STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEROUNDICIPIÙ Art. 1) COSTITUZIONE. E costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata ZEROUNDICIPIÙ. ZEROUNDICIPIÙ ha forma di Associazione non riconosciuta ai sensi di legge ed è retta dalle norme e dai principi della Carta Costituzionale. Art. 2) SEDE E DURATA. L Associazione ZEROUNDICIPIÙ ha sede in corso Massimo d Azeglio 10, 10122, Torino, Italia. L Associazione ZEROUNDICIPIÙ ha durata illimitata. Art. 3) OGGETTO SOCIALE. L Associazione opera nel campo dell architettura, del paesaggio e dell urbanistica. L Associazione si propone di promuovere attività e produzioni di carattere culturale con lo scopo di accrescere dal punto di vista artistico, sociale e intellettuale il contesto nazionale (con particolare attenzione per il territorio regionale piemontese) ed estero. In particolare, l Associazione si propone di: - divulgare gli episodi più interessanti (progetti, progettisti, concorsi, associazioni, eventi, pubblicazioni) inerenti il dibattito architettonico del territorio piemontese, inteso come realtà allo stesso tempo geografica e culturale; - promuovere la conoscenza e l implementazione delle dinamiche territoriali, professionali e culturali in genere del territorio piemontese; - facilitare l inserimento professionale delle nuove generazioni di architetti ed incentivare l attività dei giovani e giovanissimi studi di architettura; - diffondere una cultura dell architettura che sia contemporanea nei suoi contenuti formali, materici, tecnologici, economici, sociali, etici ed ecologici; - svolgere un operazione di sensibilizzazione su vasta scala (diretta agli operatori del settore e ai non addetti ai lavori ) rispetto alle tematiche elencate nei punti precedenti. L Associazione potrà: - organizzare workshop, dibattiti, mostre, esposizioni, proiezioni, festival, eventi, convegni, conferenze, manifestazioni, in sedi italiane ed estere; - intraprendere iniziative editoriali, di ricerca, divulgazione e informazione, cinematografiche (realizzazione di cortometraggi, documentari, video, reportage fotografici...); - curare e gestire database inerenti all oggetto sociale;
- promuovere la fruizione di aree ad elevato pregio culturale e architettonico attraverso visite guidate, eventi, pubblicazioni, convegni, mostre, convention, attività didattiche e altre iniziative culturali rivolte a soggetti pubblici e privati; - promuovere l acquisto di materiale di interesse culturale in genere; - favorire contatti, relazioni e collaborazioni con architetti, critici, fotografi, artisti, registi, scrittori, produttori, intellettuali in genere, per la realizzazione di attività inerenti all oggetto sociale; - utilizzare ogni mezzo comunicativo e favorire ogni tipo di iniziativa e collaborazione con terzi ed enti pubblici che sia ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale. Per la realizzazione dell oggetto sociale l Associazione potrà: - compiere qualsiasi attività negoziale, stipulare convenzioni con terzi ed enti pubblici, acquistare beni mobili e immobili, concedere o ricevere dilazioni nei pagamenti, contratti bancari, mutui, finanziamenti di ogni genere (pubblici o privati), svolgere ogni attività commerciale ritenuta utile al conseguimento dell oggetto sociale; - collaborare con istituzioni, enti pubblici, fondazioni o associazioni, privati, società e ogni altro genere di movimento, nazionale o internazionale, con il quale riterrà utile instaurare una collaborazione per il conseguimento dell oggetto sociale; - ricevere fondi, sovvenzioni, contributi di qualsiasi natura da privati o enti pubblici e svolgere ogni altra azione, ai sensi di legge, per il raggiungimento dello scopo sociale. Art. 4) I SOCI. Il numero dei soci è illimitato. Chiunque (cittadino, altra associazione o ente di qualsiasi natura, italiano o straniero) può diventare socio dell Associazione purché ne condivida gli scopi, lo spirito e le attività svolte. Nell Associazione si distinguono i soci fondatori, firmatari dell Atto Costitutivo e quelli ordinari. Chi intende diventare socio dell Associazione deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo impegnandosi a rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti e versando la quota associativa sociale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la perdita della qualità di socio e tutti i diritti ad essa connessa. Può essere escluso dall Associazione il socio che contravvenga gravemente allo Statuto, alle regole o alle deliberazioni sociali, che pregiudichi gli scopi o il patrimonio dell Associazione, che assuma comportamenti lesivi dell immagine dell Associazione stessa o che la danneggi in qualsivoglia maniera. L esclusione di un socio è deliberata a maggioranza più uno dei componenti del Comitato Direttivo, è insindacabile e ha effetto immediato. La delibera deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata. Ciascun socio può recedere in ogni momento la sua partecipazione all Associazione con almeno 30 giorni di preavviso dandone comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo. In tal caso non verrà restituita la
