Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

Documenti analoghi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 3082/2015. Anche chi non è proprietario del veicolo può chiedere il risarcimento danni in presenza d

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Cass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

/ ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Cass /2015. Insidia stradale. Nessun risarcimento per la caduta in una buca sulla strada di casa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Cass /2012. Liquidazione danno biologico - Applicabilità Tabelle Tribunale Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Nota spese: la riduzione deve essere motivata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. 4891/2015. E' la data sull'avviso di ricevimento della raccomandata che perfeziona la notifica

Cass /2013: L'iva va risarcita anche se l'auto non è stata ancora riparata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen

Cass /2011: il preavviso di fermo è impugnabile davanti al Giudice di Pace

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - SENTENZA (C.F. contro

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Cass. 7105/2016. Il disconoscimento di documento prodotto in copia deve essere motivato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA. F.S. - ricorrente - contro.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Cass /2013. Brecciolino sulla strada: responsabilità della società esecutrice dei lavori ex art c

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Cass /2017. Cane randagio: il Comune unico responsabile. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 23 Maggio :58

per l'annullamento, previa sospensiva

Cass. 9186/2018. Compensazione delle spese ammessa solo per gravi ed eccezionali motivi

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Cass.16700/2014: la sola presentazione della querela non sospende il giudizio civile.

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 14 settembre 2017 Pres Petitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale.

La quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essere opposta al creditore procedente solamente a condizione che abbia, ai

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

contro nei confronti di per l'annullamento

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 ORDINANZA

Cass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Nella specie il Tribunale, dopo una digressione circa l'applicabilità, nella specie, del D.M. n. 140 del 2012, non ha non ha giustificato la riduzione della liquidazione proposta dal difensore nella relativa nota, limitandosi alla generica affermazione secondo cui le spese di primo grado erano state «esattamente quantificate», in base alla natura della controversia, all'opera prestata dal professionista ed alla «assenza di questioni complesse sia processuali che di merito» (Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, sentenza 4 giugno 2015, n. 11615) REPUBBLICA ITALIANA 1 / 7

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <...> ha pronunciato la seguente: 2 / 7

sentenza Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. In relazione all'incidente stradale verificatosi in data 10 marzo 2009 tra la vettura di proprietà di O. R. e quella di proprietà di M. R. D.C., assicurata con la T.A. s.p.a., il Giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria della R., liquidando le spese di lite con riduzione rispetto alla nota depositata dal difensore. Appellata la pronuncia dalla R. in punto di liquidazione delle spese, il Tribunale di Napoli, con 3 / 7

sentenza del 29 aprile 2013, rigettava l'appello, confermava la decisione di primo grado e compensava le spese del giudizio di appello. 2. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre O. R., con atto affidato ad un unico articolato motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arte. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto fondato. 4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la pronuncia di primo grado in punto di spese, in tal modo violando le tariffe professionali applicabili racione temporis. 4.1. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (ordinanza 30 marzo 2011, n. 7293, sentenza 8 agosto 2013, n. 18906). 4 / 7

Nella specie il Tribunale, dopo una digressione circa l'applicabilità, nella specie, del D.M. n. 140 del 2012, non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto opportuna la riduzione della liquidazione proposta dal difensore nella relativa nota, limitandosi alla generica affermazione secondo cui le spese di primo grado erano state «esattamente quantificate», in base alla natura della controversia, all'opera prestata dal professionista ed alla «assenza di questioni complesse sia processuali che di merito». 5. Si chiede, pertanto, che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per essere accolto». La ricorrente non ha depositato memoria in relazione 2112 trascritta relazione. Il Collegio, deliberando sulla relazione nella camera di consiglio del 13 novembre 2014, ha disposto, con l'ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1321, che il ricorso venisse trattato nella pubblica udienza presso questa Sezione. Alla pubblica udienza del 17 aprile 2015 nessuno è comparso. 5 / 7

Motivi della decisione Ritiene il Collegio, a seguito della ulteriore discussione avvenuta in camera di consiglio, che la relazione debba essere integralmente condivisa, con conseguente accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione personale, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. 6 / 7

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. 7 / 7