere a e b, riprende in maniera invariata dal punto di vista materiale il contenuto dell attuale articolo 1 lettere p e q dell OEn, che definisce la commercializzazione e la cessione. La messa in offerta di cui si parla nella legislazione in materia di energia va distinta dall offerta di diritto privato sancita nel Codice delle obbligazioni. Al momento della decisione di acquisto di un apparecchio elettrico, la disposizione nell OEn punta a proteggere i potenziali clienti da indicazioni errate o assenti sull efficienza energetica. Questi ultimi devono potersi fidare del fatto che le indicazioni concernenti impianti, veicoli e apparecchi corrispondono alle prescrizioni legali. Le disposizioni di diritto privato, invece, puntano a proteggere il venditore e a procurargli più ordini di quelli che in genere può evadere. Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione Sezione 1: Impianti e apparecchi prodotti in serie Art. 3 Esigenze generali L articolo 3 prevede che gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie nonché i loro componenti prodotti in serie possono essere commercializzati e ceduti se questi prodotti (a) adempiono le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia, (b) hanno passato la procedura di omologazione energetica (procedure di valutazione della conformità); e (c) sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia. Art. 4 Esigenze minime Il capoverso 1 rinvia agli allegati per quanto concerne le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie. Il capoverso 2 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 6 dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. 2

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità Il capoverso 1 riprende il contenuto dell attuale articolo 1 lettera i dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Per i dettagli si rinvia agli allegati. Nel capoverso 2 si sancisce esplicitamente che la procedura di valutazione della conformità deve soddisfare una delle procedure previste nell articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2009/125/CE 2. Pertanto si può applicare il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell allegato IV della direttiva o il il sistema di gestione descritto nell allegato V. Art. 6 Etichettatura I capoversi 1 e 2 riprendono il contenuto dell attuale articolo 11 capoversi 1 e 2 dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Per i dettagli si rinvia agli allegati. Nel capoverso 3 si sancisce esplicitamente che chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché l etichettaenergia figuri sui modelli d esposizione e sui documenti forniti con essi. Il capoverso 4 precisa che, in aggiunta al capoverso 3, chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità l etichettaenergia sia apposta in modo ben leggibile. In alternativa, anche la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica che figura sull etichettaenergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l indicazione del prezzo. Art. 7 Dichiarazione di conformità Il nuovo articolo 7 riprende i numeri concernenti la dichiarazione di conformità disciplinati in maniera identica negli attuali allegati. Il capoverso 1 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 2 lettera a dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Il capoverso 2 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali indicazioni deve contenere la dichiarazione di conformità. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell ordinanza. Il capoverso 3 prevede ora la possibilità di rilasciare un unica dichiarazione di conformità qualora un impianto o un apparecchio sia assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità. Il capoverso 4 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 4 dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Art. 8 Documenti tecnici Il nuovo articolo 8 riprende i numeri concernenti i documenti tecnici disciplinati in maniera identica negli attuali allegati. Il capoverso 1 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 2 lettera b dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Il capoverso 2 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali indicazioni devono contenere i documenti tecnici. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell ordinanza. 2 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all istituzione di un quadro per l elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1. 3

