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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.11.2017 C(2017) 7875 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 30.11.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Motivi e obiettivo della proposta La politica comune della pesca ("PCP") prevede l'introduzione graduale di un obbligo di sbarco per porre fine al problema del rigetto in mare dei pesci. Tale obbligo è stabilito all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca 1 (il regolamento di base). Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione 2 disciplina l'attuazione degli obblighi internazionali dell'unione europea di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e definisce una serie di deroghe all'obbligo di sbarco. In tale contesto, esso mira a garantire la conformità delle pertinenti norme dell'unione europea (UE) agli obblighi internazionali da essa contratti e il rispetto, da parte dell'ue, delle decisioni adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) quali la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'atlantico (ICCAT) o l'organizzazione della pesca nell'atlantico nord-occidentale. Nella riunione annuale dell'iccat tenutasi nel 2016 a Vilamoura (Portogallo), le PCC dell'iccat 3 hanno compiuto un passo decisivo per affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo (Xyphias gladius) adottando un piano di ricostituzione di durata quindicennale con la raccomandazione ICCAT 16-05. Scopo della presente proposta è modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione. Ciò consentirà all'ue di conformarsi alla raccomandazione ICCAT 16-05 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo, facendo in modo che l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non si applichi alle navi dell'ue nelle attività di pesca del pesce spada nel Mediterraneo. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta L'articolo 15 del regolamento di base istituisce un obbligo di sbarco (o un divieto di rigetto) per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Inoltre, nel Mediterraneo le catture di specie soggette a taglie minime prelevate nell'ambito di attività di pesca realizzate nelle acque dell'unione o da pescherecci dell'unione al di fuori delle acque UE in zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro paese devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti di pesca. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base precisa che l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'ue. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per l'attuazione di tali obblighi internazionali nel diritto dell'unione. Si tratta, in particolare, di deroghe all'obbligo di sbarco. L'UE è una PCC dell'iccat. La raccomandazione ICCAT 16-05 istituisce un piano di ricostituzione pluriennale per il pesce spada del Mediterraneo, che è entrato in vigore nel giugno 2017 ed è vincolante per gli Stati membri dell'ue. 1 2 3 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22. GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23. Le PCC sono le parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti dell'iccat. IT 2 IT

La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce un obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che superano il contingente loro assegnato e/o il loro livello massimo di catture accessorie autorizzate. Tale obbligo si applica anche alle navi che praticano la pesca sportiva e ricreativa. Dovranno inoltre essere rigettate in mare le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. L'articolo 1, punto 1) modifica il titolo dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/98, riformulandolo come segue: "Pesce spada nell'oceano Atlantico". In questo modo lo stock di pesce spada nell'oceano Atlantico e lo stock di pesce spada nel Mar Mediterraneo formano oggetto di due articoli distinti. L'articolo 1, punto 2), introduce una deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in modo da consentire il rigetto di esemplari di pesce spada del Mediterraneo nei casi specificati nella raccomandazione ICCAT 16-05. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Gli Stati membri hanno ripetutamente invitato la Commissione a presentare la presente proposta affinché vi sia coerenza tra il rispetto degli obblighi internazionali dell'ue e l'osservanza dei principi della politica comune della pesca. Le amministrazioni degli Stati membri sono state consultate in occasione di una riunione del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'8 settembre 2017. La modifica è stata portata all'attenzione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo (MEDAC) nella riunione del 10 ottobre 2017. Poiché il presente atto delegato si basa sul potere conferito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e non costituisce una nuova iniziativa strategica, non è stato necessario procedere a una valutazione di impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO Base giuridica Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'unione europea (si veda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'unione europea). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta consentirà di garantire la conformità delle norme dell'ue in materia di rigetti agli obblighi internazionali da essa contratti e il rispetto, da parte dell'ue, delle decisioni adottate dalle ORGP di cui è parte contraente. Ciò sarà realizzato senza andare oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. Scelta dello strumento Lo strumento scelto è un regolamento delegato della Commissione, come indicato all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. IT 3 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 30.11.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio 4, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Per garantire la protezione dei giovanili di pesce spada la raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'atlantico (ICCAT) prevede, ai punti 15 e 17, una taglia minima per il pesce spada catturato nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di pesce spada al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate nella pesca sportiva e ricreativa, non dovrebbero essere tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita. (2) Inoltre il punto 17 della raccomandazione 16-05 impone ai pescherecci che praticano la pesca attiva di pesce spada di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5% delle loro catture totali di pesce spada. (3) Per la pesca sportiva e la pesca ricreativa, i punti 23 e 26 della raccomandazione ICCAT 16-05 stabiliscono che dovrebbe essere vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Dovrebbero essere predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nella pesca sportiva e ricreativa, in particolare dei giovanili. (4) La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce al punto 30 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo possono tenere a bordo catture di pesce spada purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per operazione di pesca. È opportuno che gli Stati membri definiscano tale limite massimo di catture accessorie nei rispettivi piani di pesca annuali e lo comunichino alla Commissione. Le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo non dovrebbero conservare a bordo catture accessorie di 4 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22. IT 4 IT

pesce spada del Mediterraneo eccedenti i limiti stabiliti nei piani di pesca nazionali annuali. (5) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione ICCAT 16-05 e le norme dell'unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'unione che partecipano alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo. (6) È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione 5 per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 per l'esercizio della pesca. (7) Conformemente al calendario stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato: (1) l'articolo 5 è così modificato: (a) (b) (c) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Pesce spada nell'oceano Atlantico"; il paragrafo 1 è soppresso; il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (Xiphias gladius) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.". (2) È inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo 5 bis Pesce spada del Mediterraneo (1) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (Xiphias gladius), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa: (a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o 5 Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23). IT 5 IT

(b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. (2) In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi. (3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari. (4) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30.11.2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT