DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA



Documenti analoghi
DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA

Sommario: - QUADRO GENERALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

Articolo 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO


Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI

Come è cambiata la norma

Conseguimento della prima patente di guida (A e B)

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida

1. Cosa fare per aggiornare i documenti di guida e di circolazione in caso di cambio di residenza?

Provincia di Treviso TEL FAX UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa (ultimo aggiornamento 29/05/2012)

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

ALCOL E PATENTI. Dr. Sergio Dini Resp. Unità Funzionale Attività Certificative Medico Legali Az. Usl 8 Arezzo

IL PATENTINO PER LA GUIDA DEL CICLOMOTORE IL PATENTINO

LA NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA EUROPEA MODALITA' OPERATIVE

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione.

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

INDICE DEGLI ARTICOLI

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Settore servizi demografici

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

Novità in materia di Rimborsi IVA

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Patente AM CIGC patentino

CERTIFICATI DI MALATTIA ON-LINE: LE AFFISSIONI IN BACHECA

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini 9/A

Circolare N.10 del 17 Gennaio Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

L anno., il giorno. del mese di.. presso

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Ministero dell Interno

OGGETTO: Domanda di ammissione all esame di stato per l abilitazione alla libera Professione di Geometra sessione 2015.

S.O. alla G.U. n.80 del (fonte Guritel)

Pesaro, lì 29 marzo CIRCOLARE n. 06/ La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pag. 1 di 10. Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

Modalità PRENOTAZIONE della visita medica presso la Commissione Provinciale Patenti di Guida

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot /8.3

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito le disposizioni contenute nel decreto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

Prot. n Livorno, 20 Luglio 2011

REVISIONE AUTO. Che cos è. Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi)

COMUNE DI SPILIMBERGO

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

RISOLUZIONE N. 110/E

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

ISTANZA TRASFORMAZIONE ASSETTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali: tutte le coordinate

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: presentazione SCIA entro il

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA DEVE SEGUIRE PER POTER TENERE LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Sito Polizia di Stato

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ

D.M Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

Comune di Milazzo (Provincia di Messina) 1 Dipartimento Affari Generali e Risorse Umane

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

Consiglio regionale della Toscana

Guida sintetica per gli operatori Sei UGL e Patronato ENAS Il Permesso di soggiorno e la Carta di soggiorno

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

UNITA OPERATIVA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E ESAMI DI STATO INFORMAZIONI

Opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi. D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Comune di Montemurlo

Regolamento per il rilascio e rinnovo del Patentino

CIRCOLARE N. 14/E. Roma, 26 febbraio 2008

Transcript:

DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale Bandini dott. Claudio - già funzionario MCTC Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente Sommario: 443.0 QUADRO GENERALE 443.1 DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA 443.1.1 Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti 443.2 CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA 443.2.1 Procedura della conferma di validità della patente di guida 443.2.2 Medici abilitati 443.2.3 Sostituzione del documento di guida in occasione della conferma di validità 443.3 RINNOVO DEL CAP E DELLA CQC 443.3.1 Rinnovo del CAP 443.4 CONFERMA DELLA PATENTE DEI CITTADINI CHE SI TROVANO ALL'ESTERO 443.5 SANZIONI 443.6 MODULISTICA E DOCUMENTI 443.6.1 Dichiarazione da firmare in presenza del medico esaminatore 443.6.2 Modelli di patenti e altri documenti per la conferma di validità 443.0 QUADRO GENERALE La patente di guida ha efficacia limitata nel tempo, indicata sul documento stesso, che varia in relazione alla categoria ed all'età del titolare. Alla scadenza di tale termine la patente, pur restando valida, non è più efficace (1) e non consente di guidare nessun tipo di veicolo (2). Per restituire efficacia al documento di guida è necessario procedere alla sua "conferma", attraverso l'emissione di un provvedimento che ne protragga gli effetti per un ulteriore periodo di tempo. La conferma della patente di guida ha lo scopo di verificare periodicamente la permanenza dei soli requisiti psicofisici necessari per la guida dei veicoli. A seguito di tale visita ed in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi le seguenti fattispecie: rinnovo della patente, se i requisiti sussistono; tuttavia, qualora superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente si configurano i presupposti per l'emissione del provvedimento di revisione della patente (19); rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto al naturale periodo previsto nel CDS (16); declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti (3); sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti (4); revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva (5). Le procedure per ottenere la conferma della validità della patente di guida, dal 1 ottobre 1995 sono state assai semplificate: rimane a carico dell'utente solo l'effettuazione della visita medica. La validità della patente è comprovata da un tagliando, contenente la nuova data di scadenza, calcolata dalla data della visita, che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici invia direttamente al titolare e che questi provvede poi ad applicare sul documento (nell apposito spazio). Se il tagliando di aggiornamento della patente non dovesse giungere entro quaranta giorni dalla data di effettuazione della visita medica, basterà telefonare al numero verde 800-232323. La telefonata è gratuita, gli operatori della Motorizzazione civile sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Nel frattempo l'utente può circolare portando al seguito il certificato medico. 443.1 DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA La durata delle patenti è fissata in relazione all'età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso): categorie A, A1 e B valgono: - 10 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 50 anni di età; - 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;

- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età; categorie A speciale e B speciale valgono: - 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età; - 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età; categorie C e C speciale valgono: - 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età; - 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età; tuttavia, oltre i 65 anni è vietata la guida autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 20 t e occorre specifico accertamento dei requisiti fisici e psichici presso la commissione medica locale ogni due anni; categorie D e D speciale valgono: - 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 60 anni di età; - 3 anni da 60 anni fino a 65 anni con specifico attestato annuale. Scaduto il termine previsto, la patente perde ogni validità e fino alla sua conferma è come se non esistesse; per la conferma di validità il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari (v. inpratica 443.2.2). Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti che hanno superato: 60 anni di età, fino a 65 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità se hanno titolo ed intendono guidare: - autobus, - autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone; 65 anni di età: devono sottoporsi ogni due anni all'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso la commissione medica locale (6), se hanno titolo ed intendono guidare: - autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, - autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva non superiore a 20 t, - macchine operatrici. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di emettere decreti per ridurre i suddetti termini di validità per determinate categorie di patenti, in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età e alle condizioni psicofisiche e attitudinali dei conducenti, determinando altresì in quali casi si debba sostituire la patente. 443.1.1 Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti Età rilascio/rinnovo Categoria patente [1] < 50 > 50 > 60 > 65 > 70 A, B 10 5 5 5 3 A, B speciali 5 5 5 5 3 C e C speciale 5 5 5 5 [2] 3 [2] D e D speciale 5 5 5 [3] [4] [4] E Come la patente cui è associata [1] In tutti i casi, oltre alla conferma di validità della patente occorre sottoporsi agli accertamenti dei requisiti per la conferma del CAP quando prescritto. Per i titolari di CAP l'accertamento dei requisiti per la conferma di validità del certificato avviene ogni 5 anni, e comunque in occasione della conferma di validità della patente. Perciò, con la conferma della patente D si intende confermato anche il KD eventualmente posseduto, e così pure i KA e KB se sono associati a patenti C o D (2); se invece sono associati a patenti A o B (che valgono 10 anni) devono essere confermati indipendentemente dalle patenti. Dal 10.9.2008 il CAP KD è sostituito dalla CQC (carta di qualificazione del conducente) per patenti D, DE e dal 10.9.2009 occorre la CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di cose con veicoli per i quali occorre patente C, CE. La CQC dovrà essere rinnovata ogni 5 anni dopo aver frequentato apposito corso. Per i diabetici trattati con insulina in possesso di patente C, D, CE o DE gli accertamenti hanno cadenza annuale, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità. Eventuali limitazioni che riguardano la guida di autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste oppure la durata di validità della patente sono annotate sul documento stesso. [2] Coloro che hanno compiuto 65 anni devono sottoporsi ad accertamento biennale se vogliono guidare autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati di massa complessiva non superiore a 20 t, o macchine operatrici. [3] Coloro che hanno compiuto 60 anni, e fino a 65, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone devono munirsi di apposito attestato medico annuale. [4] Oltre i 65 anni la patente di categoria D viene declassata. NB La validità delle patenti confermate dopo l'1.10.1995 è comprovata da un tagliando di convalida che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici invia direttamente al titolare di patente e che questi provvede poi ad applicare sul documento. Ove il conducente dimentichi di apporre il tagliando che ha ricevuto, viene invitato per iscritto a presentarlo entro un termine

