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MOBILITA PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall area contrattuale inferiore all area immediatamente superiore, ai sensi dell articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 - indizione della procedura di selezione per l accesso alla mobilità professionale (articolo 4, comma 3, contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009) IL DIRETTORE GENERALE VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, di seguito denominato Contratto, con il quale sono disciplinate le procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall area professionale inferiore all area immediatamente superiore, ai sensi dell articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; VISTO in particolare l articolo 4, comma 3, del Contratto con il quale è previsto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR; PRESO ATTO che per effetto della mancata attivazione degli organici dell area contrattuale C non risultano disponibilità per i profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico come, di conseguenza, per effetto degli articoli 11 e 12 del Contratto, la partecipazione alla mobilità professionale nell area D risulta effettuabile unicamente a favore del personale titolare nei profili professionali dell area contrattuale B nonché del personale di cui all articolo 1, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002; VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, concernente la definizione dei criteri per la ripartizione dei contingenti provinciali delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA, a decorrere dall anno scolastico 2009/2010; TENUTO CONTO dei parametri e dei criteri previsti dall articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, per la determinazione degli organici relativi agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2009, n. 65, con il quale è stata determinata la consistenza della dotazione organica nazionale nonché la ripartizione della medesima tra le circoscrizioni regionali, per l anno scolastico 2009/2010; PRESO ATTO che in conseguenza dei criteri indicati nel Contratto e dell entità delle dotazioni provinciali dell organico di diritto, conseguenti all applicazione del decreto 1/6

65/2009, non risulta alcuna disponibilità da destinare ai profili professionali di cuoco, infermiere e guardarobiere; VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale 25 luglio 2008; VISTO il proprio AVVISO, protocollo n 19008 del 14 dicembre 2009, con il quale è stato reso noto che la data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle procedure è contemplato per il 28 gennaio 2010; DECRETA Articolo 1 indizione procedura e destinatari 1.1. A decorrere dalla data del presente provvedimento è indetta la procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010 2010/2011, da un area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario appartenente alle aree contrattuali A e B di cui alla Tabella C allegata al contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. 1.2. Per effetto di quanto previsto dall articolo 12 del Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità professionale di cui al presente provvedimento, di seguito denominato Contratto, alle procedure per la mobilità professionale nell area contrattuale D è ammesso a partecipare il personale dell area contrattuale B in possesso dei titoli culturali e di servizio previsti dal Contratto medesimo. Alle procedure concernenti la mobilità è ammesso a partecipare anche il personale ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all estero nonchè il personale ATA collocato fuori ruolo, a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza. Articolo 2 disponibilità 2.1. Ai sensi dell articolo 2, comma 1, del Contratto, la mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall interessato. 2.2. Nell allegato 1, costituente parte integrante del presente provvedimento, sono indicati, per ciascun profilo professionale di destinazione, i contingenti provinciali del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione, determinati con riferimento alle immissioni in ruolo autorizzate, per l anno scolastico 2009/2010, per effetto del decreto ministeriale citato 2/6

in preambolo ed a quelle da autorizzare per l anno scolastico 2010/2011. Per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi la consistenza del personale da avviare ai corsi di formazione è definita in relazione al numero dei posti accantonati per lo schema del bando del concorso ordinario per il quale la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell economia e della finanze ha espresso parere favorevole con protocollo IGOP n 138281 del 21 novembre 2009. I posti da prendere in considerazione per la mobilità professionale sono, in ogni caso, quelli vacanti e disponibili. 2.3. Qualora dall allegato 1 non risultino disponibilità a livello provinciale, la procedura per la mobilità professionale nel relativo profilo professionale non viene attivata. Di conseguenza, è inibita la presentazione della domanda di cui all articolo 3. 2.4. Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui all articolo 9 del Contratto consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale. Il personale che consegue la mobilità professionale per la qualifica di assistente tecnico è nominato in relazione al titolo di accesso corrispondente ad una area disponibile, a scelta dell interessato. Articolo 3 presentazione delle domande registrazione inserimento - 3.1. La domanda per partecipare alle selezioni per la mobilità professionale di cui all articolo 1, può essere prodotta per una sola provincia, anche per più profili professionali. A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall articolo 4 del Contratto, la partecipazione alle procedure selettive, da parte del personale di cui all articolo 4, comma 1, del medesimo Contratto, deve essere richiesta esclusivamente con modalità web, conforme al codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159. 3.2. Per l'utilizzo della funzionalità web di cui al comma 1 sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: a) registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) - dal 3 febbraio 2010; b) inserimento della domanda: detta operazione viene effettuata, a cura dell interessato, nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento domanda". La domanda di partecipazione alle procedure selettive deve essere presentata inderogabilmente dal 12 marzo 2010 al 2 aprile 2010. Trascorso il termine finale di presentazione, la relativa funzione viene disattivata dal sito internet del Ministero. 3.3. La domanda non può essere inoltrata alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D Aosta in quanto le relative Autorità adottano 3/6

specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Articolo 4 campo di applicazione - requisiti di ammissione 4.1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze sono indicati i requisiti influenti per la partecipazione alla presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 4.2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli indicati nelle tabelle A1, A2 e A8, allegate al Contratto, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 4.3. Ai sensi dell articolo 4 del Contratto e dell articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, alle procedure selettive per la mobilità professionale può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione. 4.4. Può partecipare, altresì, il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità. 4.5. Ai sensi dell articolo 556, comma 4, del testo unico 297/94, il personale di cui al comma 4 può partecipare alla mobilità per il profilo professionale di assistente tecnico purchè il diploma di qualifica, in quanto titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, risulti coerente con l indirizzo di post-qualifica, secondo quanto previsto dalla corrispondenza titoli di studio-laboratori di cui all allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4.6. Ai sensi dell articolo 4.1. del Contratto, la mobilità professionale per i laboratori di conduzione e manutenzione impianti termici e termotecnica e macchine a fluido è consentita agli aspiranti che ad integrazione dei titoli di accesso di cui ai commi 3, 4 e 5, abbiano conseguito il patentino di abilitazione al relativo esercizio professionale. 4.7. Con modalità da definire a cura del Direttore dell Ufficio scolastico regionale, il provvedimento relativo al conseguimento della mobilità professionale viene emanato previa verifica della corrispondenza dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, rispetto a quelli posseduti dall interessato. In caso di mancata convalida dei dati, l Amministrazione provvede alle conseguenti determinazioni, sia a carattere amministrativo sia ai fini dell eventuale responsabilità penale, di cui all articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4/6

Articolo 5 motivi di esclusione 5.1. E escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l aspirante che abbia presentato domanda in più province. E altresì escluso il candidato che risulti privo dei requisiti di accesso alla mobilità professionale, previsti dal Contratto e dal presente provvedimento. 5.2. E escluso dalle graduatorie per tutto il periodo della loro vigenza, l aspirante che non abbia compilato la domanda secondo le modalità web di cui all articolo 3, comma 2. 5.3. Fatte salve le responsabilità di carattere penale e amministrativo, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Articolo 6 procedure selettive 6.1. Le procedure selettive di cui all articolo 6 del Contratto sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici territoriali, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dal medesimo Contratto. 6.2. Le prove selettive, costituite da un test di sessanta domande somministrate per via telematica, sono erogate entro un periodo delimitato di tempo che verrà reso noto con congruo anticipo. Fermo restando il rispetto del termine iniziale e del termine finale del periodo indicato, le prove possono essere erogate in giorni differenti in ciascuna provincia. In ogni caso, al personale dell area contrattuale A che ne abbia fatto richiesta, deve essere consentita la partecipazione alle selezioni per più profili professionali dell area B. La somministrazione dei test deve essere di conseguenza organizzata garantendo la corretta e proficua partecipazione alle selezioni. 6.3. Il candidato che abbia richiesto la mobilità professionale in altra provincia sostiene il test selettivo nonchè l eventuale percorso formativo presso la provincia di servizio. L esame finale di cui all articolo 8 del Contratto è, invece, sostenuto nella provincia scelta dall interessato per la mobilità professionale. 6.4. L accesso ai percorsi formativi avviene secondo le modalità indicate all articolo 5 del Contratto e in ragione del contingente provinciale del personale da avviare alle attività di formazione, di cui all allegato 1 del presente decreto. Articolo 7 prima applicazione per l area D 7.1. In prima applicazione, alla mobilità professionale per l area contrattuale D è ammesso a partecipare il personale di cui all articolo 12 del Contratto, in possesso dei requisiti culturali e di servizio di cui al medesimo articolo e secondo l elencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli. 7.2. Al fine dell accesso alle procedure selettive, l anno di servizio è valutabile agli effetti di cui alle lettere b) e c) dell articolo 12 del Contratto qualora il servizio medesimo risulti 5/6

composto da frazioni di servizio effettivo superiore a sei mesi. In alternativa, l anno di servizio risulta valutabile qualora corrisponda a dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breve, prestato anche in anni scolastici differenti. Articolo 8 norme finali e di rinvio 8.1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (D.P.R.588/85) ovvero nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. 8.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina di cui al contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 e relativi allegati. 8.3. Purchè compatibili, trovano applicazione le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94). 8.4. Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del Contratto, il presente provvedimento viene reso pubblico, nella medesima data della emanazione, mediante inserimento nel sito internet del Ministero. 28 gennaio 2010 Il DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta 6/6