RISPOSTE AI CHIARIMENTI N 1 del 26 MARZO 2015



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Affidamento della fornitura di farmaci inclusi nel prontuario PHT, ai fini della distribuzione diretta in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 4-2015) RISPOSTE AI CHIARIMENTI N 1 del 26 MARZO 2015 Con riferimento all oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue. In merito al quesito 1: 1) lotto n. 48 - degarelix polv. E solv. Per soluzione iniettabile 120 mg - il prezzo posto a base asta si riferisce al nostro prezzo a confezione 244,87 e non al prezzo unitario di 122,435. Vi preghiamo di rettificare il prezzo posto a base asta. 2) la società scrivente risulta aggiudicataria per i medesimi prodotti, nella procedura indetta dall'az. Sanitaria di Asti - (rif. Fornitura farmaci inclusi nel prontuario PHT, ai fini negoziata ex lettera b) comma secondo articolo 57 decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, per l affidamento delle specialità medicinali commercializzate in esclusiva o soggette a non sostituibilità prescrittiva per il periodo 01.01.2014-31.12.2015) - delibera di aggiudicazione n. 56 del 18/02/2014. Vi chiediamo pertanto, spiegazioni in merito alla sovrapposizione delle gare con dispendio di ulteriore documentazione ( cauzioni, impegno di fidejussione, CIG). 1. Relativamente al lotto n. 48 DEGARELIX POLV E SOLV. 120 MG la base d asta è stata indicata erroneamente. La nuova base d asta è stata è pari ad 122,44. Le quantità messe a gara sono 312 unità posologiche. 2. I contratti derivanti dalla gara in oggetto andranno a sostituire gli attuali contratti in essere derivanti dalla procedura Fornitura farmaci inclusi nel prontuario PHT, ai fini negoziata ex lettera b) comma secondo articolo 57 decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, per l affidamento delle specialità medicinali commercializzate in esclusiva o soggette a non sostituibilità prescrittiva per il periodo 01.01.2014-31.12.2015 indetta dall ASL ASTI. In merito al quesito 2: La presente per chiedere cortesemente un chiarimento in merito alla Gara europea per la fornitura di farmaci PHT (gara 04-2015): nel vostro disciplinare di gara al punto 16: per oneri per sicurezza da rischio specifico si intendono quelli per le attività svolte per far

fronte al presente appalto o la previsione di investimento in salute, sicurezza e ambiente? In caso potrebbe andar bene una cifra unica per tutti i lotti? Nel campo degli appalti pubblici occorre distinguere tra oneri di sicurezza per le interferenze che vanno quantificati nella misura predeterminata dalla stazione appaltante ed oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica. In particolare, per il calcolo degli oneri di sicurezza da rischio specifico si devono considerare a titolo esemplificativo le spese sostenute dalla società per il sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali, gestione della documentazione obbligatoria, Dispositivi di Sicurezza Individuale e dotazioni varie; l'importo dovrà essere specificato per singolo lotto e dovrà risultare congruo rispetto alla singola offerta economica presentata. In merito al quesito 3: In merito alla Gara europea per la fornitura di farmaci PHT (gara04-2015) a quanto indicato in oggetto con la presente Vi chiediamo cortesemente di farci sapere se la durata del contratto, dalla data della stipula della convenzione è corretta al 31.12.2015. La Convenzione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015. In merito al quesito 4: In riferimento al punto 4 cauzione provvisoria del disciplinare di gara, con la presente Vi chiediamo chiarimenti in merito alla modalità di reintegro dell'importo garantito in caso di escussione per applicazione di sanzione pecuniaria e precisamente se il reintegro deve essere ogni volta per il valore totale della cauzione oppure solo relativo all'importo escusso come previsto dall'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006?