stabilito a un ufficio di polizia, pena la sanzione di cui all'art. 180, c. 8. 443.2 CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA Alla scadenza (19), la validità della patente di guida può essere confermata mediante richiesta al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (15) previa visita medica con una procedura estremamente semplificata per l utente. Infatti, gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, cc. 2 e 4, presso i quali il titolare di patente si presenta per la visita medica di conferma, trasmettono all UCO del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, il certificato medico dal quale risulta che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità. Alla conferma di validità della patente provvede, ai sensi dell'art. 126, c. 5, CDS come modificato dall'art. 7 DPR n. 575/1994, l'uco del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente. Secondo le nuove procedure, entrate in vigore per le visite mediche effettuate a partire dal 1 ottobr e 1995, il medico redige il certificato medico di cui al "modello IV 5 Art. 331" allegato al regolamento di Esecuzione del Codice della strada e ne consegna un esemplare in bollo all'interessato, in modo che quest'ultimo possa dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per la conferma di validità della patente, in attesa di ricevere l'attestazione di conferma di validità del documento di guida da parte dell UCO del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 443.2.1 Procedura della conferma di validità della patente di guida Dal 1 ottobre 1995, con il passaggio delle relativ e competenze dalla prefettura al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per ottenere la conferma della patente è sufficiente che l'automobilista si rechi presso il medico abilitato per sottoporsi agli accertamenti sanitari. Al resto, a spostare cioè la documentazione da un ufficio all'altro e ad emettere la certificazione di rinnovo, provvede la pubblica amministrazione (9). Ogni anno vengono "serviti" direttamente a casa circa 3,5 milioni di utenti, che risparmiano complessivamente più di 10 milioni di ore di code e di spostamenti. Memorandum della scadenza è costituito da una lettera inviata direttamente dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; chi si è servito, precedentemente per la propria patente, di delegazioni ACI, di agenzie o di autoscuole, verrà probabilmente avvisato anche da uno di questi soggetti. La conferma è subordinata all'accertamento (16) dei requisiti psicofisici, compiuto da uno dei medici a ciò abilitati o dalla commissione medica locale (CML) (17). Per ottenere la conferma della patente, il conducente deve: recarsi presso uno dei medici a ciò abilitati o presso la CML (17); consegnare al medico competente ad effettuare l'accertamento dei requisiti psicofisici (17): - marca da bollo da euro 14,62 (dal 1 giugno 2005) da applicare sul certificato m edico; - attestazione di versamento di euro 9,00 su conto corrente postale n. 9001 (8); la ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità della patente stessa (19); sottoscrivere una dichiarazione anamnestica relativa alla sussistenza o meno di determinati precedenti morbosi sulla scorta di apposito fac-simile (17). Il medico deve: accertarsi preliminarmente, mediante esibizione dell'attestazione, che il conducente abbia effettuato il versamento in conto corrente postale dell'importo dovuto al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la conferma di validità della patente di guida (8); il personale sanitario che effettua la visita è responsabile, in solido con il conducente, dell'omesso pagamento; far sottoscrivere una dichiarazione anamnestica relativa alla sussistenza o meno di determinati precedenti morbosi sulla scorta di apposito fac-simile (17); verificare l'idoneità psicofisica del conducente (i requisiti richiesti in sede di conferma hanno, in genere, un margine maggiore di tolleranza per eventuali difetti, in particolare visivi, rispetto a quelli fissati in sede di rilascio); rilasciare al conducente un certificato, in bollo, valido per la circolazione, in attesa che l'interessato riceva dall'uco, per posta, l'apposito tagliando di convalida autoadesivo; comunicare all'umc del luogo di residenza dell'interessato per i conseguenti provvedimenti di sospensione o di revoca l'eventuale mancanza delle condizioni per la conferma; trasmettere all'ufficio centrale operativo (UCO) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, entro 5 giorni dalla visita, apposita comunicazione, anche per via telematica con tutte

