COMUNE DI PISA. Capitolato speciale d appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per l asilo nido di Via Puglia in Pisa



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COMUNE DI PISA Direzione Finanze e Politiche Tributarie Ufficio Economato-Provveditorato U.O. Provveditorato Capitolato speciale d appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per l asilo nido di Via Puglia in Pisa PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: Art. 125 del D.Lgs. 163/2006; Regolamento per le acquisizioni in economia del Comune di Pisa. D. Lgs. 81/2008 : L importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. La posa in opera della fornitura di arredi verrà effettuata presso l asilo nido di nuova costruzione di Via Puglia attualmente privo di attività lavorativa. Art. 1 Oggetto del Capitolato Costituisce oggetto del presente Capitolato la fornitura e posa in opera di elementi di arredo destinati all asilo nido di Via Puglia, Pisa. In ordine alle specifiche tecniche e alla quantità, nonché alla destinazione degli arredi stessi, si rinvia all allegato A del presente Capitolato, che ne costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale. Resta fermo che gli elementi di arredo dovranno essere conformi: - alle vigenti norme in materia di antinfortunistica - al D.M. 26/06/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modifiche - ai requisiti di sicurezza classe E1 relativi alla emissione di formaldeide - alle norme UNI-EN Art. 2 Importo a base di gara L importo a base di gara è di EURO 60.000,00 (IVA INCLUSA). Potranno essere conferiti ordini anche oltre il predetto importo, a discrezione del Comune. Art. 3 Prezzo La ditta affidataria si impegna ad effettuare la fornitura di cui all art. 1 al prezzo offerto in sede di gara. La ditta non avrà pertanto alcun diritto di pretendere l aggiornamento e/o la revisione prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della mano d opera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell offerta, qualunque ne sia l incidenza. Sono a carico esclusivo della ditta tutte le spese derivanti dagli obblighi convenuti nei vari articoli del presente capitolato, compreso il montaggio degli arredi, nonché tutte le spese e gli oneri per il trasporto 1

fino alla sede a cui gli stessi sono destinati. Si considerano a carico della ditta gli oneri connessi ai deterioramenti del materiale nel corso del trasporto e della consegna, oltre che per difetti di imballaggio. Art. 4 - Consegna e posa in opera della fornitura La consegna di tutta la fornitura avverrà presso l asilo nido di Via Puglia in Pisa. La fornitura e posa in opera dovrà avvenire entro il 30 agosto 2009. Sarà onere della ditta comunicare l esatta data di consegna, previo accordo con il responsabile del Comune che provvederà ad accertare la corrispondenza della fornitura all offerta, nonché alle condizioni specifiche di cui al presente capitolato, già in sede di fornitura. Il personale comunale incaricato dei controlli verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle indicate nell offerta o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l obbligo di restituire i generi scelti in sede di gara. L accettazione da parte degli incaricati della merce consegnata non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all atto della consegna. Il Comune si riserva inoltre di procedere all effettuazione di prove volte ad accertare la corrispondenza della fornitura all offerta presentata in sede di gara. I costi delle eventuali prove di verifica saranno posti a carico della ditta. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio con il fornitore. La fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese della ditta aggiudicataria. Dovrà inoltre essere prevista la dotazione di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti in capitolato, in modo che gli arredi siano pronti all uso completi e finiti. Le forniture dovranno essere conformi alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche previste, ed ogni singola attrezzatura, a fornitura ultimata, dovrà essere corredata di certificazione UNI EN. I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d arte, tramite idonei elementi e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori. Il numero dei punti di fissaggio non dovrà essere inferiore a tre. Il Comune potrà procedere all applicazione di penali pecuniarie anche qualora la ditta non usi la dovuta diligenza nell esecuzione degli interventi di facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, installazione d arredi. In tali casi le penali saranno commisurate agli inadempimenti contestati. Al fine di attuare il disposto di cui all art. 7, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., la data e l ora delle consegne dovranno essere necessariamente preventivamente concordate dalla ditta appaltatrice direttamente con il responsabile del procedimento, almeno tre giorni prima della data fissata. Art. 5 Imballaggi Lo smontaggio, la rimozione e l allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a cura della ditta aggiudicataria dell appalto. I contenitori impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale o da più componenti, purché facilmente separabili manualmente, di cui almeno la frazione principale (per peso) possa essere inviata a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro e all avvio al riciclaggio degli stessi e allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta. 2

