Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue: Ingresso visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione stradale 2, Art. 1 lett. b Sono autoveicoli della Confederazione (detti qui di seguito «veicoli della Confederazione»): b. gli autoveicoli e i rimorchi della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere (FFS) acquistati per dette aziende o messi a loro disposizione. Art. 3 cpv. 1 1 Sono competenti per ammettere alla circolazione i veicoli della Confederazione: a. La Posta svizzera per i propri veicoli e i veicoli delle FFS; b. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Stato maggiore generale, Gruppo della logistica, Controllo federale dei veicoli (CFV) per gli altri veicoli. Art. 4 1 Il controllo tecnico periodico dei veicoli della Posta svizzera e delle FFS spetta alla Posta svizzera; per il controllo ufficiale degli altri veicoli della Confederazione è responsabile il CFV. Quest ultimo può delegare ad autorità federali e/o cantonali il controllo periodico ufficiale. Esso regola la procedura con i servizi interessati. 2 I controlli periodici ufficiali di veicoli della Confederazione sono effettuati da esperti della circolazione nominati dalla Posta svizzera e dal CFV, d intesa con i servizi interessati. Gli esperti della circolazione iscrivono nella licenza di 1 RS 741.541 2 RS 741.01 1998-0227 891
circolazione federale o cantonale la data del controllo periodico ufficiale e fanno rapporto all ufficio della circolazione competente. 3 I servizi che eseguono controlli periodici dei veicoli della Confederazione possono fatturare i costi agli utenti dei veicoli. Art. 6 cpv. 1 1 Ai veicoli dell amministrazione e ai veicoli della Posta svizzera e delle FFS sono applicabili le norme della circolazione civile. Sono fatte salve le disposizioni dell ordinanza del 17 agosto 1994 3 sulla circolazione stradale militare. Art. 7 cpv. 1 1 I veicoli della Confederazione sono guidati da titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre civili. Art. 7a-11 Abrogati Art. 12 cpv. 2 2 Di regola, il numero delle ore di guida non deve essere sensibilmente superiore a cinquanta. Se, in questa fase dell istruzione o già prima, vi sono dubbi circa l attitudine alla guida di un veicolo, la Posta svizzera, le FFS o l Ufficio federale delle truppe della logistica (UFTL) decide se l istruzione a carico della Confederazione debba essere continuata. Art. 13 1 L UFTL istruisce gli allievi conducenti dell Amministrazione generale della Confederazione. Esso dispone a questo scopo di maestri conducenti della Confederazione. 2 I compiti dell UFTL sono segnatamente: a. la designazione del responsabile della scuola di guida e dei maestri conducenti, nonché l eventuale ricorso a maestri conducenti della Posta svizzera eamaestri conducenti privati; b. l allestimento dei programmi per la scuola di guida; c. l organizzazione e la direzione della scuola di guida; d. l organizzazione di corsi di perfezionamento per i maestri conducenti. 3 I compiti del Gruppo della logistica, CFV sono segnatamente: a. il rilascio e la proroga dell attestazione concernente l istruzione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose nell Amministrazione generale della Confederazione; b. il rifiuto e il ritiro delle licenze federali per maestri conducenti. 3 RS 510.710 892
Art. 14 1 Le decisioni di rifiuto o di ritiro delle licenze federali possono essere impugnate, entro 30 giorni, davanti al Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC); contro le decisioni su ricorso di quest ultimo è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 2 Il rifiuto e il ritiro delle licenze federali per maestro conducente sono segnalati all Ufficio federale delle strade. Art. 15 cpv. 2 2 L Amministrazione federale delle finanze designa, d intesa con l Aggruppamento dell armamento e la Divisione della circolazione e dei trasporti dello Stato maggiore generale, la marca e il tipo dei veicoli da acquistare. Per quanto possibile, sceglie veicoli che vengono impiegati anche nell esercito. Art. 16 cpv. 2 Concerne solo i testi tedesco e francese Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Di norma, i carburanti per i veicoli dell amministrazione sono forniti dai depositi federali indicati sulla lista allestita dall Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri. Il rifornimento dei serbatoi dei veicoli militari restituiti spetta ai fornitori. 2 Per ciascuna fornitura di carburante è utilizzata la tessera per il rifornimento di carburante (BEBECO) del servizio interessato. Art. 25 cpv. 2 2 Se, in un incidente della circolazione, è ferita gravemente o uccisa una persona o se i danni ascendono a oltre 50 000 franchi, devono essere avvertiti immediatamente il servizio superiore e il CFV. Art. 26 cpv. 1, 3 e 5 1 Il conducente, per il tramite del servizio superiore, o il servizio superiore notifica entro cinque giorni, con l avviso di sinistro: a. al CFV, tutti gli incidenti della circolazione e i danni straordinari subiti dal veicolo; b. alla «Winterthur Assicurazioni», Direzione regionale di Berna, unicamente gli incidenti della circolazione che hanno causato danni a terzi (danni alle persone o alla proprietà); c. all Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, tutti i danni straordinari subiti dal veicolo. 3 Il CFV è competente per chiarire le questioni di responsabilità. 5 Il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale emana, nell ambito dell articolo 3 capoverso 1 lettera b, istruzioni sul modo di trattare i casi d incidente nei quali sono coinvolti veicoli della Confederazione. 893
Art. 27 1 I servizi e i responsabili del settore della circolazione e dei trasporti possono affidare le riparazioni a ditte private fino a un importo massimo di 1000 franchi (compreso il costo del materiale, senza batterie né pneumatici) e acquistare materiale per un massimo di 300 franchi. Le fatture vanno presentate all Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri. Gli pneumatici e le batterie sono forniti esclusivamente dal più vicino centro del servizio automobilistico dell Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (centro del S auto). 2 Le riparazioni e gli acquisti di materiale che superano gli importi citati nel capoverso 1 sono eseguiti o ordinati dal centro del S auto più vicino. È fatto salvo l articolo 29. 3 L allestimento delle fatture si fonda sulle prescrizioni dell ordinanza del 21 novembre 1990 4 concernente l impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione. Art. 28 1 L Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri designa i veicoli giudicati irreparabili che devono essere ritirati dalla circolazione. In caso di divergenza, l Aggruppamento dell armamento decide definitivamente. 2 I veicoli ritirati dalla circolazione sono consegnati, per essere liquidati, all Aggruppamento dell armamento. I proventi dalla vendita sono contabilizzati conformemente alle istruzioni dell Amministrazione federale delle finanze concernenti i servizi di cassa, dei pagamenti e di contabilità nell amministrazione federale. Art. 29 1 Se i servizi o le imprese della Confederazione dispongono di officine proprie per la riparazione dei veicoli, l Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri può convenire con essi, derogando all articolo 27, un disciplinamento speciale nel quale è tenuto conto delle circostanze. 2 Sono fatti salvi gli accordi particolari conclusi con la Posta svizzera riguardanti l esecuzione di riparazioni dei veicoli dell amministrazione; essi sono tuttavia valevoli unicamente con l approvazione dell Amministrazione federale delle finanze. Art. 31 cpv. 3 3 Il DDPS, il DATEC nonché il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza. Le prescrizioni esecutive del DDPS e del DFF sono emanate d intesa con il DATEC. 4 RS 172.057.31 894
II La presente modifica entra il vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 1001 895