COMUNE DI PRAMAGGIORE



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COMUNE DI PRAMAGGIORE PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO Per L Utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza per la sicurezza urbana Approvato con deliberazione C.C. n 17, del 05.10.2009

Art. 1 - Oggetto e campo d applicazione Il presente regolamento disciplina l esercizio della sorveglianza mediante l uso di videocamere nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Pramaggiore. Esso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Art. 2 - Scopo della videosorveglianza Le finalità che il Comune di Pramaggiore intende perseguire attraverso l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all Ente, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla Legge 07/03/1986 n. 65 sull ordinamento della Polizia Municipale/Locale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n. 196/2003 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. Essa è intesa segnatamente a: a) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini; b) Tutelare la sicurezza, il decoro, l igiene e l integrità degli immobili di proprietà o in gestione all amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc; Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole, il centro storico ed i punti nevralgici del territorio comunale. È esclusa la videosorveglianza di aree private. Art. 3 Caratteristiche dell impianto Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e telecamere connesse alla sala controllo posta presso l Ufficio della Polizia Locale, con porta accessibile esclusivamente dagli operatori di Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. I video sono collocati in apposito spazio non visibile all utenza. Art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati Il responsabile del servizio competente è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del

D.Lgs. 196/2003. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente provvedimento. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 7, del D.Lgs. n. 196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l Ufficio di Polizia Locale. Art. 5 - Nomina dell incaricato della gestione e del trattamento dei dati Il Responsabile designa per iscritto l incaricato del materiale trattamento dei dati nell ambito degli operatori di Polizia Locale. L operatore autorizzato è dotato di password personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l assoluta riservatezza. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzate e motivate, per iscritto, dal Responsabile del trattamento dei dati personali. Ad essi, oltre ad essere impartite idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati, verrà assegnata un ulteriore chiave di accesso di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e l assoluta riservatezza. Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs n. 169/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, le immagini vengono: a) trattate in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolte e registrate per le finalità di cui al precedente art. 2 e rese utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservate per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati secondo lo sviluppo del sistema. Le suddette deliberazioni sono soggette alle stesse formalità previste per il presente provvedimento. Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato, purché sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso l Ufficio di Polizia Locale, ai sensi dell art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, così come convertito dalla L.n.38/2009. Art. 7 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003; c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento individuato dal precedente art. 4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante. Art. 8 - Principi di pertinenza e di non eccedenza Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell ipotesi di cui al successivo art. 9, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei seguenti casi in seguito previsti. E vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Art. 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziale o di Polizia Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, l incaricato alla videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui ai precedenti artt. 6 e 7, l incaricato procederà agli ingrandimenti delle riprese delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico perseguito ed al salvataggio delle stesse. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l Autorità Giudiziaria. L apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini della Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui gli Organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. Art. 10 - Informazione al pubblico Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere per avvisare che è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all art. 2 del presente provvedimento. Tali cartelli sono conformi al Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29/04/2004. Art. 11 - Disposizioni finali Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ed al Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali approvato il 29/04/2004. Per quanto disposto dal presente Regolamento Comunale è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.