Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite 15 Settembre 2015 Iolanda Pansardi, Maurizio Villani La recentissima decisione della Corte di Cassazione - Sezioni civili unite - Ordinanza del 21 luglio 2015 n. 15201, secondo cui il Comune è legittimato a impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario, in materia di classamento, ha stabilito la giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie e non dei giudici amministrativi. Ebbene tale decisione non può non destare attenzione perché stabilisce dei principi validi anche per la oramai nota vicenda degli estimi catastali a Lecce, dove il Comune e alcune associazioni hanno erroneamente adito il TAR di Lecce mentre il Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n. 1903 del 16 aprile 2014, aveva stabilito la competenza delle Commissioni tributarie. Ora la questione pende presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ma sicuramente saranno ribaditi i principi esposti (per un caso analogo) nella ordinanza in commento. Alla luce del dettato del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2, prevedente la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie concernenti - tra l altro - la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l attribuzione della rendita catastale, ed escluso che l inciso promosse dai singoli possessori sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione riconosciuta al suddetto giudice, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, la rendita o l atto di classamento siano impugnate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente. È quanto ha affermato la Suprema Corte, a Sezioni Unite con la Ordinanza n. 15201 del 21 luglio 2015 secondo cui il legislatore ha pertanto individuato in maniera oggettiva ed univoca il giudice tributario come il giudice al quale appartiene la giurisdizione sulle controversie concernenti (per quanto nella specie rileva) il classamento degli immobili e l attribuzione della rendita catastale. In una lettura letterale, logica, e sistematica nonché costituzionalmente orientata della norma in esame deve pertanto escludersi che l inciso promosse dai singoli possessori di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2 possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in materia. Ed infatti, se pur in passato la Suprema Corte aveva individuato nel Tar l organo competente a decidere sulle impugnazioni promosse da enti locali, in linea con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 675 del 2010 (che riconosce un interesse del Comune nelle controversie aventi ad oggetto il classamento ovvero la rendita catastale di un immobile, sia pure identificando nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione in proposito) nonché a n. 18565 del 2009 ed a Cass. n. 8845 del 2010 (che riconoscono anch esse la legittimazione del Comune a impugnare la rendita catastale attribuita ad un immobile) occorre evidenziare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità in materia è in rapida e continua evoluzione e, non senza esitazioni, comincia a mostrare la consapevolezza sia del fatto che il Comune in relazione al classamento ed alla rendita catastale è portatore di un proprio interesse ad agire sia del fatto

che l impugnazione dell atto di classamento ovvero della rendita catastale deve essere valutata nel medesimo processo ed in relazione a tutti i potenziali interessati. In particolare, la controversia concerne un contenzioso instaurato tra un Comune, l Amministrazione provinciale ed il servizio catasto della Provincia. Il Comune ha adito la Commissione Tributaria di 1 grado impugnando - nei confronti della Provincia Autonoma nonché del Servizio Catasto della Provincia e delle società proprietarie o concessionarie degli impianti per la produzione di energia elettrica siti nel Comune - la nuova rendita catastale attribuita ai beni facenti parte dell impianto idroelettrico del resistente e situati nel Comune medesimo, rendita peraltro adottata dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma dopo che il TRGA, adito dal Comune, aveva annullato la rendita precedente. In pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, la Provincia Autonoma ricorreva in Cassazione proponendo regolamento preventivo di giurisdizione; il P.G. ha concluso per l affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. In sostanza i dubbi nascono in quanto l articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992, che definisce l oggetto della giurisdizione tributaria, fa riferimento tra l altro a controversie promosse dai singoli possessori laddove invece le sezioni unite escludono che tale inciso possa far venire meno la competenza del giudice tributario quando a ricorrere sia un soggetto (in questo caso il comune) che pur non possedendo l immobile gode comunque della relativa legittimazione sostanziale. Ecco che, proseguono gli Ermellini, una lettura costituzionalmente orientata dell inciso promosse dai singoli possessori di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2 consente di affermare che esso non riveste nell economia della norma citata la funzione di delimitare la giurisdizione del giudice tributario (oltre che sul piano oggettivo) anche in riferimento al soggetto che adisce il giudice, nel senso che eventuali altri soggetti portatori di interesse ad una decisione giurisdizionale in materia non potrebbero adire alcun giudice ovvero potrebbero adire solo un giudice appartenente ad altra giurisdizione, giacché una diversa interpretazione del suddetto inciso si porrebbe infatti (nella prima delle due possibili opzioni ermeneutiche) in contrasto, come sopra evidenziato, col diritto di azione costituzionalmente presidiato e (nella seconda) con alcuni dei valori fondanti del giusto processo, tra i quali vanno annoverati la stabilità delle decisioni, la funzionalità del processo e, innanzitutto, l effettività della tutela giurisdizionale, che verrebbero di certo messi a repentaglio dalla concreta possibilità che sulla stessa questione intervengano decisioni contrastanti provenienti da giudici appartenenti alle diverse giurisdizioni alle quali il legislatore abbia (in ipotesi) riconosciuto la possibilità di conoscere del medesimo oggetto, con l effetto che, ad esempio, le decisioni sulla congruità della rendita potrebbero essere legittimamente più di una e quindi la rendita di un medesimo immobile potrebbe essere congrua per il giudice amministrativo adito dal Comune e non congrua per il giudice tributario adito dal possessore-contribuente, senza che peraltro, come già rilevato, risulti previsto alcun rimedio per un simile impasse. Alla luce di tali principi ne deriva la giurisdizione del giudice tributario. (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 21 luglio 2015, n. 15201) La recentissima decisione della Corte di Cassazione - Sezioni civili unite - Ordinanza del 21 luglio 2015 n. 15201, secondo cui il Comune è legittimato a impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario, in materia di classamento, ha stabilito la giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie e non dei giudici amministrativi. Ebbene tale decisione non può non destare attenzione perché stabilisce dei principi validi anche per la oramai nota vicenda degli estimi catastali a Lecce, dove il Comune e alcune associazioni hanno erroneamente adito il TAR di Lecce mentre il Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n. 1903 del 16 aprile 2014, aveva stabilito la competenza delle Commissioni tributarie. Ora la questione pende presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ma sicuramente saranno ribaditi i principi esposti

