Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sulla navigazione militare

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sull energia

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019)

Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza sull assicurazione malattie

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

Legge federale sul trasporto pubblico

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Ordinanza sull energia

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Decisione concernente la circolazione su strade della Confederazione

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Legge federale sulla circolazione stradale

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Transcript:

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue: Ingresso visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione stradale 2, Art. 1 lett. b Sono autoveicoli della Confederazione (detti qui di seguito «veicoli della Confederazione»): b. gli autoveicoli e i rimorchi della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere (FFS) acquistati per dette aziende o messi a loro disposizione. Art. 3 cpv. 1 1 Sono competenti per ammettere alla circolazione i veicoli della Confederazione: a. La Posta svizzera per i propri veicoli e i veicoli delle FFS; b. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Stato maggiore generale, Gruppo della logistica, Controllo federale dei veicoli (CFV) per gli altri veicoli. Art. 4 1 Il controllo tecnico periodico dei veicoli della Posta svizzera e delle FFS spetta alla Posta svizzera; per il controllo ufficiale degli altri veicoli della Confederazione è responsabile il CFV. Quest ultimo può delegare ad autorità federali e/o cantonali il controllo periodico ufficiale. Esso regola la procedura con i servizi interessati. 2 I controlli periodici ufficiali di veicoli della Confederazione sono effettuati da esperti della circolazione nominati dalla Posta svizzera e dal CFV, d intesa con i servizi interessati. Gli esperti della circolazione iscrivono nella licenza di 1 RS 741.541 2 RS 741.01 1998-0227 891

circolazione federale o cantonale la data del controllo periodico ufficiale e fanno rapporto all ufficio della circolazione competente. 3 I servizi che eseguono controlli periodici dei veicoli della Confederazione possono fatturare i costi agli utenti dei veicoli. Art. 6 cpv. 1 1 Ai veicoli dell amministrazione e ai veicoli della Posta svizzera e delle FFS sono applicabili le norme della circolazione civile. Sono fatte salve le disposizioni dell ordinanza del 17 agosto 1994 3 sulla circolazione stradale militare. Art. 7 cpv. 1 1 I veicoli della Confederazione sono guidati da titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre civili. Art. 7a-11 Abrogati Art. 12 cpv. 2 2 Di regola, il numero delle ore di guida non deve essere sensibilmente superiore a cinquanta. Se, in questa fase dell istruzione o già prima, vi sono dubbi circa l attitudine alla guida di un veicolo, la Posta svizzera, le FFS o l Ufficio federale delle truppe della logistica (UFTL) decide se l istruzione a carico della Confederazione debba essere continuata. Art. 13 1 L UFTL istruisce gli allievi conducenti dell Amministrazione generale della Confederazione. Esso dispone a questo scopo di maestri conducenti della Confederazione. 2 I compiti dell UFTL sono segnatamente: a. la designazione del responsabile della scuola di guida e dei maestri conducenti, nonché l eventuale ricorso a maestri conducenti della Posta svizzera eamaestri conducenti privati; b. l allestimento dei programmi per la scuola di guida; c. l organizzazione e la direzione della scuola di guida; d. l organizzazione di corsi di perfezionamento per i maestri conducenti. 3 I compiti del Gruppo della logistica, CFV sono segnatamente: a. il rilascio e la proroga dell attestazione concernente l istruzione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose nell Amministrazione generale della Confederazione; b. il rifiuto e il ritiro delle licenze federali per maestri conducenti. 3 RS 510.710 892

Art. 14 1 Le decisioni di rifiuto o di ritiro delle licenze federali possono essere impugnate, entro 30 giorni, davanti al Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC); contro le decisioni su ricorso di quest ultimo è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 2 Il rifiuto e il ritiro delle licenze federali per maestro conducente sono segnalati all Ufficio federale delle strade. Art. 15 cpv. 2 2 L Amministrazione federale delle finanze designa, d intesa con l Aggruppamento dell armamento e la Divisione della circolazione e dei trasporti dello Stato maggiore generale, la marca e il tipo dei veicoli da acquistare. Per quanto possibile, sceglie veicoli che vengono impiegati anche nell esercito. Art. 16 cpv. 2 Concerne solo i testi tedesco e francese Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Di norma, i carburanti per i veicoli dell amministrazione sono forniti dai depositi federali indicati sulla lista allestita dall Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri. Il rifornimento dei serbatoi dei veicoli militari restituiti spetta ai fornitori. 2 Per ciascuna fornitura di carburante è utilizzata la tessera per il rifornimento di carburante (BEBECO) del servizio interessato. Art. 25 cpv. 2 2 Se, in un incidente della circolazione, è ferita gravemente o uccisa una persona o se i danni ascendono a oltre 50 000 franchi, devono essere avvertiti immediatamente il servizio superiore e il CFV. Art. 26 cpv. 1, 3 e 5 1 Il conducente, per il tramite del servizio superiore, o il servizio superiore notifica entro cinque giorni, con l avviso di sinistro: a. al CFV, tutti gli incidenti della circolazione e i danni straordinari subiti dal veicolo; b. alla «Winterthur Assicurazioni», Direzione regionale di Berna, unicamente gli incidenti della circolazione che hanno causato danni a terzi (danni alle persone o alla proprietà); c. all Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, tutti i danni straordinari subiti dal veicolo. 3 Il CFV è competente per chiarire le questioni di responsabilità. 5 Il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale emana, nell ambito dell articolo 3 capoverso 1 lettera b, istruzioni sul modo di trattare i casi d incidente nei quali sono coinvolti veicoli della Confederazione. 893

Art. 27 1 I servizi e i responsabili del settore della circolazione e dei trasporti possono affidare le riparazioni a ditte private fino a un importo massimo di 1000 franchi (compreso il costo del materiale, senza batterie né pneumatici) e acquistare materiale per un massimo di 300 franchi. Le fatture vanno presentate all Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri. Gli pneumatici e le batterie sono forniti esclusivamente dal più vicino centro del servizio automobilistico dell Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (centro del S auto). 2 Le riparazioni e gli acquisti di materiale che superano gli importi citati nel capoverso 1 sono eseguiti o ordinati dal centro del S auto più vicino. È fatto salvo l articolo 29. 3 L allestimento delle fatture si fonda sulle prescrizioni dell ordinanza del 21 novembre 1990 4 concernente l impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione. Art. 28 1 L Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri designa i veicoli giudicati irreparabili che devono essere ritirati dalla circolazione. In caso di divergenza, l Aggruppamento dell armamento decide definitivamente. 2 I veicoli ritirati dalla circolazione sono consegnati, per essere liquidati, all Aggruppamento dell armamento. I proventi dalla vendita sono contabilizzati conformemente alle istruzioni dell Amministrazione federale delle finanze concernenti i servizi di cassa, dei pagamenti e di contabilità nell amministrazione federale. Art. 29 1 Se i servizi o le imprese della Confederazione dispongono di officine proprie per la riparazione dei veicoli, l Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri può convenire con essi, derogando all articolo 27, un disciplinamento speciale nel quale è tenuto conto delle circostanze. 2 Sono fatti salvi gli accordi particolari conclusi con la Posta svizzera riguardanti l esecuzione di riparazioni dei veicoli dell amministrazione; essi sono tuttavia valevoli unicamente con l approvazione dell Amministrazione federale delle finanze. Art. 31 cpv. 3 3 Il DDPS, il DATEC nonché il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza. Le prescrizioni esecutive del DDPS e del DFF sono emanate d intesa con il DATEC. 4 RS 172.057.31 894

II La presente modifica entra il vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 1001 895