Art 2 - Scopi Oggetto



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STATUTO CIRCOLO NAUTICO CALDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.N.C).Art 1 - Sede - Durata - Colori Sociali. 1 E' costituito il CIRCOLO NAUTICO CALDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.N.C.), già in essere dal 24 giugno del 1965 al 26 settembre 1993 con la denominazione ''CENTRO SPORTIVO - CLUB SCI NAUTICO CALDE ''. La Sede Legale e base nautica è in CASTELVECCANA CAP 21010 (VARESE)- Frazione Caldé- Via Maggiore 36 2 E facoltà dell'assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo del Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all'estro. 3 La durata dell'associazione e' illimitata. 4 I colori sociali sono il giallo e il blu. Lo stemma sociale e' rappresentato da un monogramma CNC in giallo su fondo blu, attraversato da una riga orizzontale gialla 1 Il C.N.C. ha per scopi: Art 2 - Scopi Oggetto contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela e del diporto nautico attraverso corsi, scuole di addestramento, seminari, convegni e similari; la partecipazione a competizioni veliche sportive e di diporto; l'organizzazione diretta o indiretta di competizioni sportive; assecondare tutte quelle attività di aggregazione socio culturali atte a consentire lo sviluppo della vita associativa del Circolo 2 E' facoltà del C.N.C. di diffondere e praticare altri sport nautici. 3 L'Associazione ha per oggetto tutte le attività mirate al perseguimento degli scopi sociali, nonché tutte le attività accessorie e strumentali ad esse Art 3 - Natura 1 L'associazione sportiva dilettantistica C.N.C. e' estranea ad ogni influenza di razza e di religione, e' apolitica e non persegue scopo di lucro e non può distribuire gli utili fra gli associati anche in forma indiretta. Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali. 2 L'associazione C.N.C. e' affiliata alla Federazione Italiana Vela, Ente riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e quindi accetta le normative e le direttive del CONI e della FIV Art 4 - Patrimonio e Entrate 1 Il patrimonio sociale e' costituito dalle proprietà mobiliari e immobiliari del C.N.C. 2 Le entrate sono costituite dalle seguenti disponibilità liquide: Quote associative Quote per uso boe e/o spazi messi a disposizione per le imbarcazioni dei soci e del CNC Proventi di manifestazioni sportive Donazioni dei Soci Atti di liberalità di terzi e da quant altro concorra ad incrementare l attivo sociale Art 5 Esercizio Sociale 1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2 Entro 30 giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea Ordinaria dei Soci. 3 Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Pagina - 1

Art 6 - Soci 1. I soci sono la forza vitale dell Associazione: essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, con l apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza 2. I nuovi Soci devono sottoscrivere una domanda di iscrizione, presentata da almeno due soci, che potrà essere accettata dal Consiglio Direttivo secondo criteri determinati da apposito regolamento 3. Gli allievi delle scuole vela organizzate dal C.N.C. diventano soci per l anno in corso; la quota sociale per gli Allievi delle scuole vela viene stabilita dal Consiglio Direttivo 4. La qualifica di Socio si perde: a) per decesso, b) per dimissioni da presentarsi per iscritto, c) per morosità, d) per indegnità. 5. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. 6. L'indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri. Se si tratta di Soci tesserati da una Federazione Sportiva Nazionale, alla quale e' iscritto il CNC, il provvedimento viene comunicato a tale Federazione Art 7 - Diritti dei Soci 1. Tutti i soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto. 2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee anche a mezzo delega. 3. Tutti i soci hanno diritto, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che il C.N.C. offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate. Art 8 - Doveri dei Soci 1. I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilita dall'assemblea. I Soci assegnatari di boe del CNC e/o di spazi del CNC per le loro imbarcazioni sono tenuti a versare una quota aggiuntiva deliberata annualmente dall Assemblea, nei tempi e nei modi determinati dal Consiglio Direttivo,ed a rendere disponibile l imbarcazione per il conseguimento delle finalità statutarie 2. Il socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, osservando lo Statuto ed i Regolamenti. Art 9 - Consiglio Direttivo 1. Il C.N.C. e' amministrato da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da 5 o più soci, purché in numero dispari, eletti dall'assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. Il numero dei consiglieri e' stabilito dall'assemblea. 2. Il C.D. resta in carica per la durata di due anni 3. Il C.D. nella sua prima seduta nomina il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, un Segretario, un Tesoriere. L' incarico di Tesoriere può essere assunto dal Segretario. 4. Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Probiviri; deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti. 5. E fatto divieto ai Membri del Consiglio (Amministratori) di ricoprire analoga carica presso altre associazioni o società sportive affiliate alla FIV.Art.10 Integrazione del numero dei Componenti il C.D. 1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti. 2. Nel caso in cui la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale, mediante convocazione, entro il termine massimo di 30 giorni, di una Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi nei termini di trenta giorni successivi alla convocazione. Pagina - 2

