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COMUNE DI CANEVA (Provincia di Pordenone) BIBLIOTECA CIVICA REGOLAMENTO BIBLIOTECA TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITA DEL SERVIZIO Art. 1 (Funzioni) La Biblioteca Civica, istituita con Deliberazione Consiliare n.10 del 26.05.1971, rappresenta il centro informativo locale attraverso il quale il Comune di Caneva riconosce e si impegna ad attuare il diritto dei cittadini ad un libero accesso alla conoscenza al pensiero, alla cultura e all informazione al fine di contribuire alla crescita culturale ed allo sviluppo sociale della comunità. Il Comune di Caneva si impegna altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine fisico e culturale che si frappongono all esercizio di questo diritto garantendo ad ogni cittadino l accesso al servizio. Art. 2 (Simbolo e rappresentanza) La Biblioteca Civica compie i propri atti con dizione propria mentre assume a simbolo proprio quello del Comune di cui è organo. La Biblioteca Civica è rappresentata nei rapporti con i terzi dal Sindaco o da un suo delegato, fatta salva l adozione degli atti di natura gestionale, che competono al Responsabile del Servizio. Art. 3 (Principi ispiratori del servizio pubblico) La Biblioteca si configura come un pubblico servizio. L erogazione dei servizi della Biblioteca Civica deve essere ispirata ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. Art. 4 (Interventi ed attività) La Biblioteca Civica svolge un attività ordinaria di conservazione, gestione ed incremento della raccolta bibliografica ed un attività di promozione culturale attraverso la predisposizione di iniziative legate al mondo del libro, dell informazione e della cultura in genere. In particolare la Biblioteca, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di biblioteche, assolve ai seguenti compiti: Raccogliere, ordinare e predisporre per l uso pubblico libri, periodici, pubblicazioni e materiale documentario su qualsiasi supporto esso si presenti e quant altro costituisca elemento utile all informazione, alla documentazione e alla libera lettura; S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 1

provvedere alla raccolta e alla conservazione di documenti manoscritti, a stampa, o su altro supporto ed ogni altra testimonianza collegata alla storia e alla cultura del territorio comunale e alla comunità al fine di trasmettere e custodire la memoria storica locale; attivare il processo di educazione permanente di tutta la comunità per mezzo del servizio dell informazione, coordinandolo con quello scolastico; offrire ad ogni cittadino occasione di lettura, studio o ricerca, non solo per mezzo del patrimonio bibliografico, ma anche per il tramite di un assistenza bibliotecaria gratuita; promuovere, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, studi, ricerche, convegni e altre manifestazioni attinenti alla vita della comunità. Art. 5 (Dotazioni e mezzi) Per il raggiungimento dei fini di cui all art. 4, il Comune di Caneva assicura alla Biblioteca sede ed attrezzature idonee, personale qualificato ed i finanziamenti annui necessari al funzionamento e allo sviluppo del servizio. La sede, le raccolte bibliografiche, le attrezzature e tutti i sussidi culturali in dotazione appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Caneva. Art.6 (Commissione di Vigilanza) Ai sensi di quanto previsto dall art. 4 della L.R. 60/1976 all attività della Biblioteca Civica è preposta, una apposita Commissione di Vigilanza, nominata dalla Giunta. Tale Commissione, denominata Gruppo Cultura e Biblioteca, è così composta: - dal Sindaco o da un suo delegato; - da nr. 2 membri nominati dalla maggioranza; - da nr. 2 membri nominati dalla minoranza; - da nr. 1 membro rappresentante della Scuola; - da nr. 1 membro con funzioni di Presidente; - dal bibliotecario che ne fa parte di diritto, con funzioni di Segretario. L appartenenza al Gruppo Cultura e Biblioteca è una carica onorifica e pertanto del tutto gratuita. Il Presidente del Gruppo Cultura e Biblioteca è nominato dalla Giunta Comunale. I commissari che, senza giustificato motivo, siano stati assenti per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti. Il Gruppo Cultura e Biblioteca dura in carica per il periodo di carica dell Amministrazione Comunale che l ha nominato. I componenti possono essere rinominati. Art. 7 (Convocazione del Gruppo Cultura e Biblioteca) Il Gruppo Cultura e Biblioteca è convocato dal Sindaco o da un suo delegato o dal Presidente, ogni qualvolta sia reputato necessario o quando almeno tre membri ne facciano richiesta. Il Gruppo Cultura e Biblioteca deve essere comunque convocato una volta all anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne faccia richiesta. La convocazione deve essere fatta pervenire per iscritto ai componenti del Gruppo Cultura e Biblioteca almeno tre giorni prima della seduta. Le sedute del Gruppo Cultura e Biblioteca non sono valide se non intervengono almeno tre dei suoi componenti più il segretario. I verbali del Gruppo Cultura e Biblioteca sono redatti dal Responsabile della Biblioteca che assiste in qualità di Segretario e riportano i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente e dal Segretario, letti al Gruppo Cultura e Biblioteca e dallo stesso approvati nella seduta successiva. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 2

