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Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa produzione di un campione per ciascun tipo Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Poiché la fornitura di tre tipi di monitor, tra cui quello da 15, costituisce requisito indispensabile per partecipare alla gara, in rispondenza alle particolari esigenze delle aziende consorziate che hanno richiesto anche monitor da 15, è legittima l esclusione dell impresa la cui offerta preveda solo il monitor da 15 in quanto non ha pregio sostenere che il capitolato si limitava a indicare le caratteristiche minime degli elementi hardware, con ciò risultando nella disponibilità dei concorrenti offrire prodotti con caratteristiche migliorative, ivi comprese le dimensioni del monitor.. Il Consiglio di Stato con la decisione numero 5933 del 21 novembre 2007, inviata per la pubblicazione il 28 novembre 2007, ci insegna che: < Invero, le carattestiche migliorabili dovevano intendersi riferite nell ambito delle dimensioni di ciascun monitor richiesto, atteso che il consentire l offerta di prodotti in ipotesi con caratteristiche tecniche migliori rispetto a quelle minime previste, nell ambito dei tre tipi di prodotti richiesti, è aspetto del tutto diverso da quello relativo ad una opzione specifica fatta dalla P.A. sulle dimensioni dei prodotti da acquistare, e cioè su di una specifica tipologia di prodotto, insuscettibile di incremento in quanto espressione di una precisa scelta della P.A non costituente caratteristica tecnica, bensì un tipo di prodotto.> a cura di ************* 1 di 9

REPUBBLICA ITALIANA 2 di 9

N.5933/07 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 488 ******** Il Consiglio di Stato in sede 3 di 9

giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ric. in appello n. 488/2006, proposto da ALFA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************** e ****************, elettivamente domiciliata presso quest ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A; contro CENTRO SERVIZI CONDIVISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ************, elettivamente domiciliato presso quest ultimo in Roma,Via Archimede n. 44; BETA Sistemi s.r.l., non costituitasi in giudizio; e nei confronti per la riforma della sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n.898/2005, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da ALFA s.p.a.; Visto l atto di appello con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del CENTRO SERVIZI CONDIVISI; Viste le memorie difensive; 4 di 9

Visti gli atti tutti della causa; Visto l art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205; Alla pubblica udienza del 26 giugno 2007, relatore il Consigliere *************** ed uditi, altresì, gli avvocati ******* e ****; Visto il dispositivo di decisione n. 395/2007; Considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1.Con sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n.898/2005 è stato respinto il ricorso proposto da ALFA s.p.a. avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per la fornitura di n.1670 computers portatili indetta dal Centro servizi condivisi della Regione autonoma Friluli Venezia Giulia, nonché avverso l aggiudicazione a favore della società BETA Sistemi. In particolare il TAR, sul presupposto che la ricorrente non aveva presentato il prescritto campione con monitor da 15 (ma quello da 17 ), ha ritenuto legittima l esclusione dalla gara, non avendo pregio l assunto secondo cui il capitolato di gara si limiterebbe a indicare le caratteristiche minime degli elementi hardware, con ciò risultando nella disponibilità dei concorrenti offrire prodotti con caratteristiche migliorative, ivi comprese le dimensioni del monitor. 2.Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, sostenendo l erroneità della sentenza gravata sulla base della disciplina di gara, che comprendeva a suo avviso tra le caratteristiche tecniche dei monitor anche le dimensioni, per cui era consentito offrire, anche in relazione al modello di monitor di 15, un modello di dimensioni superiori e nella specie era stato offerto un monitor di 17. 3.Costituitasi in giudizio, la Stazione appaltante ha chiesto il rigetto dell appello, rilevando che la fornitura di tre tipi di monitor, tra cui quello da 15, costituiva requisito indispensabile per partecipare alla gara, in rispondenza alle particolari esigenze delle aziende consorziate che avevamo richiesto anche monitor da 15. Con memoria conclusiva, entrambe le parti hanno insistito sulla propria posizione. All udienza del 26 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 4.L appello è infondato. 5 di 9

Il capitolato speciale d appalto da un lato prevede la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, per ciascuno dei quali vengono analiticamente indicate le caratteristiche tecniche minime desiderate, e dall altro, impone agli aspiranti, ai fini dell ammissione alla gara, di produrre un campione per ciascun tipo di prodotto, con la precisazione che la mancata o incompleta presentazione della campionatura comporterà l automatica esclusione dalla gara. La ricorrente non ha presentato il campione con monitor da 15, come invece avrebbe dovuto, incorrendo nell esclusione. Non ha pregio sostenere che il capitolato si limitava a indicare le caratteristiche minime degli elementi hardware, con ciò risultando nella disponibilità dei concorrenti offrire prodotti con caratteristiche migliorative, ivi comprese le dimensioni del monitor. Invero, le carattestiche migliorabili dovevano intendersi riferite nell ambito delle dimensioni di ciascun monitor richiesto, atteso che il consentire l offerta di prodotti in ipotesi con caratteristiche tecniche migliori rispetto a quelle minime previste, nell ambito dei tre tipi di prodotti richiesti, è aspetto del tutto diverso da quello relativo ad una opzione specifica fatta dalla P.A. sulle dimensioni dei prodotti da acquistare, e cioè su di una specifica tipologia di prodotto, insuscettibile di incremento in quanto espressione di una precisa scelta della P.A non costituente caratteristica tecnica, bensì un tipo di prodotto. Pertanto, come ritenuto dal TAR, non è pertinente al caso in esame la dec. n. 5181/05 di questa Sezione, con la quale è stato affermato che per la fornitura di computer erano ammissibili le offerte di prodotti diversi da quelli previsti nel bando, ove contenessero aggiornamenti tecnologici, dato che essa si riferisce all intervenuto superamento delle caratteristiche di un prodotto, per ipotesi ormai fuori produzione, peraltro per il caso in cui il disciplinare di gara ciò consentiva, ipotesi che nella specie non ricorre. 5. Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto. Le spese del presente grado seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l appello indicato in epigrafe. Condanna l appellante al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate complessivamente in euro 3.000 (tremila) a favore della parte resistente. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 6 di 9

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2007, con la presenza dei signori: Pres. **************** Cons. **************** Cons. ***************************** Cons. *************** Est. Cons. ************ L ESTENSORE 7 di 9

IL PRESIDENTE F.to *************** ********************* IL SEGRETARIO F.to ************* 8 di 9

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 21/11/2007 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) p.il DIRIGENTE F.to ***************** https://www.diritto.it/gara-per-la-fornitura-di-computers-portatili-se-nel-capitolato-speciale-d-appalto-e-pre vista-la-fornitura-di-tre-distinti-tipi-di-prodotti-e-cioe-p-c-con-monitor-di-15-di-17-e-d/ 9 di 9