Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en)

GSC.TFUK. Bruxelles, 22 marzo 2019 (OR. en) EUCO XT 20006/19 BXT 26. ATTI GIURIDICI Oggetto:

GSC.TFUK. Consiglio europeo Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en) EUCO XT 20013/19 BXT 38. ATTI GIURIDICI Oggetto:

GSC.TFUK. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 gennaio 2019 (OR. en) XT 21106/18. Fascicolo interistituzionale: 2018/0426 (NLE) BXT 125

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

5305/10 DT/ff DG H 2 B

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

ECOMP.2.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Iskra Mihaylova A8-0021/2019

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

GSC.TFUK. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 ottobre 2019 (OR. en) XT 21105/3/18 REV 3. Fascicolo interistituzionale: 2018/0427 (NLE) BXT 124

PUBLIC. Bruxeles,2giugno2014 (OR.en) CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA. 9827/14 Fascicolointeristituzionale: 2014/0086(NLE) LIMITE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 25 luglio 2017.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 dicembre 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2017 (OR. en)

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Klaus Buchner A8-0071/2019

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 103 I. Legislazione. Atti legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 aprile 2019.

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE AZIONE PER IL CLIMA

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

JAI.1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 aprile 2019 (OR. en) 2018/0390 (COD) PE-CONS 71/19 VISA 49 COMIX 136 PREP-BXT 77 CODEC 572

GSC.TFUK. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en) XT 21105/2/18 REV 2. Fascicolo interistituzionale: 2018/0427 (NLE) BXT 124

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 3 settembre 2018.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

GSC.TFUK. Bruxelles, 9 gennaio 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Fascicolo interistituzionale: 2018/0427 (NLE) BXT 124

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 maggio 2016 (OR. en)

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

EXPORT DAY : Brexit Vercelli, 18 marzo Davide Aimar

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 febbraio 2017 (OR. en)

A8-0063/16. Emendamento 16 Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

XT 21014/19 1 UKTF. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) XT 21014/19 BXT 15 CO EUR-PREP 10. NOTA Segretariato generale del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 aprile 2017 (OR. en)

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

15781/17 DT/ff DGC 2B. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 febbraio 2018 (OR. en) 15781/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0032 (NLE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 179 I. Legislazione. Atti non legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 3 luglio 2019.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONI (2014/737/UE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 dicembre 2017 (OR. en)

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.4.2019 COM(2019) 194 final 2019/0097 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

RELAZIONE Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Conformemente a detta disposizione l'unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso (di seguito "accordo di recesso") tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'unione. Il 5 dicembre 2018 la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2018) 833) e la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2018) 834). L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 che autorizza la firma dell'accordo di recesso 1 e ha trasmesso al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di recesso. L'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 66 I del 19 febbraio 2019 fissa la data di entrata in vigore al 30 marzo 2019. Il governo del Regno Unito non ha tuttavia ottenuto in parlamento il sostegno necessario per procedere alla firma e alla ratifica dell'accordo di recesso. In uno scambio di lettere datato 14 gennaio 2019 il presidente Tusk e il presidente Juncker hanno dato alla prima ministra May ulteriori rassicurazioni per il Regno Unito. A seguito dell'incontro del 20 febbraio 2019 tra il presidente Juncker e la prima ministra May sono riprese le discussioni, con un'intensificazione su tre filoni: eventuali garanzie sulla soluzione "di salvaguardia" che ne sottolineino ancora una volta la temporaneità e offrano a entrambe le parti adeguata certezza del diritto; procedura che Commissione europea e Regno Unito applicheranno per definire nei particolari il ruolo futuro delle possibili modalità alternative sostitutive della soluzione "di salvaguardia"; possibili margini per aggiunte o modifiche della dichiarazione politica. Le discussioni tra i negoziatori della Commissione e quelli del Regno Unito sono proseguite tra il 21 febbraio e il 10 marzo 2019, sfociando l'11 marzo 2019 nell'accordo tra la prima ministra May e il presidente della Commissione europea Juncker sullo strumento relativo all'accordo di recesso e sulla dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica. Il Consiglio europeo ha approvato i due testi il 21 marzo 2019. Il 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato al Consiglio europeo una richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. D'intesa con il Regno Unito il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il termine al 22 maggio 2019, a condizione che la 1 Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, pag. 1). Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1. IT 1 IT