(per un caso analogo) nella ordinanza in commento. Alla luce del dettato del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2, prevedente la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie concernenti - tra l altro - la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l attribuzione della rendita catastale, ed escluso che l inciso promosse dai singoli possessori sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione riconosciuta al suddetto giudice, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, la rendita o l atto di classamento siano impugnate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente. È quanto ha affermato la Suprema Corte, a Sezioni Unite con la Ordinanza n. 15201 del 21 luglio 2015 secondo cui il legislatore ha pertanto individuato in maniera oggettiva ed univoca il giudice tributario come il giudice al quale appartiene la giurisdizione sulle controversie concernenti (per quanto nella specie rileva) il classamento degli immobili e l attribuzione della rendita catastale. In una lettura letterale, logica, e sistematica nonché costituzionalmente orientata della norma in esame deve pertanto escludersi che l inciso promosse dai singoli possessori di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2 possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in materia. Ed infatti, se pur in passato la Suprema Corte aveva individuato nel Tar l organo competente a decidere sulle impugnazioni promosse da enti locali, in linea con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 675 del 2010 (che riconosce un interesse del Comune nelle controversie aventi ad oggetto il classamento ovvero la rendita catastale di un immobile, sia pure identificando nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione in proposito) nonché a n. 18565 del 2009 ed a Cass. n. 8845 del 2010 (che riconoscono anch esse la legittimazione del Comune a impugnare la rendita catastale attribuita ad un immobile) occorre evidenziare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità in materia è in rapida e continua evoluzione e, non senza esitazioni, comincia a mostrare la consapevolezza sia del fatto che il Comune in relazione al classamento ed alla rendita catastale è portatore di un proprio interesse ad agire sia del fatto che l impugnazione dell atto di classamento ovvero della rendita catastale deve essere valutata nel medesimo processo ed in relazione a tutti i potenziali interessati. In particolare, la controversia concerne un contenzioso instaurato tra un Comune, l Amministrazione provinciale ed il servizio catasto della Provincia. Il Comune ha adito la Commissione Tributaria di 1 grado impugnando - nei confronti della Provincia Autonoma nonché del Servizio Catasto della Provincia e delle società proprietarie o concessionarie degli impianti per la produzione di energia elettrica siti nel Comune - la nuova rendita catastale attribuita ai beni facenti parte dell impianto idroelettrico del resistente e situati nel Comune medesimo, rendita peraltro adottata dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma dopo che il TRGA, adito dal Comune, aveva annullato la rendita precedente. In pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, la Provincia Autonoma ricorreva in Cassazione proponendo regolamento preventivo di giurisdizione; il P.G. ha concluso per l affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

In sostanza i dubbi nascono in quanto l articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992, che definisce l oggetto della giurisdizione tributaria, fa riferimento tra l altro a controversie promosse dai singoli possessori laddove invece le sezioni unite escludono che tale inciso possa far venire meno la competenza del giudice tributario quando a ricorrere sia un soggetto (in questo caso il comune) che pur non possedendo l immobile gode comunque della relativa legittimazione sostanziale. Ecco che, proseguono gli Ermellini, una lettura costituzionalmente orientata dell inciso promosse dai singoli possessori di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2 consente di affermare che esso non riveste nell economia della norma citata la funzione di delimitare la giurisdizione del giudice tributario (oltre che sul piano oggettivo) anche in riferimento al soggetto che adisce il giudice, nel senso che eventuali altri soggetti portatori di interesse ad una decisione giurisdizionale in materia non potrebbero adire alcun giudice ovvero potrebbero adire solo un giudice appartenente ad altra giurisdizione, giacché una diversa interpretazione del suddetto inciso si porrebbe infatti (nella prima delle due possibili opzioni ermeneutiche) in contrasto, come sopra evidenziato, col diritto di azione costituzionalmente presidiato e (nella seconda) con alcuni dei valori fondanti del giusto processo, tra i quali vanno annoverati la stabilità delle decisioni, la funzionalità del processo e, innanzitutto, l effettività della tutela giurisdizionale, che verrebbero di certo messi a repentaglio dalla concreta possibilità che sulla stessa questione intervengano decisioni contrastanti provenienti da giudici appartenenti alle diverse giurisdizioni alle quali il legislatore abbia (in ipotesi) riconosciuto la possibilità di conoscere del medesimo oggetto, con l effetto che, ad esempio, le decisioni sulla congruità della rendita potrebbero essere legittimamente più di una e quindi la rendita di un medesimo immobile potrebbe essere congrua per il giudice amministrativo adito dal Comune e non congrua per il giudice tributario adito dal possessore-contribuente, senza che peraltro, come già rilevato, risulti previsto alcun rimedio per un simile impasse. Alla luce di tali principi ne deriva la giurisdizione del giudice tributario. (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 21 luglio 2015, n. 15201) TAG: rendite catastali, diritto tributario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

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