Art. 8 (Funzioni del Gruppo Cultura e Biblioteca) Il Gruppo Cultura e Biblioteca svolge funzione propositiva in ordine agli atti di indirizzo e programmazione dell attività della biblioteca, da sottoporre all approvazione del competente organo di governo dell Ente. In particolare può formulare proposte per: elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale della biblioteca determinare il piano di acquisti di materiale librario, periodici, mezzi audiovisivi ed altri sussidi didattico-educativi; mettere a punto le modalità di gestione della biblioteca (orario di apertura, acquisto arredi e attrezzature, istituzione nuovi servizi, modifiche regolamento) Al Gruppo Cultura e Biblioteca possono venire affidati particolari compiti di ricerca o indagine in materie inerenti all attività della biblioteca. Art. 9 (Forme di coordinamento) La Biblioteca Civica, al fine di ampliare e potenziare le proprie funzioni di informazione e documentazione, promuove forme di collegamento e di cooperazione con altre biblioteche, archivi, agenzie culturali, educative e documentarie, pubbliche e private. La Biblioteca Civica effettua la propria attività bibliografica e biblioteconomia in armonia con i programmi e gli indirizzi generali della Provincia per l attuazione del Sistema Bibliotecario Nazionale. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 3

TITOLO II PATRIMONIO, GESTIONE E BILANCIO Art. 10 (Patrimonio) Il patrimonio librario della Biblioteca Civica è assoggettato al regime del demanio pubblico. Gli arredi, le attrezzature e gli immobili della Biblioteca appartengono al patrimonio indisponibile del Comune. Il patrimonio della Biblioteca Civica è costituito da: libri e documenti, su qualsiasi supporto essi si presentino, costituenti le raccolte della Biblioteca all atto della emanazione del presente Regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per acquisto, scambio, dono; tutto il materiale è registrato in appositi inventari gestiti in maniera informatica, e dei quali è prevista la stampa a fine anno. Cataloghi, archivi bibliografici, banche dati; Attrezzature, macchine d ufficio, arredi; immobili, anche se periferici, da destinare a deposito. Tutto il materiale librario di proprietà della Biblioteca Civica deve portare impresso sul verso del frontespizio e sull ultima pagina lo stemma del Comune. Sono esclusi dal patrimonio i quotidiani in dotazione alla Biblioteca, che non saranno inventariati e che verranno conservati per il periodo di un anno. Dopo tale periodo verranno d ufficio inviati al macero. Non rientrano altresì nel patrimonio della Biblioteca riviste di scarso valore documentario, materiale informativo e opuscoli di varia natura, la cui conservazione non risulti utile alla crescita della raccolta. E compito del responsabile della Biblioteca individuare di volta in volta il materiale da eliminare e procedere allo scarto d ufficio. Art. 11 (Incremento delle raccolte) Le raccolte possono essere incrementate tramite acquisti, doni o scambi. La scelta del materiale e l incremento del patrimonio è affidata al Responsabile della Biblioteca, nel rispetto delle indicazioni dei programmi e dei piani definiti dal Comune. Art. 12 (Donazioni e lasciti) Per quanto riguarda l accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteca Civica, provvede il Comune, ai sensi di legge, sentito il parere del Responsabile della Biblioteca. Per le donazioni di singole opere o comunque non costituenti un fondo omogeneo, provvede direttamente il Responsabile della Biblioteca. Somme di denaro, donate a vario titolo alla Biblioteca, dovranno essere utilizzate esclusivamente per l attività della Biblioteca stessa. Art. 13 (Conservazione) Per quanto riguarda la corretta conservazione del materiale documentario posseduto, la Biblioteca Civica è tenuta a periodici interventi di pulizia e spolveratura, controllo e verifica dello stato delle raccolte. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 4