Art 11 Decadenza del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei della maggioranza dei suoi componenti nell'arco dell'anno, anche se integrato a norma dell'art 10. 2. Il Presidente, o in mancanza di esso il Vice Presidente, entro trenta giorni, convoca l'assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso. 3. Ogni componente del C.D., che per tre volte consecutive si rende assente alle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica e verrà sostituito dal primo fra i Soci non eletti. Art 12 - Deliberazioni e competenze del C.D. 1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. 2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del C.D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. 4. Il C.D. e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria. 5. Il C.D. predispone e delibera il Regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza e' obbligatoria per tutti i Soci. 6. Il C.D. procede altresì: A) alla eventuale nomina di collaboratori, consulenti, determinandone il compenso e le mansioni B) a esaminare e votare le domande di ammissione dei nuovi soci C) a esaminare il conto consuntivo sulla base del quale programmare il conto preventivo da sottoporre all'assemblea Ordinaria annuale; D) ad approvare il programma sportivo per la preparazione tecnica degli atleti; E) a nominare il Direttore Sportivo che potrà partecipare alle riunioni col solo voto consultivo, se nominato fuori dal C.D. ; F) a stabilire la data dell'assemblea Ordinaria annuale; G) a convocare l'eventuale Assemblea Straordinaria qualora ne ravvisi la necessità o venga richiesta dai Soci a norma art 16 ; H) a deliberare la data dalla quale decorre la morosità con la conseguente perdita della qualifica di Socio; I) a proporre all'assemblea dei Soci la nomina dei Soci Benemeriti ed Onorari. Art 13 - Presidente 1. Il Presidente viene nominato dal C.D. durante la prima seduta successiva alla elezione. 2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento attua l'istituto della delega. 3. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Art 14 - Decadenza del Presidente 1. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. 2. Nel caso di decadenza il C.D. resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed e' presieduto dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva nomina del nuovo Presidente. Art 15 - Convocazione Assemblea Ordinaria 1. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 2. I Soci devono essere convocati almeno 15 giorni prima della seduta. 3. L'Avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto anche tramite posta elettronica e verrà affisso all'albo Sociale. E' ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno purché ci sia l'intervallo di 30 minuti fra le due. Pagina - 3

Art 16 Convocazione Assemblea Straordinaria 1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto ; delibera altresì a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori. 2. L'Assemblea Straordinaria e' convocata altresì su richiesta di 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. 3. L'Assemblea Straordinaria e' convocata ai sensi dell'art 19.3. 4. Il C.D., formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi, con le modalità di cui all'art 15. 5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto anche tramite posta elettronica e verrà affisso all albo sociale E' ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione, purché ci sia l'intervallo di un giorno Art 17 - Costituzione delle Assemblee 1. Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario ed ove occorre il seggio elettorale. 2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 3. Non possono partecipare alle Assemblee e non hanno diritto di voto coloro che, a norma art 6, hanno perso la qualifica di socio per morosità, dimissioni, indegnità e coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. 4. Ogni socio con diritto di voto può delegare un altro socio a rappresentarlo. Ogni socio non può avere più di 3 ( tre) deleghe Art 18 - Deliberazioni delle Assemblee 1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi. 2. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e per lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. 3. L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. 4. L'Assemblea Ordinaria delibera sulla gestione straordinaria del Circolo. 5. L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, che dura in carica due anni, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili, stabilisce le quote sociali, le quote aggiuntive per l utilizzo delle boe e/o gli spazi a terra del C.N.C. e gli eventuali oneri aggiuntivi, vota le relazioni del Presidente e del Segretario. 6. Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai soci. 7. Nelle Assemblee nelle quali si discutono argomenti che riguardano personalmente il Socio, la votazione dovrà effettuarsi sempre a scrutinio segreto Art 19 -Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, e' composto da 3 (tre) componenti, che nominano tra di loro il Presidente e da 2 (due) supplenti.. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. 2. Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: A) ammonizione, B) deplorazione, C) sospensione fino ad un massimo di 12 mesi, D) radiazione. 3. Avverso ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri e' ammesso reclamo all'assemblea Straordinaria da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione tramite il C.D. Il C.D. provvederà a convocare l'assemblea Straordinaria entro 30 giorni dal deposito del reclamo. 4. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'assemblea non possono essere impugnate avanti l'autorità Giudiziaria. Pagina - 4

Art 20 - Collegio dei Revisori dei Conti 1. La gestione dell'associazione e' controllata da un Collegio di Revisori dei Conti eletto dall'assemblea Ordinaria dei Soci ed e' costituito da 3 (tre) componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente e da due componenti supplenti. 2. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere costituito in caso di acquisizione di personalità giuridica da parte dell'associazione. In mancanza di tale riconoscimento detto Collegio e' sostituito da un unico Revisore dei Conti. Art 21 - Natura delle cariche 1. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono a titolo gratuito. Art 22 - Candidature 1. Tutti i Soci aventi diritto di voto sono candidabili alle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea Elettiva renderà note le candidature presentate prima dell'inizio delle operazioni di voto. Art 23 - Clausola Compromissoria 1. I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo Nautico di Caldé hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. 2. Qualsiasi controversia che insorga tra il Circolo Nautico di Caldé ed i soci o tra i soci stessi correlata alla attività sociale deve essere composta nell'ambito del Circolo stesso attraverso gli organi competenti. Art 24 - Scioglimento 1. Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 2. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità --------------------------------------------------------------------------------------------- Statuto modificato dall Assemblea Straordinaria del 24 gennaio 2009, registrato all Ufficio delle Entrate di Luino in data 9 febbraio 2009 al nr 214 MOD. 3 approvato dal F.I.V. FederazioneItaliana Vela nella riunione del ConsiglioFedereale del 13/3/2009 Pagina - 5