REGOLAMENTO PER LA TENUTA E GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI ECONOMICI DELL ARSARP

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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA ARSARP Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 REGOLAMENTO PER LA TENUTA E GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI ECONOMICI DELL ARSARP

Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina l istituzione e la gestione di un Albo Fornitori Economici che l ARSARP, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, si riserva di utilizzare per l individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi. II Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Art. 2 Ambiti di applicazione L Albo dei Fornitori è utilizzato dall ARSARP nei seguenti casi: in base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, Servizi e Forniture per importi sotto la soglia comunitaria; negli altri casi previsti e consentiti dalla legge. Art. 3 Struttura dell Albo dei Fornitori L Albo è articolato in due sezioni: Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici; Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi. Nell ambito di ogni Sezione, l Albo si suddivide per Categorie e Classi Merceologiche, così come previsto nell allegato a) al presente Regolamento, Elenco categorie merceologiche. L Agenzia utilizza adeguate forme di pubblicità in caso di aggiornamento delle categorie e/o classi merceologiche secondo le proprie esigenze. Le classi merceologiche previste per l iscrizione all Albo potranno essere oggetto di ampliamenti, soppressioni, accorpamenti, scorpori e modificazioni nel corso del tempo. Sarà possibile presentare le richieste d iscrizione solo ed esclusivamente per le categorie risultanti nell elenco pubblicato dall Agenzia al momento dell invio dell istanza. Sarà comunque possibile nel corso del periodo di valenza dell iscrizione, qualora il soggetto ne abbia i requisiti necessari, chiedere la variazione del novero delle categorie a cui il soggetto stesso è iscritto, ad esempio mediante l iscrizione a categorie ulteriori o mediante l iscrizione a nuove categorie inserite. Art. 4 Requisiti di iscrizione Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dell iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione Europea; Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza; Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 231/2001; Art. 5 Modalità di iscrizione Gli operatori economici devono presentare domanda, utilizzando esclusivamente l apposito modello b) al presente Regolamento, scaricabile dal sito web dell Agenzia, indicando le classi merceologiche in cui intendono essere iscritti.

La domanda di iscrizione può essere presentata a mano o mezzo posta presso l Arsarp all indirizzo Via Giambattistavico n. 4, oppure mediante l invio telematico della domanda all indirizzo di Posta Elettronica Certificata arsarp@legalmail.it. Art. 6 Approvazione istanza di iscrizione Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti risultanti idonei verranno inseriti nell Albo Fornitori. Qualora la domanda sia incompleta, è facoltà dell Agenzia richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all istanza e/o ai documenti presentati. La mancata osservazione delle modalità e/o dei tempi indicati nella richiesta di integrazione e/o chiarimento, comporterà il rigetto dell istanza stessa e di conseguenza la mancata inscrizione all Albo. Tuttavia l Agenzia può accogliere in maniera parziale le domande pervenute, limitando l iscrizione ad alcune e/o a parte delle categorie richieste, qualora queste parti risultano complete. Nel caso in cui l Agenzia adotti un provvedimento di diniego, la relativa comunicazione contenente le motivazioni della mancata iscrizione verrà trasmessa alla casella di posta elettronica che il soggetto interessato ha indicato nella domanda di iscrizione. L approvazione dell istanza del soggetto richiedente l iscrizione all Albo, allo stesso modo, è assunta dall Agenzia che si impegna a comunicare l accoglimento della domanda all operatore candidato presso la casella di posta elettronica indicata nella domanda di iscrizione. Art. 7 Comunicazioni successive Gli operatori economici iscritti all Albo sono tenuti a comunicare all indirizzo di posta elettronica dell Agenzia qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell istanza d iscrizione. L intervenuto mutamento dei dati potrebbe anche comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata dall Albo laddove ricorrano le ipotesi stabilite. In particolare, i soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare all Agenzia: la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, ovvero; ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nell istanza d iscrizione, tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni solari, pena la sospensione del soggetto dall Albo. Art. 8 Durata dell iscrizione e aggiornamento L inserimento nell Albo attribuisce al soggetto l idoneità per la partecipazione alle procedure indette dall Agenzia. L iscrizione ha validità triennale e decorre dalla data di inserimento del soggetto economico nell Albo Fornitori. Tale iscrizione potrà essere rinnovata al termine del triennio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. In particolare le attestazioni, le informazioni e i dati forniti con l istanza di iscrizione dovranno essere rinnovati sulla base di una comunicazione ricevuta dall Agenzia. La stessa si riserva la facoltà di effettuare una verifica in qualsiasi momento concernente sia il possesso in fase d iscrizione, che il mantenimento per i fornitori già qualificati, dei requisiti di iscrizione, in modo particolare quelli relativi all art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Alla scadenza i soggetti iscritti saranno invitati a dichiarare la sussistenza dei requisiti validi per l iscrizione, pena la sospensione dall Albo.