Art.14 (Revisioni) Viene effettuata annualmente, sulla scorta degli inventari, la revisione delle raccolte librarie e documentarie, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca. A seguito della revisione verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Responsabile della Biblioteca e conservato agli atti in Biblioteca. In occasione della revisione può essere proposto lo scarto del materiale librario e non ormai superato. Le mancanze riscontrate e gli scarti vengono annotati nel registro cronologico d ingresso, negli inventari e nei cataloghi. Art. 15 (Scarto) Il materiale documentario non avente carattere di pregio o rarità e per il quale si possa escludere qualsiasi utilizzo di natura storica, qualora presenti uno stato di degrado fisico o di superamento delle informazioni in esso riportate e la cui conservazione non risulti utile alla crescita della raccolta, sarà segnalato dal Responsabile della Biblioteca in apposita lista e, con atto di sdemanializzazione della Giunta Comunale, scaricato dall inventario della Biblioteca e inviato al macero. Sono esclusi dall applicazione del presente articolo tutti i beni di natura archivistica eventualmente posseduti dalla Biblioteca, o di cui questa venga in possesso, per i quali si rimanda alla normativa specifica disciplinante la materia. Art. 16 (Risorse finanziarie) Il Piano Esecutivo di Gestione può prevedere specifici capitoli di entrata e di uscita relativi alle attività da sostenersi da parte della Biblioteca Civica. I capitoli di uscita coprono anche le spese per la gestione della Biblioteca e per l acquisto di materiale librario. Art.17 (Relazione di Bilancio e conto consuntivo) Il Responsabile della Biblioteca Civica predispone, una relazione programmatica in vista della formazione del Bilancio preventivo del Comune. In essa devono essere indicati gli obiettivi del Servizio, in termini di attività ordinaria e di progetti speciali, le risorse necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, gli strumenti di verifica dei risultati. Art.18 (Personale della Biblioteca) Nella pianta organica del Comune è determinata la dotazione del personale della Biblioteca Civica composta dal necessario numero di unità indispensabili al buon funzionamento del servizio. La responsabilità della Biblioteca è affidata a personale in possesso di una adeguata formazione professionale per lo svolgimento delle funzioni allo stesso assegnate nel rispetto di quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti, dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento, il quale assume la qualifica di Bibliotecario o di Assistente di Biblioteca. Le modalità di accesso ai posti sono quelle determinate dall ordinamento degli uffici e dei servizi e da quello per l accesso ai concorsi pubblici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Art. 19 (Compiti del bibliotecario) Il bibliotecario, che a tutti gli effetti rappresenta la Biblioteca, deve: 1. assicurare l ordinata conservazione del patrimonio della Biblioteca, di cui è consegnatario; S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 5

2. curare l organizzazione bibliotecnica e bibliografica della Biblioteca; 3. mantenere attivi i rapporti con altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario, con la biblioteca centro del servizio stesso, con l ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari; 4. provvedere all acquisto di materiale bibliografico e dei sussidi didattico-educativi; 5. aggiornare la propria preparazione tecnico-professionale anche partecipando a convegni e congressi specifici, ad eventuali corsi di aggiornamento e seguendo l'attività delle associazioni di categoria; 6. favorire gli apporti di enti, associazioni, gruppi di studiosi in grado di fornire concrete prestazioni di animazione culturale e di vivificazione di speciali settori bibliografici; 7. dare esecuzione delle deliberazioni dell amministrazione dell Ente Comunale. Art.20 (Gestione biblioteconomica) Per il trattamento del materiale bibliografico e documentario acquisito, in riferimento alla descrizione, catalogazione, conservazione, organizzazione e fruizione, la Biblioteca Civica adotta e segue gli standard della tecnica biblioteconomica e documentaristica, tenendo conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia. Art.21 (Servizi automatizzati) Ove i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale sono sostituiti dagli stampati forniti dagli elaboratori, purché siano completi di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti e vengano periodicamente rilegati a volume. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 6

