R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

ha pronunciato la presente

Si alla vigilanza privata svolta in forma autonoma

ha pronunciato la presente

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede. giurisdizionale (Sezione Quarta) ha. pronunciato la seguente D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:


Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

per l'annullamento, previa sospensiva

(Altalex, 27 gennaio Nota di Francesco Logiudice)

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Il commercio sulle aree pubbliche

contro nei confronti di per l'annullamento

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

contro per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

ha pronunciato la presente

Stranieri e permesso di soggiorno

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

- DirittoScolastico.it -


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Concorsi pubblici e cogenza del bando

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

Transcript:

Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2004, proposto da: Ministero dell Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza Comando Rtla Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Menniti Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Guzzo, con domicilio eletto presso Arcangelo Guzzo in Roma, via Antonio Gramsci N.9; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la CALABRIA, Sez. I n. 03631/2003; resa tra le parti, concernente reiezione corresponsione trattamento economico conseguente a

Page 2 of 6 trasferimento d'autorita'. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Consigliere Sergio De Felice e uditi per le parti l avvocato dello Stato Palatiello e l'avv. Verbaro, su delega dell'avv. Guzzo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria l attuale appellato, vice brigadiere della Guardia di Finanza, Minniti Giuseppe, agiva per ottenere il riconoscimento della indennità di cui all articolo 1 della legge n.100 del 1987, e per la condanna alla corresponsione degli emolumenti, essendo stato trasferito d autorità con decorrenza 2.8.1999 dal Comando Generale in Roma alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Il beneficio era stato richiesto con istanza del 24.2.2001, respinta con nota del 14.3.2001 sul rilievo che le assegnazioni alle Sezioni di Polizia Giudiziaria sono al momento considerati trasferimenti a domanda e non d autorità, oltre che per la considerazione sottesa (secondo il primo giudice) della espressione della disponibilità dell interessato all atto del trasferimento.

Page 3 of 6 Il giudice di primo grado accoglieva, la domanda ritenendola fondata, sulla base del principio per cui il trasferimento di autorità trova la sua funzione nel perseguimento di esigenze di natura pubblicistica e organizzativa dell amministrazione, non avendo a tale fine rilievo assensi o disponibilità, non idonei a mutare tale trasferimento autoritativo o di autorità in trasferimento a domanda. Avverso tale sentenza propone appello il Ministero della Difesa, che deduce che la formale espressione del previo gradimento abbia mutato la natura del trasferimento autoritativo, trasformandolo in trasferimento a domanda, sulla base della considerazione innanzitutto delle esigenze del singolo, piuttosto che di quelle della amministrazione. Si è costituito l appellato che chiede rigettarsi l appello perché infondato. Alla udienza pubblica del 10 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO L appello è infondato sulla base dei numerosi precedenti in materia della Sezione, quanto meno relativi a fatti precedenti la disposizione interpretativa in materia, intervenuta con la legge finanziaria per l anno 2004. Si è in presenza di un trasferimento di ufficio con conseguente nascita del diritto alla indennità prevista dall art. 1 L.100 del 1987, ogni qualvolta il trasferimento nella specie di un vice brigadiere

Page 4 of 6 della Guardia di Finanza sia prioritariamente teso a soddisfare l interesse della Amministrazione di appartenenza (nella specie, trasferimento alle sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica), senza che rilevi la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o la indicazione di preferenze di sede (in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 12.9.2006, n.5314). Per completezza la sezione osserva e aggiunge che la disposizione contenuta nell articolo 3 comma 74 della legge 24 dicembre 2003, n.350, secondo cui la disponibilità manifestata dagli interessati per essere assegnati alle Sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica deve essere considerata come domanda di trasferimento, precludendo così il riconoscimento del diritto alla liquidazione della indennità di trasferimento di cui alla legge n.100 del 1987, benché abbia natura interpretativa, non può riguardare i fatti precedenti la sua entrata in vigore quali (quelli per cui è causa, risalenti al 2.8.1999), dovendo essere applicata in senso conforme al dettato costituzionale. Infatti va ricordato che: a) affinchè una norma interpretativa ed efficacia retroattiva possa considerarsi costituzionalmente legittima, è infatti necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest ultima e, infine, che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dalla ordinaria esegesi della stessa (in tal senso, Consiglio

Page 5 of 6 di Stato, V, 2 luglio 2002, n.3612); b) la efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell affidamento dei consociati nella certezza dell ordinamento giuridico, con la conseguenza della illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre 2000, n.525). Per le considerazioni sopra svolte, l appello va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede: rigetta l appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori: Luigi Cossu, Presidente Armando Pozzi, Consigliere Antonino Anastasi, Consigliere Anna Leoni, Consigliere

Page 6 of 6 Sergio De Felice, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/12/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione