CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CENTEMERO, RUSSO, BRUNETTA, GELMINI, ROMELE

Documenti analoghi
PROPOSTA DI LEGGE DELL UNIONE DELLE PROVINCE D ITALIA

Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Principi)

CONTRIBUTO UPI DELEGA PER L INDIVIDUAZIONE DELLE

Delega al Governo per l istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province, il riordino dell amministrazione periferica dello

CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA. Norme di interesse

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

EMENDAMENTI. Disegno di Legge. Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni A.S. 1212

PROVINCE, CITTA METROPOLITANE E COMUNI. Francesca Rosa

ORDINE DEL GIORNO NO ALL ITALIA SENZA LE PROVINCE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Riformare le istituzioni locali: le cifre reali di un percorso

ORDINE DEL GIORNO BOZZA

Art Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra Sopprimere l articolo.

Corso sulla Città metropolitana. docente: arch. Andrea Pasetti

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

IL RIORDINO DELLE PROVINCE. Presidenza del Consiglio Provinciale

Disposizioni transitorie

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLE PROVINCE DOPO LA MANCATA CONVERSIONE DEL D.L 188/2012 DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA

DOCUMENTO ACCORPAMENTO PROVINCE, FUNZIONI DI AREA VASTA, CITTA METROPOLITANE, ENTI INTERMEDI E UFFICI STATALI PERIFERICI. Roma, 16 luglio 2012

Delega al Governo per l istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province, il riordino dell amministrazione periferica dello

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

MEMORIA PROVINCE:

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI TITOLO IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Città di Torino Servizio Centrale Consiglio Comunale Settore Processo Deliberativo Centro di Documentazione

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ;

IL FEDERALISMO DEMANIALE

Selezioni Interne - Progressioni Verticali Integrazione Banca dati Quiz Profilo: Istruttore Amministrativo

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE. Delega al Governo per la individuazione e l allocazione delle funzioni fondamentali. Relazione illustrativa

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

Parere. Sullo schema di

dall ordinamento dell Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) identica

Riformare le istituzioni locali: le cifre reali di un percorso

Riforma Camere di Commercio: Riunione Giunta camerale del

AS Scheda di valutazione dei principali emendamenti Upi presentati dai vari gruppi politici

ALLEGATOA alla Dgr n del 21 settembre 2016 pag. 1/8

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 303, S.O. n. 224) Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37)

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2017, N. 8

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (BERSANI) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LE PROVINCE NELLA RIFORMA DELL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI * di Angelo Baldan ** (16 luglio 2017)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI, BRUNO, BIANCONI, SCANDROGLIO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DOSSIER LE PROVINCE ALLO SPECCHIO LE FUNZIONI, I BILANCI, I COSTI. LE PROPOSTE DELL UPI PER RAZIONALIZZARE IL SISTEMA

DELIBERAZIONE N. 45/13 DEL

Capitolo XI REGIONI ED ENTI LOCALI

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

DELIBERAZIONE N XI / 961 Seduta del 11/12/2018

DISEGNO DI LEGGE (PADOAN)

LE PROVINCE ITALIANE: FUNZIONI, RISORSE, TERRITORIO

IL RIPARTO DELLE FUNZIONI E L ASSETTO DEI POTERI LOCALI

ORDINE DEL GIORNO PER UNA VERA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI DI AREA VASTA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42 DELIBERAZIONE 10 ottobre 2011, n. 850

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ;

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno Serie generale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d Italia

TESTO DEGLI EMENDAMENTI

DL. N.229 DEL : DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Riordino delle Province e Istituzione delle Città Metropolitane

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Risoluzione della Conferenza dei Presidenti dell Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome approvata martedì 14 giugno 2005

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

Oggetto: decreto legge 06 luglio 2012 n 95 convertito nella legge 07 agosto 2012 n 135 (c.d. spending review).

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 518

SPENDING REVIEW. Province-Unione dei Comuni-Città Metropolitane

COMMISSIONE DI STUDIO PER L ORDINAMENTO

Prot. int. n. 2014/ Tit. 2 Cl. 2 Fasc. 2014/2. Decreto n. 53 del 20 novembre 2014

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALLEGATO A DGR nr. 450 del 10 aprile 2018

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 giugno 2011 (v. stampato Camera n. 4434)

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE. Estensore BELLI ANNA MARIA

INTESA QUADRO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE I PRESIDENTI DELLE PROVINCE PIEMONTESI IL SINDACO DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 5 aprile 2013

Delibera della Giunta Regionale n. 839 del 28/12/2017

Disegno di legge. gi/ddl_funzioni_eell_19/11/2998

Istituzioni di diritto pubblico

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI

ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. IL CONSIGLIO REGIONALE.