Camera dei comuni approvasse l'accordo di recesso 2. Il 5 aprile 2019 il Regno Unito ha presentato al Consiglio europeo un'ulteriore richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha deciso, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare ulteriormente il termine al 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha ricordato che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso potrà entrare in vigore a una data anteriore se le parti avranno completato le rispettive procedure di ratifica prima del 31 ottobre 2019. Il recesso dovrebbe quindi aver luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica o, se anteriore, il 1 o novembre 2019. A norma del suo articolo 2, secondo comma, la decisione cesserà di applicarsi il 31 maggio 2019 se il Regno Unito non avrà tenuto le elezioni del Parlamento europeo in ottemperanza all'applicabile diritto dell'unione e non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019. Occorre pertanto allineare la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso alla citata decisione del Consiglio europeo. D'intesa con il Regno Unito l'accordo di recesso ha subito tre adattamenti: nel preambolo, ultimo punto, i termini "dopo il 29 marzo 2019" sono sostituiti da "dopo l'entrata in vigore del presente accordo"; - all'articolo 185, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il presente accordo entra in vigore alla prima delle date seguenti: (a) il giorno dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, purché prima di tale data il depositario del presente accordo abbia ricevuto dall'unione e dal Regno Unito la notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne; (b) il primo giorno del mese che segue il ricevimento, presso il depositario del presente accordo, dell'ultima delle notifiche scritte di cui alla lettera a). Il presente accordo non entra in vigore se prima che scada il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, il depositario del presente accordo non ha ricevuto le notifiche scritte di cui alla lettera a)."; - all'articolo 2 del protocollo su Gibilterra, i termini "prima del 30 marzo 2019" sono sostituiti da "prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso". Occorre pertanto modificare la decisione (UE) 2019/274 per sostituire il testo dell'accordo di recesso ad essa accluso con il testo adattato nei tre punti indicati. Di conseguenza i rimandi della proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di recesso (COM(2018) 834) s'intendono fatti all'accordo di recesso adattato in base alla decisione (UE) del Consiglio europeo dell'11 aprile 2019. 2 Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1). IT 2 IT

2019/0097 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 50, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") a norma dell'articolo 50 del trattato sull'unione europea ("TUE"), che si applica all'euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. (2) Conformemente all'articolo 50 TUE l'unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'unione ("accordo di recesso"). (3) L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 1 relativa alla firma dell'accordo di recesso 2. (4) Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato lo strumento relativo all'accordo di recesso e la dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica, che la prima ministra May e il presidente della Commissione europea Juncker avevano concordato l'11 marzo 2019. (5) Con decisione (UE) 2019/476 3 il Consiglio europeo ha stabilito, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE al 22 maggio 1 2 Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, pag. 1). Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1. IT 3 IT

2019 qualora la Camera dei comuni avesse approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019, ovvero al 12 aprile 2019 in caso contrario. La Camera dei comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. (6) Il 5 aprile 2019 il Regno Unito ha presentato al Consiglio europeo un'ulteriore richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. L'11 aprile 2019, con decisione (UE) 2019 4+, il Consiglio europeo ha deciso, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare ulteriormente il termine al 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha ricordato che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso potrà entrare in vigore a una data anteriore se le parti avranno completato le rispettive procedure di ratifica prima del 31 ottobre 2019. Il recesso dovrebbe quindi aver luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica o, se anteriore, il 1 o novembre 2019. A norma del suo articolo 2, secondo comma, la decisione cesserà di applicarsi il 31 maggio 2019 se il Regno Unito non avrà tenuto le elezioni del Parlamento europeo in ottemperanza all'applicabile diritto dell'unione e non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019. (7) È risultato pertanto necessario adattare la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso in considerazione del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito. (8) D'intesa con il Regno Unito, l'11 aprile 2019 sono stati introdotti nell'accordo di recesso i tre adattamenti seguenti: nel preambolo, ultimo punto, i termini "dopo il 29 marzo 2019" sono sostituiti da "dopo l'entrata in vigore del presente accordo"; all'articolo 185, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il presente accordo entra in vigore alla prima delle date seguenti: (a) il giorno dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, purché prima di tale data il depositario del presente accordo abbia ricevuto dall'unione e dal Regno Unito la notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne; (b) il primo giorno del mese che segue il ricevimento, presso il depositario del presente accordo, dell'ultima delle notifiche scritte di cui alla lettera a). Il presente accordo non entra in vigore se prima che scada il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, il depositario del presente accordo non ha ricevuto le notifiche scritte di cui alla lettera a)."; 3 4 + Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1). Decisione (UE) 2019/... del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L del..., pag....). GU: inserire data di adozione e numero di serie del documento XT [inserire numero prima di archiviare] e completare la corrispondente nota in calce. IT 4 IT

all'articolo 2 del protocollo su Gibilterra, i termini "prima del 30 marzo 2019" sono sostituiti da "prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso". (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/274. (10) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'unione e della Comunità europea dell'energia atomica, la firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica quale adattato, con riserva della sua conclusione. Il testo dell'accordo adattato è accluso alla presente decisione.". Articolo 2 Il testo dell'accordo accluso alla decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal testo dell'accordo adattato accluso alla presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 5 IT