Si provvederà alla cancellazione dei soggetti che non avranno risposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all invito o che non avranno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti. L Albo dei Fornitori è aperto e oggetto di aggiornamento dinamico e continuo. Art. 9 Cause di sospensione e cancellazione dall Albo Gli operatori economici, limitatamente all arco temporale su indicato all art 8, rimangono iscritti all'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall Albo è disposta d ufficio nei seguenti casi: Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4; Falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all Albo ai sensi dell art. 4; Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all art. 7; Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell esecuzione del contratto; L amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall Albo qualora l operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta. L Agenzia comunica l avvio del procedimento di cancellazione d ufficio all operatore economico tramite l invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L ARSARP decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L iscrizione all Albo dell operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento. L eventuale cancellazione comporterà l eliminazione da tutte le sezioni dell Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l operatore economico era stato iscritto. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell interessato. Art. 10 Modalità di affidamento Ogni qual volta si renderà necessario procedere all affidamento di un lavoro, servizio o fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, l Agenzia ai sensi dell art. 36 del D. Lgs. 50/2016, potrà utilizzare l elenco degli operatori economici iscritti all Albo Fornitori. I termini previsti per l espletamento dei lavori saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del Procedimento, anche su proposta del soggetto prescelto. Nello svolgimento del lavoro, del servizio o della fornitura l affidatario dovrà tenere conto delle norme che regolano l esecuzione dei contratti pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma, regolamento, disposizione di carattere statale o regionale in vigore al momento dell istituzione, collegata alla prestazione da svolgere. Il sub-affidamento è consentito ai sensi dell art. 105 del D. Lgs. 50/2016, entro i limiti e le condizioni stabilite dalla normativa nazionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 105.

Art. 11 Comunicazioni Le comunicazioni inerenti l Albo Fornitori saranno recapitate e ricevute utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo di posta elettronica indicata dal soggetto richiedente in fase di iscrizione. Tale recapito verrà utilizzato per le comunicazioni relative all Albo, le richieste dell offerta, le segnalazioni inerenti procedure di gara e qualsiasi comunicazione ad esse correlate. L Agenzia si ritiene sollevata da qualsiasi onere o responsabilità in ordine al mancato o errato recapito, soprattutto qualora il soggetto non indicasse un indirizzo PEC, ma un indirizzo di posta ordinaria o nel caso in cui il soggetto non procedesse all aggiornamento tempestivo del recapito mail in caso di modifica dello stesso. Art. 12 Pubblicità Il presente Regolamento sarà pubblicato integralmente sul sito web dell ARSARP all indirizzo http://www.arsarp.it/. Art. 13 Regime di modifica del Regolamento Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in legge o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all adozione del medesimo. In ogni caso, l Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell Albo, nel rispetto delle regole e dei principi di pubblicità, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell azione amministrativa. Sarà cura e onere dei soggetti iscritti all Albo visitare periodicamente il sito internet istituzionale dell ARSARP per prendere visione di eventuali aggiornamenti relativi al presente regolamento. Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali conferiti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza. La raccolta dei dati viene effettuata attraverso la registrazione dei dati forniti al momento della consegna della documentazione di gara, affidamento, contratto o di registrazione all Albo Fornitori, per procedere ad affidamenti che l Agenzia effettua per proprio conto. I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente al fine di istaurare rapporti contrattuali fra le parti e per le finalità relative al sistema di gestione dell Albo Fornitori. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali o elettronici o comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi. L interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs 196/2003. Art. 15 Norme di coordinamento Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. Art. 16 Entrata in vigore e pubblicità Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell ARSARP all indirizzo http://www.arsarp.it/.

Allegati al presente Regolamento: a) Elenco Categorie Merceologiche b) Domanda di iscrizione all Albo dei Fornitori dell ARSARP