quota associativa, né eventuali investimenti, sovvenzioni, fondi o qualsiasi altro tipo di finanziamento, donazione o contributo da esso elargito a favore dell Associazione. Art. 5) ORGANI DELL ASSOCIAZIONE. - Assemblea dei soci - Presidente e Vicepresidente - Consiglio Direttivo - Collegio dei revisori (facoltativo) Art. 6) ASSEMBLEA DEI SOCI. E costituita da tutti i soci dell Associazione convenuti su convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo che deve fissare l Ordine del Giorno, il luogo e l ora dell adunanza. E' ammessa la partecipazione per delega, purché questa sia conferita per scritto ad un altro socio avente diritto di voto. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza di tutti i soci tramite avviso affisso nei locali dell'associazione almeno una settimana prima della riunione e deve contenere l'indicazione dell'ordine del Giorno. L Assemblea delibera su tutto quanto è ad essa espressamente attribuito dalla legge e dallo Statuto, nonché su tutto quanto proposto dal Consiglio Direttivo. La presidenza dell'assemblea è tenuta da un Presidente nominato di volta in volta che sceglie fra i soci presenti il Segretario perché lo assista e rediga il verbale della riunione che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed è da conservare nel libro dei verbali dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto, sia che si tratti di persona fisica che di associazione o persona giuridica o altro. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto non prescriva espressamente diverse modalità di votazione o diverse maggioranze per particolari argomenti. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un termine di 24 ore. La deliberazione riguardante la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci fondatori. Art. 7) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE. Il Presidente è un organo dell'associazione nominato dal Consiglio Direttivo all interno dei suoi membri. Il Vicepresidente interviene in caso di mancanza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri e facoltà.
Il Presidente, autorizzato dal Consiglio, interviene nella stipulazione di atti, negozi e contratti spendendo il nome dell'associazione e riscuotendo somme per conto dell'associazione. Egli può inoltre interviene in ogni atto con rilevanza esterna in cui debba comparire l'associazione. Ogni fatto od atto con rilevanza esterna compiuto dal Presidente spendendo il nome dell'associazione si intende, nei confronti dei terzi, legittimamente imputato all'associazione stessa. Resta salva, in tale caso, la responsabilità del Presidente nei riguardi dell'associazione. Il Vicepresidente è un organo dell'associazione nominato dal Consiglio Direttivo all interno dei suoi membri. Il Vicepresidente interviene in caso di mancanza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri e facoltà. Ogni fatto od atto con rilevanza esterna compiuto dal Vicepresidente spendendo il nome dell'associazione si intende, nei confronti dei terzi, legittimamente compiuto in sostituzione del Presidente assente o impedito e, perciò, imputato all'associazione stessa, senza che ai terzi stessi possa mai essere opposto, salvo il caso di mala fede, la mancanza o carenza del potere di intervento in sostituzione. Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio Direttivo deve relazionare all'assemblea, almeno una volta all'anno sull'attività svolta e sui programmi e progetti previsti per il futuro, nonché su eventuali movimenti contabili, investimenti o acquisti di beni. Il Consiglio Direttivo è dotato di competenza generale per la realizzazione degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di amministrazione dell Associazione, salvo quanto per legge o Statuto riservato all Assemblea, ed è dunque autorizzato a deliberare il compimento e la stipulazione di atti e contratti di qualsiasi tipo, nessuno escluso, senza che siano necessarie autorizzazioni dell'assemblea. Esso è pertanto autorizzato, senza necessità di deleghe o autorizzazioni da parte dell'assemblea, anche a stipulare contratti di costituzione o trasferimento di diritti immobiliari, accendere ed estinguere ipoteche, stipulare contratti di locazione, concludere transazioni in genere, stipulare tutti gli atti e assumere tutte le obbligazioni civili inerenti e conseguenti il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea. I soci fondatori, qualora non rinuncino con comunicazione scritta, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più consiglieri, i dimissionari vengono sostituiti con altri soci, per cooptazione, con deliberazione assunta dai membri rimasti in carica. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci successiva alla loro nomina, durante la quale di dovrà procedere alla ri-elezione dei consiglieri dimissionari. I consiglieri eletti in sostituzione restano in carica sino alla ordinaria scadenza del Consiglio.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione assunta all'unanimità dagli altri membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l uso della firma sociale. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica un anno, ed è rieleggibile; così pure il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente dell'associazione o da uno dei membri quando ritenuto necessario. La convocazione può essere effettuata senza formalità e con qualsiasi mezzo, purché sia garantito il tempestivo avviso a tutti i consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. La presidenza del Consiglio Direttivo è tenuta dal Presidente dell'associazione che sceglie fra i soci presenti il Segretario perché lo assista e rediga il verbale della riunione che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e sarà inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a voto palese ed a maggioranza dei votanti. Art. 9) COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori è un organo facoltativo dell'associazione, può essere nominato dal Collegio Direttivo o dall'assemblea ove se ne ravvisi la necessità, in caso contrario ne farà le veci il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori è organo di controllo contabile e di garanzia nei riguardi dell'assemblea. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri, scelti fra i soci con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo. Esso elegge al suo interno il Presidente, con le stesse modalità di elezione del Presidente dell'associazione da parte del Consiglio. Il Collegio dei Revisori resta in carica come il Consiglio Direttivo e deve essere rinnovato in caso di rinnovo totale, per qualunque causa. Il Collegio dei Revisori ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, può effettuare in ogni momento verifiche di cassa e banca, in caso di irregolarità o discordanze fra le registrazioni e le disponibilità ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, sollecitando l'adozione di provvedimenti in merito. Art. 10) PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio dell Associazione è costituito dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo, da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi, fondi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
Il patrimonio sociale è esclusivamente destinato alla realizzazione degli scopi sociali e non potrà per nessuna ragione essere destinato ad altri fini. Durante la vita dell'associazione non potrà farsi luogo ad alcuna restituzione delle quote sottoscritte, né a distribuzione fra i soci del patrimonio sociale o di parte di esso, neppure in caso di esclusione o recesso del socio. All'atto dello scioglimento dell Associazione, l'eventuale risultato attivo della liquidazione del patrimonio dovrà essere ripartito in maniera paritaria fra tutti i soci allora esistenti. Allo stesso modo dovranno essere regolate le eventuali passività. L'esercizio finanziario dell'associazione inizia a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, data in cui dovranno essere redatti l inventario e il rendiconto economico e finanziario dell Associazione che dovrà essere approvato entro tre mesi dalla data di chiusura dell esercizio. Verrà redatto un rendiconto e un verbale di approvazione che sarà firmato dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo (oltre che da quelli del Collegio dei Revisori, se esistente) e che sarà messo a disposizione nella sede dell Associazione e consultabile da tutti i soci. Art.11) SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato secondo l Art. 6 di questo Statuto. Art. 12) RESPONSABILITA. Tutti i soci investiti di cariche sociali devono adempiere alle loro funzioni nella massima onestà e trasparenza. Essi rispondono dei danni causati all'associazione per i comportamenti colposi o dolosi tenuti in violazione dello Statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Torino, 22 dicembre 2010.