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 3 secondo periodo dell OEn senza modifiche materiali. Il capoverso 4 riprende il contenuto dell attuale articolo 10 capoverso 4 dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità L articolo 9 riprende il contenuto dell attuale articolo 21a dell OEn senza modifiche materiali. Sezione 2: Veicoli prodotti in serie Art. 10 Etichettatura Finora l obbligo di etichettatura era sancito nell appendice 3.6 dell OEn, mentre ora lo è già nel testo principale. Dal punto di vista materiale questa disposizione non subisce modifiche sostanziali rispetto al diritto vigente; vengono solo precisate le indicazioni dell etichettaenergia da segnalare. Art. 11 Informazione del pubblico in merito all allegato 4 Questa disposizione corrisponde in ampia misura all attuale articolo 22b dell OEn. Le caratteristiche dei veicoli che l UFE deve valutare sono leggermente estese. Il pubblico è informato in merito alla valutazione. I complementi che prevedono la possibilità per l UFE di affidare a terzi questi compiti sono stralciati. Questo è già possibile in virtù dell articolo 67 della LEne. Art. 12 Disposizioni di esecuzione relative all allegato 4 Dal punto di vista materiale questa disposizione corrisponde all attuale articolo 28a capoversi 2 e 3 dell OEn. Capitolo 3: Esecuzione Art. 13 Controlli e misure Il capoverso 1 prevede che l UFE controlli se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi commercializzati e ceduti corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A parte alcuni lievi adeguamenti redazionali, questo capoverso corrisponde al contenuto dell attuale articolo 22 capoverso 1 primo periodo dell OEn. Il capoverso 2 riprende il contenuto dell attuale articolo 22 capoverso 1 secondo periodo dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Il capoverso 3 riprende il contenuto dell attuale articolo 22 capoverso 4 primo periodo dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Art. 14 Competenze speciali nel caso di impianti e apparecchi prodotti in serie A parte alcuni lievi adeguamenti redazionali, il contenuto dei capoversi 1 e 2 è sostanzialmente immutato dal punto di vista materiale e ripreso dall attuale articolo 22 capoversi 2 e 3. Il nuovo capoverso 3 prevede che l UFE possa inoltre ordinare un omologazione energetica (valutazione della conformità) qualora (a) dalla prova di cui all articolo 7 (dichiarazione di conformità) e 8 (documenti tecnici) non risulti abbastanza chiaramente che gli impianti o gli apparecchi prodotti in serie non corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza; oppure (b) esista il dubbio che gli impianti o gli apparecchi prodotti in serie non corrispondano alla documentazione presentata. Il capoverso 4 sancisce chi deve sostenere i costi della valutazione della conformità svolta conformemente al capoverso 3. Il capoverso 5 riprende il contenuto dell attuale articolo 22 capoverso 4 secondo periodo dell OEn senza modifiche materiali. 4

Capitolo 4: Disposizioni penali Art. 15 L articolo15 riprende il contenuto dell attuale articolo 28 lettere a, b e h dell OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. 7. Commento agli allegati Le attuali appendici rimangono invariate o subiscono solo modifiche di lieve entità dal punto di vista materiale. Le modifiche di natura puramente redazionale o che consistono unicamente in una classificazione leggermente diversa sono illustrate solo puntualmente qui di seguito. I seguenti commenti ai singoli numeri valgono in egual misura per tutti gli allegati (ad eccezione dell allegato 4). L allegato 4 riprende il contenuto dell attuale appendice 3.6 dell OEn senza modifiche materiali. Numero 1 Campo d applicazione Il numero 1 riprende il contenuto del campo d applicazione delle attuali appendici. Ora si riprendono anche le singole definizioni dell UE. Questo avveniva già puntualmente nelle attuali appendici e ora deve essere attuato in maniera identica per tutti gli allegati. Numero 2 Esigenze per la commercializzazione Per le esigenze relative alla commercializzazione, il numero 2 rinvia all articolo concreto e/o all allegato del relativo atto europeo. Se la Svizzera, rispetto all UE, prevede maggiori esigenze per la commercializzazione di singoli prodotti, si precisa anche il corrispondente indice dell efficienza energetica (IEE). Ciò riguarda tuttavia solo le eccezioni di cui all articolo 2 lettera c numero 5 dell ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE; RS 946.513.8). Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per la commercializzazione, in questa sede occorre far riferimento all inasprimento previsto per il futuro. Numero 3 Procedura di omologazione energetica Per la procedura di omologazione energetica (procedura di valutazione della conformità), il nuovo numero 3 rinvia ai metodi di misurazione e di calcolo nei corrispondenti atti dell UE. Occorre evitare di rinviare esplicitamente a una norma europea (EN). Le esigenze determinanti sono contenute nel corrispondente atto europeo. Inoltre, il numero 3 prevede anche che i risultati della valutazione della conformità svolta nel quadro della procedura di valutazione della conformità siano registrati nei documenti tecnici. Infine si prevede che la valutazione della conformità nel quadro dei controlli di mercato avvenga secondo i metodi di misurazione e di calcolo dei rispettivi atti europei. I valori misurati devono rispettare i limiti di tolleranza previsti dall UE. Numero 4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura Il numero 4 riprende in ampia misura il contenuto delle attuali appendici relative all indicazione del consumo di energia e all etichettatura. Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per l etichettatura (p. es. se variano le classi di efficienza sull etichettaenergia), in questa sede occorre far riferimento all inasprimento previsto per il futuro. 5

Numero 5 Disposizioni transitorie Ove necessario, il numero 5 riprende in maniera invariata dal punto di vista materiale i rispettivi contenuti delle disposizioni transitorie delle attuali appendici. Si dovrà tuttavia scegliere una formulazione uniforme. 6