COMUNE DI ISOLA DEL PIANO (Provincia di Pesaro-Urbino) REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI APPROVATO CON ATTO G.C. N. 118 DEL 30.12.2010 APPROVAZIONE CRITERI GENERALI CON ATTO C.C. N. 41 DEL 27.09.2010 S O M M A R I O ******************************************************************* - Art. 1 Principi Generali - Art. 2 Campo di applicazione - Art. 3 Esclusioni - Art. 4 Presupposti per il conferimento di incarichi - Art. 5 Specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi - Art. 6 Programma annuale - Art. 7 Limiti di spesa per incarichi di collaborazione - Art. 8 Procedure di affidamento - Art. 9 Modalità di selezione - Art. 10 Formalizzazione dell incarico - Art. 11 Durata dell incarico e determinazione del corrispettivo - Art. 12 Verifica dell esecuzione e buon esito dell incarico - Art. 13 Casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa - Art. 14 Pubblicità degli incarichi - Art. 15 Controlli - Art. 16 Norme finali ed entrata in vigore
ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI - 1) Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 2) L obbligo di assoggettamento ai criteri stabiliti dalla legge in materia di incarichi per collaborazioni autonome deve valere anche per le società in house costituite o costi-tuende dell ente comunale. Il comune esercita il proprio potere di controllo sull osservanza delle regole da parte delle società partecipate tramite il proprio rappresentante. ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE - 1) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la realizzazione e il contenimento delle relative spese. 2) Ai fini dell applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale, secondo le seguenti tipologie: a) Incarichi di studio; b) Incarichi di ricerca; c) Consulenze; d) Altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Le collaborazioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere assunte secondo la prestazione richiesta e la tipicità della fattispecie nelle forme della collaborazione coordinata continuativa (Co.Co.Co.), della prestazione occasionale e dell incarico professionale. Si intende per: Per incarico di studio, l attività consistente nell approfondimento monografico di questioni inerenti alle attività dell Amministrazione, che si conclude con la consegna di una relazione finale scritta, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; Per incarico di ricerca, l attività di ricerca che presuppone la preventiva definizione di un programma da parte dell Amministrazione; Per incarico di consulenza la prestazione professionale finalizzata alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da parte di esperti; Per collaborazione coordinata e continuativa, l attività la cui prestazione si protrae nel tempo, con un vincolo funzionale tra l opera del collaboratore e l attività del committente (articolo 409 del Codice di procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti parasubordinati );
Per prestazione occasionale, l attività non esercitata abitualmente. La prestazione occasionale, inoltre, non viene effettuata in maniera continuativa, caratterizzandosi per occasionalità e saltuarietà; Per incarico professionale, l attività svolta da soggetti e/o specialisti (iscritti o meno ad albi e ordini professionali) in maniera abituale e stabile. 3) L incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente. ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI - 1) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui per l affidamento di incarichi sia prevista una specifica disciplina, quali: a) Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica; b) Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell Amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte ; c) Appalti ed esternalizzazioni e ogni altra prestazione, comunque affidata, di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell Amministrazione; d) Incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissioni di gara e di concorso; e) Incarichi esterni disciplinati dal D.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ; f) Incarichi relativi all attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; g) Incarichi di attuazione della normativa in materia di prevenzione incendi (Legge n. 818/1994); h) Incarichi di attuazione delle normative in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (d.p.r. 293/2002); i) Rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (Legge 203/2003); k) Incarichi relativi a prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili e strettamente connesse all abilità dell operatore e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; l) Certificazioni obbligatorie; 2) Ove il conferimento dei succitati incarichi avvenga per mezzo di contratti d appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s. m e i e del rela-tivo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per i lavori e i servizi in economia, emanato dall Amministrazione in attua-zione dell articolo 125 del medesimo D.lgs. n. 163/2006. ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI - 1) Il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma può essere assegnato dal responsabile competente alla presenza dei seguenti presupposti: a) Rispondenza dell oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall ordinamento all Amministrazione comunale;
b) Rispondenza dell incarico a programmi ed obiettivi specifici dell Amministrazione e, quindi, nell ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio comunale ; c) Inesistenza, all interno dell Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, ovvero impossibilità di far fronte all incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione; il responsabile che conferisce l incarico dovrà pertanto dare atto, nella determina a contrattare, dell avvenuto espletamento della ricognizione all interno dell Amministrazione e dell assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l incarico; d) Indicazione preventiva dei contenuti dell incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l anticipata risoluzione del rapporto; e) Eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari; f) Attestazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, dell esistenza nel bilancio di previsione di un apposito stanziamento e del rispetto del limite di spesa previsto dal presente regolamento. 2) L affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 3) Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l espletamento di prestazioni ordinarie non richiedenti un elevato grado di professionalità e di autonomia organizzativa è causa di responsabilità amministrativa per il soggetto che ha stipulato i contratti. ARTICOLO 5 - SPECIALIZZAZIONE RICHIESTA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI - 1) Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal fine, è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente de-finiti dall ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale. 2) Si prescinde dal requisito di cui al precedente comma, per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso la maturata esperienza nel settore. 3) La specializzazione richiesta si ritiene che debba essere oggetto di accertamento in concreto, da compiersi di volta in volta in sede di conferimento dell incarico, sulla base anche delle indicazioni contenute nei curricula, oltre che in idonea documentazione. ARTICOLO 6 - PROGRAMMA ANNUALE - 1) Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui ai precedenti articoli, affidabili nel corso dell esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi. 2) La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell art. 142 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli
enti locali e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, 170 e 171, del sopra citato testo unico. ARTICOLO 7 - LIMITI DI SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE - 1) In adempimento della previsione recata dall articolo 3, comma 56, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), così come modificata dall articolo 46, comma 3, del D.L. n.118/2008, convertito in legge n. 133/2008, il limite annuo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma disciplinati dal presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione e nelle eventuali variazioni di bilancio.. ARTICOLO 8 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - 1) Gli incarichi di collaborazione autonoma devono essere affidati con procedura comparativa. 2) La selezione è indetta dal responsabile del servizio competente con propria determinazione, nella quale dovrà essere dato conto di ogni elemento relativo all incarico, con par-ticolare riferimento alla verifica dei presupposti di cui al precedente articolo 4. 3) L avviso di selezione, da approvare contestualmente alla determina a contrattare a cura del responsabile competente, dovrà contenere: a) Definizione circostanziata dell oggetto dell incarico; b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della pre-stazione; c) La durata e le modalità di espletamento della prestazione; d) Il termine e le modalità di presentazione delle domande; e) I requisiti soggettivi richiesti per la prestazione; f) Le modalità i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (esempio: esame dei curricula sulla base dei criteri prestabiliti, esame dei curricula con successivo colloquio); g) Il compenso complessivo lordo previsto; h) Ogni altro elemento utile per l attivazione della forma contrattuale di cui trattasi. 4) L avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante: a) Pubblicazione all Albo dell Ente per un periodo non inferiore a 10 giorni; b) Pubblicazione sul sito web dell Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all Albo pretorio; c) Altre forme di pubblicazione che potranno essere stabilite dal dirigente del servizio competente. 5) In ogni caso per l ammissione alla selezione per il conferimento dell incarico occorre: a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea; b) Godere dei diritti civili e politici; c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) Non avere procedimenti penali in corso; e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DELLA SELEZIONE - 1) Il servizio competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell avviso di selezione, procederà alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti del servizio che utilizzerà la collaborazione. 2) A ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) Qualificazione professionale; b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) Qualità della metodologia che s intende adottare nello svolgimento dell incarico; d) Eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso; e) Ulteriori elementi legati alla specificità dell incarico. 3) Della procedura di valutazione dovrà essere redatto un sintetico verbale, che dovrà essere poi allegato alla determina di affidamento dell incarico. ARTICOLO 10 - FORMALIZZAZIONE DELL INCARICO - 1) Il responsabile del servizio competente formalizza l incarico conferito attraverso la stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, recante la regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione e incaricato. 2) Il disciplinare dovrà, necessariamente, contenere: a) Tipologia, oggetto e modalità di esecuzione della prestazione; b) Durata e luogo della prestazione; c) Penali per ritardata esecuzione; d) Entità del compenso; e) Cause e formalità per l anticipata risoluzione del rapporto; f) Modalità di risoluzione delle controversie; g) Tempistica/cronoprogramma della prestazione da rendere; h) Altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall Ente; i) Autorizzazione al trattamento dei dati personali. ARTICOLO 11 - DURATA DELL INCARICO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - 1) Non è ammesso il rinnovo dell incarico di collaborazione. Il dirigente competente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata dell incarico solo al fine di completare la prestazione e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. 2) Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dall Amministrazione. 3) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico.
ARTICOLO 12 - VERIFICA DELL ESECUZIONE E BUON ESITO DELL INCARICO - 1) Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non con-formi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. ARTICOLO 13 - CASI DI ESCLUSIONE DAL RICORSO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA - 1) Fermo restando quanto previsto dall articolo 8 del presente regolamento, l incarico di collaborazione esterna potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ex articolo 192 del D.lgs. 267/2000, da parte del responsabile del servizio competente, nei seguenti casi: a) Quando la procedura concorsuale sia andata deserta; b) Quando l urgenza dell incarico di collaborazione sia tale da non rendere possibile l esperimento di procedure selettive di comparazione. L urgenza deve essere determinata dall imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o a un evento eccezionale. c) Quando ci sia unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo. ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI - 1) Dell esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata all articolo 8, comma 4 lettere a), b) e c), del presente regolamento. 2) I contratti relativi a incarichi di collaborazione esterna acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito Web del comune. ARTICOLO 15 - CONTROLLI - 1) Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00= Euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima. ARTICOLO 16 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE - 1) Il presente abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato da questo Ente con provvedimento di Giunta n. 21 /2008.
2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo pretorio, pubblicazione che segue l avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. 3) Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti entro trenta giorni dall entrata in vigore.