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S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 3985 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) col Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato (BERSANI) col Ministro della sanità (BINDI) col Ministro dell ambiente (RONCHI) col Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica (ZECCHINO) e col Ministro per le politiche agricole (DE CASTRO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1999 Ratifica ed esecuzione dell Accordo di cooperazione scientifica e te c n o l o g i c a t r a i l G o v e r n o d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e il Go v e r n o d e l l a R e p u b b l i c a a r g e n t i n a, f a t t o a Bo l o g n a il 3 dicembre 1997 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3985 INDICE Relazione........................................... Pag. 3 Relazione tecnica....................................» 5 Disegno di legge....................................» 9 Testo dell Accordo...................................» 11

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3985 ONOREVOLI SENATORI. L Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina è stato firmato a Bologna il 3 dicembre 1997 al termine dell incontro ufficiale tra il Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, e il Presidente della Repubblica Argentina, Carlos S. Menem. La firma è avvenuta all Università di Bologna in una atmosfera di particolare cordialità. Nell occasione i due Governi hanno ribadito, inoltre, la comune volontà di arricchire la già eccellente collaborazione in atto tra i due Paesi. La cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia è regolata dal vecchio Accordo culturale firmato a Buenos Aires il 12 aprile 1961 e viene attualmente realizzata nell ambito del programma esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica valido per gli anni 1995-97. La necessità di adeguare il vecchio Accordo alle rapide evoluzioni che avvengono in tutti i campi della scienza e della tecnologia e quanto già presente nello spirito della Dichiarazione d intenti firmata a Buenos Aires il 2 aprile 1991, hanno sollecitato le due Parti ad avviare già nel 1995 i negoziati per l Accordo in questione. La firma dell Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica è avvenuta, non casualmente, in un momento di profonda revisione del sistema della ricerca che coinvolge entrambi i Paesi. Infatti il Governo argentino ha approvato nel corso del 1997 la riforma del settore scientifico con l obiettivo di rafforzare i legami tra la ricerca scientifica e tecnologica e le attività economiche e sociali. È noto che anche il Governo italiano ha lanciato una riforma della Pubblica amministrazione che riguarda anche il sistema nazionale della ricerca pubblica. Al di là dei tradizionali vincoli che legano il nostro Paese all Argentina, è inoltre da tener presente il generale processo di avvicinamento dei Governi latino-americani verso i Paesi dell Unione europea nella volontà di costruire delle valide alternative agli Stati Uniti d America in tutti i settori. In tale contesto, lo sviluppo delle relazioni sul piano scientifico e tecnologico prospettato nell Accordo in questione può rappresentare un fattore strategico per la penetrazione del «Sistema Italia» in questo Paese, in particolar modo nel campo delle tecnologie avanzate. Nel preambolo dell Accordo le Parti contraenti dichiarano la volontà di rafforzare i legami tradizionali di amicizia e di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica nella consapevolezza dell importanza di questa collaborazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi. L Accordo è formato da tredici articoli che vengono di seguito illustrati. L obiettivo generale dell Accordo indicato all articolo I è quello di promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi. Sono altresì definiti gli ambiti nei quali tale cooperazione potrà avere luogo. Nel successivo articolo II si tratta dei progetti in generale definendo anche i compiti dei due codirettori dei progetti stessi. All articolo III vengono definiti i settori nell ambito dei quali sarà promossa la collaborazione scientifica e tecnologica dei due Stati (agricoltura e tecnologie alimentari; biochimica e biotecnologia; scienze del mare; fisica e altre scienze di base; energia e nuove fonti rinnovabili di energia; medicina