TITOLO III I SERVIZI AL PUBBLICO Art. 22 (Accesso alla Biblioteca) L accesso alla Biblioteca Civica è libero e gratuito. Gli spazi ed i servizi nei quali si articola la Biblioteca si differenziano sulla base della destinazione all utenza (adulti, ragazzi) e della tipologia del materiale documentario (monografie, periodici). L accesso alla Biblioteca e l uso dei suoi servizi deve avvenire con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. Il responsabile della Biblioteca ha l obbligo di: far allontanare dalla sede le persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto, chi fuma e chi introduce cibi e bevande; escludere o limitare l accesso a sale o locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità del servizio. Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti e, nei casi più gravi, deve essere presentata all Amministrazione Comunale, da parte del Responsabile del Servizio, una relazione scritta sui provvedimenti adottati. I bambini e i ragazzi minori di 18 anni frequentano la Biblioteca Civica sotto la responsabilità dei genitori o dei tutori legali.. Art. 23 (Orario di apertura al pubblico) I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca Civica per l accesso ai servizi sono fissati dalla Giunta Comunale. L apertura è articolata nelle fasce di orario che consentono ad ogni categoria di cittadini l utilizzo dei servizi. L orario di apertura è portato a conoscenza del pubblico mediante avviso esposto all ingresso della Biblioteca. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al pubblico mediante avviso. Art.24 (Chiusura) La Biblioteca rimane chiusa al pubblico durante i periodici interventi di pulizia e spolveratura, controllo e verifica dello stato delle raccolte; in occasione della revisione annuale delle raccolte; in caso di assenza del Responsabile della Biblioteca, se autorizzata del Responsabile del Servizio. Art. 25 (Consultazione in sede) La consultazione e la lettura in sede dei volumi e delle pubblicazioni possedute dalla Biblioteca sono libere e gratuite, così come la consultazione dei cataloghi inerenti il materiale bibliografico e documentario. Sono esclusi dalla consultazione i materiali non ancora inventariati, bollati e numerati. Provvedimenti motivati del Responsabile del Servizio possono escludere temporaneamente singole opere dal prestito e dalla consultazione, o consentirla solo a particolari condizioni di vigilanza. Art. 26 (Servizio di prestito a domicilio) Tutti i cittadini possono ottenere in prestito a domicilio il materiale librario e documentario della Biblioteca Civica e quello proveniente dal prestito interbibliotecario. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 7

Il prestito a domicilio è un servizio individuale, assicurato a tutti i cittadini di ogni età, domiciliati o residenti nel Comune o che vi si rechino abitualmente. Il servizio di prestito a domicilio di libri e materiale documentario posseduti dalla Biblioteca Civica è autorizzato previa iscrizione al prestito, presentando un documento di identità personale. Per i bambini e i ragazzi minori di 18 anni, l iscrizione deve essere autorizzata dai genitori che sono responsabili dei prestiti a domicilio e del comportamento dei propri figli in Biblioteca. Il Responsabile della Biblioteca ha la facoltà di escludere dal prestito a domicilio materiale avente carattere di pregio o rarità o di cui si necessita una presenza costante in biblioteca, per una buona funzionalità della raccolta. Sono altresì esclusi dal prestito tutti i documenti di natura archivistica eventualmente presenti o dei quali la Biblioteca possa entrare in possesso, per i quali si rimanda alla specifica normativa disciplinante la materia. Sono esclusi anche i materiali non ancora inventariati, bollati e numerati. Agli iscritti al prestito viene consegnata una tessera personale da presentare ogni qualvolta intendano prendere in prestito a domicilio i libri e i documenti della Biblioteca. In caso di smarrimento o sottrazione della tessera personale, l interessato deve darne immediata segnalazione agli uffici della Biblioteca. Il rilascio di una copia della tessera di iscrizione è subordinato al pagamento della somma di 3. I bambini e i ragazzi fino a 14 anni possono chiedere che la loro tessera personale sia conservata presso la Biblioteca Civica a cura del Responsabile della stessa. E vietato nel modo più assoluto trasmettere a terzi i libri ottenuti in prestito. Art. 27 (Trattamento dei dati) Il trattamento dei dati personali degli utenti, acquisiti al momento dell iscrizione al prestito, sarà attuato nel rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 e successive modificazioni. Art. 28 (Condizioni e modalità del prestito) Il prestito a domicilio deve rispettare le seguenti condizioni: a) Non possono essere prese in prestito più di tre opere contemporaneamente; in casi eccezionali, a insindacabile giudizio del Responsabile della Biblioteca, tale numero può essere elevato fino a cinque; b) Il prestito ha la durata massima di 30 giorni ed è rinnovabile per un uguale periodo, a meno che l opera non sia stata nel frattempo richiesta da un altro utente. Oltre i 60 giorni, il materiale deve essere comunque restituito alla biblioteca e rimanere in sede per tre giorni, trascorsi i quali si può procedere ad una nuova richiesta di prestito. In casi di particolare urgenza può essere richiesta la restituzione anticipata del materiale il cui prestito sia stato rinnovato. c) Qualora il materiale prestato non venga restituito entro i termini stabiliti, verrà spedito a casa, con tassa a carico del destinatario un avviso di sollecito; se dopo il primo sollecito l utente non provvede alla restituzione di quanto richiesto,l Amministrazione invierà un secondo sollecito. La mancata restituzione del materiale dopo il secondo sollecito comporterà l esclusione del prestito fino a che l utente non provvederà alla restituzione o al rimborso, nella misura del valore inventariale, del materiale avuto in prestito. Non ottemperando a queste disposizioni, l esclusione dal prestito diventerà definitiva. d) Lo smarrimento o il danneggiamento delle opere avute in prestito comporta l obbligo di riacquisto delle stesse o del loro rimborso, nel caso le stesse non fossero più in commercio. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 8