Così come previsto all art. 4 del Disciplinare In caso di riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di provvedere all immediato reintegro dell importo garantito. A tale fine, il testo della cauzione dovrà risultare integrato con la seguente precisazione: In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara. Tutto quanto sopra determina che, in caso di escussione della cauzione per l importo pari all importo della sanzione pecuniaria comminata, la cauzione dovrà essere reintegrata per pari somma così da ripristinare l importo complessivo originario della cauzione. In merito al quesito 5: Si richiedono i seguenti chiarimenti: - Lotto 287 Tadalafil 20 mg (disfunzione erettile) Cialis 20 mg 12 cpr: si tratta di un prodotto ex-factory il cui prezzo massimo di cessione ospedaliera corrisponde ad Euro 79,99 a confezione (unit. 6,666). Chiediamo pertanto la modifica della base d asta da Euro 6,59091 a Euro 6,666. - Lotto 288 Tadalafil 20 mg (ipertensione polmonare) Adcirca 20 mg 56 cpr: si tratta di un prodotto ex-factory il cui prezzo massimo di cessione ospedaliera corrisponde ad Euro 468,34 a confezione (unit. 8,3632). Chiediamo pertanto la modifica della base d asta da Euro 8,36039 a Euro 8,3632. - Si rappresenta che è in corso di validità, con scadenza 31.12.2015, la procedura negoziata espletata dalla ASL di Asti per la fornitura biennale di farmaci del PHT, ai fini della distribuzione per conto nella Regione Piemonte. Alla luce di quanto sopra si chiede di specificare come si colloca all interno del panorama degli acquisti regionali la procedura bandita da codesto spettabile Ente. - Lotti nn. 19, 20, 21 e 22 principio attivo Atomoxetina: il farmaco Strattera nei dosaggi 18 mg, 25 mg, 40 mg e 60 mg è disponibile in confezioni da 7 e 28 capsule. Si chiede di indicare quali confezioni sono oggetto dei suddetti lotti. Con l occasione comunichiamo la recente commercializzazione del farmaco Strattera, nei dosaggi da 80 e 100 mg in confezioni da 14 e 28 capsule. E possibile in questa sede offrire i nuovi dosaggi? - Si conferma la base di gara.

- Si conferma la base di gara. - I contratti derivanti dalla gara in oggetto andranno a sostituire gli attuali contratti in essere derivanti dalla procedura Fornitura farmaci inclusi nel prontuario PHT, ai fini negoziata ex lettera b) comma secondo articolo 57 decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, per l affidamento delle specialità medicinali commercializzate in esclusiva o soggette a non sostituibilità prescrittiva per il periodo 01.01.2014-31.12.2015 indetta dall ASL ASTI. - Oggetto del lotto è la singola unità posologica, indipendentemente dal numero all interno del confezionamento. Si confermano i dosaggi indicati nei singoli lotti. In merito al quesito 6: Siamo a richiedere se il prezzo a base asta è vincolante e se è possibile nel caso offrire al prezzo pari alla base asta. E possibile offrire un prezzo uguale o inferiore alla base d asta. In merito al quesito 7: Nel Disciplinare di gara troviamo la seguente richiesta: "Il deposito cauzionale provvisorio dovrà espressamente garantire anche il pagamento, a favore della Stazione Appaltante, di un importo pari all 1% del valore del/i Lotto/i cui il concorrente partecipa, e comunque non superiore a 50.000 euro, quale sanzione pecuniaria di cui all art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90. In caso di riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di provvedere all immediato reintegro dell importo garantito. A tale fine, il testo della cauzione dovrà risultare integrato con la seguente precisazione: In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara. Abbiamo delle difficoltà con la nostra banca per il rilascio di una fidejussione "con reintegro automatico"; può essere sufficiente presentare una cauzione provvisoria per il valore del 2% dei lotti cui si partecipa per i quali è richiesta cauzione, maggiorata dell'1% del totale dei lotti cui si partecipa con tetto massimo di 50.000? (in questo caso non serve reintegro automatico, in quanto il valore della garanzia copre già anche l'eventuale "escussione della sanzione"

Si conferma purché si precisi nel corpo della fideiussione che la maggiorazione dell 1% del totale dei lotti con tetto massimo di 50.000 è a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006. In merito al quesito 7: In base alla determina AIFA del 02/12/2013 vi segnaliamo che a seguito della comunicazione fatta al RUP la specialità medicinale Ranolazina ha subito un aumento da 0.767 a 0.80733. Sui lotti 238-239-240 la base d'asta riportata fa riferimento ai vecchi prezzi. Offrendo quello attualmente in vigore, si è esclusi dalla gara? Si conferma la base di gara. Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Adriano LELI (firmato in originale)