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3985 e sanità; informatica; ambiente e cambiamento climatico globale; formazione). La Commissione mista, della quale tratta il successivo articolo VII, potrà comunque modificare o ampliare i settori della cooperazione sulla base delle esigenze comuni. L articolo IV elenca le varie attività attraverso le quali potrà avvenire la collaborazione tra i due Paesi. In particolare questa potrà aver luogo con la realizzazione di missioni di docenti e ricercatori, per la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, e attraverso lo scambio di studenti, docenti e ricercatori per attività di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato di ricerca. È inoltre prevista l organizzazione congiunta di conferenze e seminari e la possibilità di realizzare missioni da parte di studiosi argentini e italiani per la partecipazione a congressi e riunioni che si svolgano rispettivamente in Italia e in Argentina. Potranno essere previste altre attività congiunte, con particolare riguardo a quelle orientate allo sviluppo tecnologico, ed attuate congiuntamente da imprese e centri di ricerca dei due Paesi. Le Parti si impegnano, inoltre, per la messa a disposizione di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attività congiunte. Gli organismi dei due Governi responsabili per il coordinamento e l attuazione dell Accordo sono indicati all articolo V. Al fine di tenere alto il livello dei progetti da sostenere, le Parti si impegnano all articolo VI, a dare ampia diffusione al bando per la presentazione dei progetti congiunti che dovranno essere approvati dalla Commissione mista costituita ai sensi dell articolo VII dell Accordo. In quest ultimo articolo vengono definiti i compiti e le modalità di funzionamento della citata Commissione. Per promuovere un maggiore coinvolgimento delle strutture di ricerca dei due Paesi nei programmi scientifici e tecnologici internazionali, l articolo VIII prevede l inserimento dei programmi e dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell Unione europea. L articolo IX tratta della tutela dei diritti di proprietà intellettuale che possono avere origine dai rapporti di collaborazione tra i ricercatori dei due Paesi. Nei rimanenti articoli vengono definite le clausole di rito comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, all articolo XIII viene definita la durata quinquennale dell Accordo, tacitamente rinnovabile con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell Accordo stesso. Si precisa che l articolo IV dell Accordo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, che vengono quantificati nell allegata relazione tecnica. In conclusione, ci sono tutti gli elementi per poter sperare in una intensa attività di collaborazione con l Argentina, Paese con il quale esistono le potenzialità per un aumento delle relazioni sia nel campo della collaborazione scientifica e tecnologica che in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute anche sul piano politico.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3985 RELAZIONE TECNICA L attuazione dell Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l Italia e l Argentina comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli: Articolo IV, comma 2 Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa: n. 20 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 20 persone x 10 giorni) L. 36.000.000 Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica di docenti e ricercatori (articolo IV, comma 2), si prevede che l Italia possa inviare in Argentina trenta docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati: biglietto aereo andata e ritorno Roma-Buenos Aires (lire 3.500.000 x 30 persone = lire 105.000.000 + lire 5.250.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 110.250.000 Totale onere (articolo IV - comma 2) L. 146.250.000 Articolo IV, comma 1 Per favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, è prevista la concessione di borse di studio agli studenti argentini che partecipano ai corsi di formazione e soggiorni scientifici.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 3985 A tal fine, si prevede che l Italia possa assegnare, ogni anno, quattordici borse di studio, ciascuna per la durata di dodici mesi. La relativa spesa è così suddivisa: borsellino mensile (lire 1.100.000 x 14 persone x 12 mesi) L. 184.800.000 spese di assicurazione (lire 400.000 x 14 persone)» 5.600.000 Totale onere (articolo IV - comma 1) L. 190.400.000 Articolo IV, comma 1 Al fine di contribuire alle attività di formazione nel settore scientifico, si prevede che l Italia possa inviare in Argentina dieci docenti per cinque giorni. Inoltre, è prevista la concessione di dieci borse di studio per consentire la partecipazione di ricercatori argentini ai corsi di specializzazione ed aggiornamento scientifici presso le Università e Centri di ricerca italiane. La relativa spesa è così quantificata: n. 10 docenti per 5 giorni: sulla base del calcolo indicato all articolo VII, la relativa spesa è così quantificata: (lire 6.230.000 x 10 persone) L. 62.300.000 borsellino mensile (lire 1.100.000 x 10 persone x 12 mesi)» 132.000.000 Totale onere (articolo IV - comma 1) L. 194.300.000 Articolo IV, commi 3 e 6 Per contribuire al miglioramento delle attività di cooperazione scientifica, è previsto l invio di pubblicazioni, nonchè lo svolgimento di apposite iniziative nei settori scientifici interessati. I relativi oneri annui, sono così suddivisi: invio di pubblicazioni L. 20.000.000 iniziative nei settori scientifici interessati» 20.000.000 Totale onere (articolo IV - commi 3 e 6) L. 40.000.000

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 3985 Articolo IV, comma 4 Al fine di sostenere e promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, sono previste apposite conferenze. I relativi oneri sono così ripartiti: contributo per conferenze in Argentina L. 70.000.000 contributo per conferenze in Italia» 50.000.000 Totale onere (articolo IV - comma 4) L. 120.000.000 Articolo IV, comma 4 È prevista la partecipazione di dieci ricercatori argentini ad appositi seminari o congressi scientifici e tecnologici organizzati in Italia. Si prevede, inoltre, l invio in Argentina di dieci esperti italiani, per partecipare ad analoghe iniziative scientifiche. La relativa spesa è così suddivisa: n. 10 ricercatori argentini per 10 giorni: (lire 180.000 al giorno x 10 persone x 10 giorni) L. 18.000.000 n. 10 esperti italiani per 10 giorni a Buenos Aires: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 3.500.000 x 10 persone = lire 35.000.000 + lire 1.750.000 quale maggiorazione del 5 per cento)» 36.750.000 Totale onere (articolo IV - comma 4) L. 54.750.000 Articolo VII Per l esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente in Argentina ed in Italia. Nell ipotesi dell invio in missione di quattro funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificata: Spese di missione: pernottamento (lire 200.000 al giorno x 4 persone x 5 giorni) L. 4.000.000 diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 138, al cambio di lire 1.800 = lire 248.000, cui si aggiungono lire 74.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l importo complessivo di lire 322.000 viene ridotto di lire 83.000, corrispondente ad

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 3985 un terzo della diaria (lire 239.000 + lire 72.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 311.000 x 4 persone x 5 giorni) L. 6.220.000 Spese di viaggio: biglietto aereo andata/ritorno Roma-Buenos Aires (lire 3.500.000 x 4 persone = lire 14.000.000 + lire 700.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 14.700.000 Totale onere (articolo VII) L. 24.920.000 Pertanto, l onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1999 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente. Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 (in lire) Articolo IV, comma 2 146.250.000 146.250.000 146.250.000 Articolo IV, comma 1 190.400.000 190.400.000 190.400.000 Articolo IV, comma 1 194.300.000 194.300.000 194.300.000 Articolo IV, commi 3 e 6 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Articolo IV, comma 4 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Articolo IV, comma 4 54.750.000 54.750.000 54.750.000 Articolo VII 24.920.000 24.920.000 TOTALI... 770.620.000 745.700.000 770.620.000 IN CIFRA TONDA... 771.000.000 746.000.000 771.000.000 Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti ed esperti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabile ai fini dell attuazione dell indicato provvedimento.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica 3985 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo XIII dell Accordo stesso. Art. 3. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l anno 1999, in lire 746 milioni per l anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamente relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica 3985 Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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