Art. 29 (Prestito interbibliotecario) La Biblioteca Civica svolge un regolare servizio di prestito con le altre biblioteche che adottino il servizio di prestito interbibliotecario. La durata del prestito interbibliotecario è di 30 giorni e non è rinnovabile. L eventuale pagamento delle spese di spedizione del materiale inviato in prestito interbibliotecario sarà regolato da rapporti di reciprocità; tali spese saranno comunque a carico dell utente. Art. 30 (Servizi a pagamento) I servizi forniti dalla Biblioteca Civica sono gratuiti quando non comportino costi diretti per singola prestazione. Sono a pagamento, con tariffa stabilita dall Amministrazione Comunale, le riproduzioni con qualsiasi mezzo eseguite, di materiale documentario posseduto dalle strutture del servizio e le copie su supporto informatico. In applicazione delle vigenti disposizioni, non è consentita la riproduzione di un testo in misura superiore al 15% del numero di pagine di cui si compone. L introduzione di nuovi servizi a pagamento e la determinazione delle relative tariffe sarà disposta dalla Giunta comunale. Il Responsabile della Biblioteca rilascia regolare ricevuta per le somme riscosse. Art.31 (Utilizzo dei locali della Biblioteca Civica per altre attività) L uso dei locali della Biblioteca Civica per attività culturali e sociali promosse da altre istituzioni o associazioni deve essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento della Biblioteca e non danneggiarne materiali ed attrezzature e deve essere autorizzato dal Responsabile della Biblioteca. L eventuale utilizzo dei locali per attività non patrocinate dall Ente prevede il pagamento di un canone d affitto secondo quanto stabilito dalle tariffe vigenti per l utilizzo di locali ed impianti di uso pubblico. Art. 32 (Proposte, suggerimenti, reclami) L utente può sottoporre al Responsabile proposte intese a migliorare le prestazioni del Servizio. L utente può proporre l acquisto di materiale documentario dandone gli estremi nell apposito registro presente in Biblioteca. L utente può avanzare critiche e inoltrare reclami in ordine alla conduzione della Biblioteca, inoltrando all Amministrazione una lettera firmata alla quale verrà data risposta, secondo quanto previsto dal regolamento per l accesso agli atti amministrativi, entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo dell Ente, dal Responsabile del Servizio. Art. 33 (Abrogazione precedente Regolamento) Il presente Regolamento di Biblioteca, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 18 del 05.04.2002 sostituisce a tutti gli effetti, sin dalla sua entrata in vigore, i precedenti Statuto e Regolamento, approvati con deliberazione consiliare nr. 10 del 26.05.1971, che si intendono pertanto interamente abrogati ed è reso pubblico mediante affissione nei locali della Biblioteca. Il presente regolamento entrerà in funzione dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 9

Art. 34 (Norme transitorie e finali) Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti, in materia biblioteconomica, a livello nazionale e regionale. Per quanto riguarda la Commissione di vigilanza, denominata Gruppo Cultura e Biblioteca, si dà atto che fino alla sua nomina sarà sostituito dall attuale Gruppo di lavoro Cultura e Biblioteca. S:\D.Lgs 33-2013\Sito Ente\A Disposizione generali\2 Atti generali\doc\regolamento BIBLIOTECA.doc 10