#RiformadelTerzoSettore 5: il 5xmille.

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Circolare del: 04/12/2017 #RiformadelTerzoSettore 5: il 5xmille. L istituto del 5xmille ha trovato una nuova definizione nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.111, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/7/2017 ed emanato in virtù della delega contenuta nell art. 9, comma 1, lettera c) e d), della Legge n. 106 del 2016. Il Decreto non disciplina compiutamente l istituto: da un lato la definizione di diversi aspetti è demandata all adozione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottare entro 120 giorni), dall altro diversi aspetti - si pensi in particolare al tema della rendicontazione - devono essere ricostruiti alla luce della normativa già esistente e delle Linee guida definite dalle Amministrazioni erogatrici. Parte della disciplina è infine legata all attivazione del Registro Unico degli Enti del Terzo settore per il quale è necessario attendere un lasso temporale che potrebbe arrivare a diciotto mesi decorrenti da agosto scorso. Chi può ricevere il 5xmille? Qui è opportuno distinguere l oggi dal domani, intendendo tale l anno successivo a quello di operatività del Registro unico del Terzo settore. ATTUALMENTE A DECORRERE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI OPERATIVITÀ DEL REGISTRO UNICO volontariato ONLUS associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali) associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale) Organizzazioni iscritte nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore, intendendo tali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. finanziamento della ricerca scientifica e dell'università finanziamento della ricerca sanitaria attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Pagina 1

CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art.23, comma 46, D.L. n. 98/2011) a decorrere dall'anno finanziario 2012 Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo attiene quindi all individuazione dei soggetti iscritti nel Registro degli Enti del Terzo settore tra i potenziali beneficiari del 5xmille: una categoria più amplia in quanto comprende le imprese sociali costituite potenzialmente in forma anche societaria nonché organizzazioni che operano in settore che non sono contemplati dalla normativa relativa alle ONLUS, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Ne consegue che una società sportiva dilettantistica che assume la veste di impresa sociale potrà accedere al beneficio mentre una società sportiva dilettantistica iscritta esclusivamente al Registro CONI non potrà farlo essendo previsto solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non anche per le società di capitali sportive dilettantistiche. Come precisato nella Relazione illustrativa, la nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla Legge n.106 del 2016, che presenta una nozione di Ente del Terzo settore i omnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A breve potrebbe inoltre essere introdotto un nuovo ambito di intervento meritevole di accesso ai contributi del 5xmille: l'articolo 8, comma 1-quaterdecies, dell'a.c. 4144-A ii, attualmente all'esame dell'assemblea della Camera, prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette siano inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'irpef. In ordine a tale comma la Commissione Bilancio (seduta del 17 maggio u.s.) ha posto come condizione che la decorrenza dell'inclusione suddetta sia dall'anno 2018, anziché dall'anno 2017. Come faccio ad accedere al 5xmille? Per saperlo sarà necessario attendere il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che era previsto fosse emanato entro 120 giorni, termine che si deve però intendere come ordinatorio e non perentorio. Come viene garantita la trasparenza? Il Decreto in questa parte ora già in vigore introduce alcune novità. L'obbligo di redigere un rendiconto - unitamente ad una relazione illustrativa - è stato introdotto per la prima volta dall'articolo 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'articolo 11 e seguenti del DPCM 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'articolo 12 del DPCM del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato DPCM del 23 aprile 2010. La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5xmille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito mentre c è una novità rispetto ai soggetti obbligati a trasmetterlo. Pagina 2

ADEMPIMENTI PREVISTI FINO A IERI ADEMPIMENTI IN VIGORE DA OGGI Il rendiconto I contenuti del rendiconto Le spese rendicontabili I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme. Il rendiconto non dovrà essere predisposto nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale, nel qual caso il bilancio sociale sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegando la delibera dell organo competente di approvazione dello stesso, a meno che il bilancio sociale non venga pubblicato sul sito internet dell organizzazione, nel qual caso sarà sufficiente comunicare l avvenuta pubblicazione e la delibera dell organo competente di approvazione dello stesso. Il rendiconto dovrà in ogni caso indicare: 1) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale; 2) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; 3) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; 4) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; 5) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo. Il DPCM del 23 aprile 2010 prevede che non è possibile rendicontare le spese sostenute per coprire, in tutto o in parte, le spese finalizzate ad incentivare la destinazione della quota del 5xmille (ex articolo 12, comma 6, del DPCM del 23 aprile 2010). Dalle Linee guida alla rendicontazione e dal relativo Modello adottato dal Ministero del Lavoro, si evincono inoltre i seguenti vincoli: a) si possono rendicontare le spese relative alle risorse umane (ossia i costi sostenuti per il I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme. Il DLgs 3 luglio 2017, n. 111 nulla dice in merito all eventuale opzione per il bilancio sociale. Nulla viene detto in merito, per cui non dovrebbero esserci novità Viene confermato il divieto di utilizzare le risorse per la pubblicità del 5xmille, circostanza che sicuramente penalizza le piccole organizzazioni che non possono fare affidamento su altre forme di finanziamento per coprire questi costi. In caso di violazione della norma è previsto il recupero del contributo Pagina 3

La trasmissione del rendiconto personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l ente) ma è necessario specificare per ciascun soggetto il numero di ore imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali e nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% dell importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale interessato fino alla concorrenza dell importo rendicontato; b) è possibile rendicontare le erogazioni liberali a terzi, ossia le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o tutta la quota del 5 per mille dell Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato), nel qual caso è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato; c) è necessario che il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, sia corredato da fotocopia del documento di identità del medesimo rappresentante legale; d) nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l acquisto di autovetture e/o ambulanze, l Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell autovettura/ambulanza acquistata; e) i documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille dell Irpef percepita per l anno di riferimento; ed infine il Ministero della Salute prevede, nelle proprie Linee guida alla rendicontazione, che i fondi del 5 per mille possono essere utilizzati solo per spese correnti; pertanto nella voce attrezzature del rendiconto di spesa non va indicato il costo sostenuto per l acquisto bensì le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni solo nel caso in cui l importo ricevuto sia pari o superiore ad euro 20.000,00. utilizzato. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e Pagina 4

La pubblicazione del rendiconto Attualmente non prevista come obbligatorio dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite: non è più contemplato un importo al di sotto del quale l onere di trasmissione del rendiconto non sussiste I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di obbligatoria redazione, gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Cosa succede alle organizzazioni che non dispongono di un proprio sito internet? Sarà possibile utilizzare il sito internet del Centro servizi volontariato o della rete associativa a cui si aderisce? Come vengono ripartite le risorse? Anche su questo aspetto che comprende l'importo minimo erogabile a ciascun ente e le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti è necessario aspettare di esaminare il DPCM. Quello che è già chiaro è che se non si forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine stabilito, si perde il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e le somme assegnate vengono riassegnate ai destinatari del 5xmille. Quanto devo aspettare per ricevere i contributi? Tema annoso al quale il Decreto cerca di dare risposta innanzitutto prevedendo che nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine e le dichiarazioni integrative. Ulteriori elementi saranno definiti con il DPCM più volte citato. Arsea comunica n.77 del 04/12/2017 i La Legge n. 106/2016 introduce infatti la nozione di Terzo settore, intendendo come tale il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Inoltre, come anche in tal caso già sottolineato, in merito alla definizione di enti del Terzo settore, si ricorda che è all'esame delle Camere anche lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b), della legge 106/2016. ii recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette Pagina 5