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1854 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CENTEMERO, RUSSO, BRUNETTA, GELMINI, ROMELE Disposizioni transitorie in materia di province e di città metropolitane Presentata il 26 novembre 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! Il tema dell abolizione e, comunque, del riordino delle province, nonostante l ampio dibattito e il consenso pressoché unanime (almeno sulla carta) di diverse forze politiche, è stato fino ad ora affrontato in maniera pressoché inefficace e inconcludente. È giunto il momento di offrire agli elettori, agli organi politici delle province, agli amministratori, ai dipendenti delle stesse, una risposta chiara e un quadro definito in merito al futuro di questi enti territoriali ormai da tempo «protagonisti» del dibattito politico italiano. Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 227 del 2013, ha sostanzialmente bocciato l intero impianto di riordino delle province voluto dal Governo Monti, ribadendo il contrasto con la Costituzione di decreti-legge per realizzare una riforma organica e di sistema. In attesa dell approvazione di una legge costituzionale in merito, unica fonte in grado di abolire in via definitiva le province, bisogna agire per percorrere concretamente la strada del cambiamento istituzionale attraverso la riforma organica della rappresentanza locale e per garantire il conseguimento dei risparmi derivanti dal processo di riorganizzazione dell amministrazione periferica dello Stato. Per questo bisogna innanzitutto bloccare il rinnovo degli organi che si terrà nelle prossime elezioni amministrative della primavera del 2014, e commissariare fino al 31 dicembre 2014, attraverso l approvazione della presente proposta di legge ordinaria, le province in cui, in una data compresa tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi attualmente in carica.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1854 È necessario altresì che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, entro tre mesi dall entrata in vigore della legge, tutte le funzioni conferite dalla normativa vigente alle province, salvo che, per assicurarne l esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In parallelo, sempre in attesa di una riforma costituzionale in merito (i cui tempi potrebbero essere lunghi in quanto soggetta alla procedura «aggravata» di cui all articolo 138 della Costituzione) è opportuno altresì predisporre una ridefinizione dell ambito delle aree metropolitane previste dall articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini dell istituzione delle città metropolitane. Inoltre, va rilevato che tra regioni, province e comuni esistono una miriade di enti strumentali, agenzie, società partecipate, che esercitano funzioni tipiche delle autonomie locali, talvolta del tutto inutili che, secondo il Ministero dello sviluppo economico, che li ha censiti, sono 3.127. Gli enti strumentali, le agenzie e le società partecipate, i bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica, gli ATO (ambiti territoriali ottimali) acqua e rifiuti sono costati, nel 2012, oltre 7 miliardi 400 milioni di euro. L articolo 3 della presente proposta di legge è quindi finalizzato a garantire un quadro più trasparente e razionale delle funzioni amministrative sul territorio, favorendo un significativo risparmio a regime negli anni a venire. L intervento previsto dalla presente proposta di legge è quindi un intervento chiaro, lineare: nessun «ente di secondo livello», ma una proposta in grado di alleggerire definitivamente le strutture che adesso governano gli enti territoriali delle province, procurando altresì un notevole risparmio per le casse dello Stato; una proposta che mira a garantire un passaggio di competenze e funzioni che sia definito una volta per tutte, in attesa della riforma costituzionale in grado di abolire definitivamente le province, per di disegnare una Repubblica delle autonomie fondata su due soli livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità: le regioni e i comuni. A questi si potrebbe affiancare un livello di governo di area vasta, ovvero quello corrispondente alle aree metropolitane, che andranno ridisegnate sulla base delle reali esigenze dei territori, e che andranno collocate in una visione funzionale a una razionale e coerente attività dei comuni e delle regioni.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1854 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Commissariamento delle province e trasferimento delle loro funzioni e risorse). 1. Al fine di consentire una riforma organica delle rappresentanza negli enti locali e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell amministrazione periferica dello Stato, fino all entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, per gli enti provinciali in cui, nel corso del 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi oppure la scadenza dell incarico del commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, per la provvisoria gestione dell ente fino al 31 dicembre 2014. 2. Il presidente, la giunta e il consiglio delle province di cui al comma 1 restano comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni conferite alle province dalla legislazione vigente. 4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, le regioni dispongono il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1854 delle funzioni da esse conferite alle province, salvo che, per assicurarne l esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni stesse, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede ai sensi dell articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 5. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l operatività degli organi della provincia. ART. 2. (Delega al Governo per l istituzione delle città metropolitane). 1. Entro il 31 marzo 2014 il Governo presenta alle Camere, per l espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo volto alla ridefinizione delle aree metropolitane previste dall articolo 22 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base delle proposte a tal fine trasmesse dalle regioni. Se entro il 15 marzo 2014 non sono pervenute le proposte delle regioni, lo schema di decreto legislativo è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni dalla trasmissione del testo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato entro il 31 dicembre 2014. ART. 3. (Delega al Governo per il riordino degli enti intermedi). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1854 presenta alle Camere, per l espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo volto ad abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, di ambiti territoriali ottimali per i servizi idrico e di gestione dei rifiuti, comunità montane che svolgano funzioni già attribuite ed esercitate, direttamente o per delega delle regioni o degli enti locali. Lo schema di decreto è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione del testo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato entro il 31 dicembre 2014.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0013850* *17PDL0013850*