Art. 6 Garanzie e Coperture Assicurative L appaltatore garantisce che tutti i beni oggetto della fornitura sono perfettamente funzionanti ed esenti da difetti costruttivi e vizi di qualsiasi tipo nelle normali condizioni d uso per un periodo minimo di 24 mesi o per il più lungo periodo dichiarato in sede di offerta decorrente dalla data di accertamento della regolarità della fornitura. L appaltatore si impegna altresì a fornire a proprio carico eventuali parti di ricambio per un periodo almeno pari a quello previsto o proposto per la garanzia di cui al precedente comma a decorrere dalla data di consegna dei prodotti. L accertamento della regolarità della fornitura e l avvenuta presa in carico dei prodotti non esonerano la ditta affidataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati successivamente. Durante il periodo di garanzia la ditta affidataria si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito per l Ente appaltante, mediante riparazione o sostituzione totale dei componenti difettosi, alle difformità ed ai difetti di funzionamento riscontrati. Art. 7 Adempimenti in materia di sicurezza di cui alla L.R. 38/2007 Prima di dare esecuzione al contratto si terrà la riunione di coordinamento in materia di prevenzione di cui all art. 24, comma 2, lettera A della Legge Regione Toscana 13/07/2007 n. 38. A tal proposito la ditta s impegna ad assumere tutte le misure di prevenzione occorrenti nonché ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui al suddetto art. 24, comma 2, lettera B; in particolare la ditta dovrà operare la posa in opera della fornitura evitando assolutamente interferenze e assumendo le necessarie misure di prevenzione. Art. 8 - Regolare fornitura e collaudo L accertamento della regolarità della fornitura e posa in opera sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dalla consegna. Qualora dovesse risultare la non corrispondenza, anche parziale, della fornitura e posa in opera a quanto offerto dall impresa aggiudicataria o alle caratteristiche tecniche previste nell allegato tecnico A, il Comune, dopo avere fatto presente per iscritto all appaltatore i vizi rilevati, potrà a suo insindacabile giudizio: a) chiedere l eliminazione entro un congruo lasso di tempo, senza alcun compenso, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati; b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun compenso, entro un congruo periodo di tempo; c) rifiutare la merce senza richiederne la sostituzione e dichiarare risolto il contratto per colpa del fornitore. Decorsi inutilmente venti giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione scritta, il Comune potrà acquistare analoga merce presso terzi e procedere alla risoluzione del contratto. Qualora il Comune ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minore valore commerciale, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Art. 9 Penalità e risoluzione del contratto La penale per la mancata consegna o il ritardo nella consegna, anche parziali, sarà pari al 5% del valore della fornitura non consegnata, per ogni giorno di ritardo. Verificandosi inadempienze di qualunque genere nell esecuzione del contratto, è riconosciuta al Comune la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, 3

l entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti. Nei casi su indicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Pisa. Art. 10 Responsabilità La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dell inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto del presente Capitolato. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Ditta appaltatrice abbia usato, nell esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, la Ditta affidataria sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia e all estero di brevetti (per invenzione, brevetti industriali e marchi), incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune informerà prontamente per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Durante l esecuzione del contratto, l appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all appaltatore di mantenere il Comune di Pisa sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi al presente contratto. La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dal Comune stesso. Art.11 -Altri oneri a carico dell appaltatore La ditta dichiara di assumere a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L impresa si impegna ad ottemperare, all interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali, contributivi ed agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L impresa si obbliga ad assumere nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile. L appaltatore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato. Ad eccezione dell I.V.A., che farà carico al Comune di Pisa, ogni altra spesa derivante dalla fornitura in oggetto, fra cui imballo, trasporto, facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, installazione direttamente nelle stanze, ecc., è a completo carico della ditta aggiudicataria. Sono a totale carico delle 4

ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto, ivi comprese spese di registrazione, bollo, diritti di segreteria, ed altre spese inerenti alla stipula del contratto, ecc.. Art. 12 - Pagamento Il pagamento è disposto in unica soluzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, salvo esito positivo del collaudo. Art. 13 Cessione del contratto, cessione del credito, subappalto. E vietato all impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto. E altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Non è ammesso il subappalto, anche parziale. ART. 14 Garanzia definitiva L appaltatore dovrà prestare, in sostituzione di quella provvisoria, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo, pari al 5% dell importo di affidamento. La garanzia definitiva sarà trattenuta dal Comune fino a quando permarranno rapporti giuridici ed economici con l impresa affidataria e sarà restituita previo accertamento dell avvenuto puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia potrà essere fornita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa contenente le seguenti clausole: a) Il ritardo o il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune appaltante; b) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il garante e il Comune, il Foro competente è esclusivamente quello di Pisa; c) Il garante rinuncia esplicitamente ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 cod. civ. e rinuncia altresì ad eccepire la decorrenza del termine di cui all art. 1957 cod. civ.; d) Il garante pagherà l importo garantito entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. e) Il garante sarà liberato dal vincolo contratto con la garanzia prestata solo con il consenso espresso in forma scritta del Comune. Art. 15 Foro Competente Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il foro di Pisa. Art. 16 Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa Il Comune procederà, mediante l acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell impresa risultata aggiudicataria. Il Comune procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell impresa appaltatrice. Art. 17 Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Pisa esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l Ufficio Economato-Provveditorato del Comune di Pisa. Art. 18 - Rinvio 5

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture. ART. 19 Clausole da approvare specificamente Ai sensi dell art. 1341 c.c., l aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate: o Art. 3 Prezzo o Art. 6 Garanzie e Coperture Assicurative o Art. 9 Penalità e risoluzione del contratto o Art. 10 Responsabilità o Art. 11 Altri oneri a carico dell appaltatore o Art. 13 Cessione del contratto, cessione del credito, subappalto. o Art. 15 Foro competente 6

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