le indicazioni richieste nell'apposito modulo (22). In particolare nel rigo Annotazioni indicherà la durata della validità se inferiore a quella prevista dall'art. 126 o la circostanza che la patente è scaduta da oltre tre anni. La data da cui decorre la conferma di validità è quella del rilascio del certificato medico con cui si attesta la persistenza dei requisiti psicofisici richiesti e pertanto la successiva scadenza verrà determinata in base a quest'ultima data e non già alla data di precedente scadenza (18) salvo casi specifici (es. diabetici) per i quali potrà essere fissato un periodo più breve. 443.2.2 Medici abilitati I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per la conferma della patente sono: ufficio della USL territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale; medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario; medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute; ispettore medico delle Ferrovie dello Stato; medico militare in servizio permanente effettivo; medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato; medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i conducenti affetti da diabete che devono confermare le patenti A, B, BE, i predetti medici dovranno acquisire la certificazione rilasciata da un medico specialista dell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'asl di cui dovranno fare menzione sul consueto certificato medico indicando altresì l eventuale scadenza anticipata entro cui il conducente debba effettuare il successivo controllo medico, qualora prevista nella certificazione rilasciata dal medico diabetologo (21). Alcune di queste categorie di medici, oltre a svolgere le loro funzioni presso l'amministrazione di appartenenza, dove è possibile essere sottoposti alla prescritta visita, esercitano anche attività professionale a carattere privatistico convenzionandosi con autoscuole, delegazioni ACI e studi di consulenza presso cui è possibile essere sottoposti alla visita medica per la patente. L'accertamento dei requisiti psicofisici per la conferma della patente viene invece effettuato dalle commissioni mediche locali, nei confronti di: mutilati e minorati fisici; coloro che abbiano superato 65 anni di età, ed abbiano titolo per la guida di autocarri di massa complessiva superiore a 3.500 kg, autotreni ed autoarticolati di massa complessiva non superiore a 20.000 kg, macchine operatrici; coloro che hanno superato 60 anni di età, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone; soggetti affetti da diabete, titolari di patenti C, D, CE, DE: in tale caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo. In tutti i casi il certificato medico va redatto su appositi moduli previsti dal regolamento di esecuzione al Codice della strada che prevede altresì il modulo di comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (22). 443.2.3 Sostituzione del documento di guida in occasione della conferma di validità Dall'accertamento medico effettuato per la conferma di validità della patente può emergere la necessità del declassamento della patente (passaggio da patente superiore a patente inferiore) in quanto il titolare: ha superato i limiti di età per condurre quel tipo di veicolo; non ha più i necessari requisiti per condurre veicoli corrispondenti a quella patente pur essendo idoneo per una patente di categoria diversa da quella posseduta (ad es.: idoneo per la patente cat. B anziché C o D). In tale evenienza, (20) il medico accertatore: non deve inviare alcuna comunicazione all'uco; deve restituire al richiedente l'attestazione del versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale n. 9001 (8) effettuato per il rinnovo della patente che, unitamente al versamento di euro 29,24 sul ccp n. 4028 per le imposte di bollo, potrà essere utilizzata per le operazioni da effettuare presso l'umc; deve invitare l'interessato a rivolgersi all'umc per chiedere il rilascio di un nuovo documento di guida. Analogamente si ritiene che il medico debba valutare la necessità di sostituzione del documento, secondo le pregresse procedure adottate dalle prefetture, nei seguenti casi: documento deteriorato e illeggibile o con fotografia deteriorata; documento molto vecchio con fotografia non più corrispondente all'attuale aspetto della persona,

documento privo di spazi per applicazione dei tagliandi autoadesivi per conferma di validità e aggiornamenti di residenza; adeguamento del documento alla nuova modulistica. Resta comunque salva la facoltà degli organi di polizia stradale, ai quali in sede di controllo vengano presentati documenti nei casi sopra indicati, di segnalare all'umc la necessità di loro sostituzione. Sarà poi cura di tale ufficio invitare l'interessato a provvedervi. Per l'inadempimento a tale obbligo non è prevista specifica sanzione nel Codice della strada; tuttavia, poiché trattasi di un ordine legittimo dell'autorità, potrà applicarsi l'art. 650 CP (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). In tutti i casi in cui si debba procedere alla emissione del duplicato del documento, l'umc provvede alla stampa del nuovo documento che avrà un nuovo numero, ma riporterà anche quello della patente sostituita. In caso di consegna della patente all UMC per il rilascio di un nuovo documento viene rilasciato dallo stesso ufficio un estratto del documento che abilita alla circolazione per 60 giorni (art. 92 CDS); analogamente avviene se ci si avvale di uno studio di consulenza che rilascia una ricevuta valida 30 giorni e che entro il predetto termine deve mettere a disposizione dell'interessato l'estratto di cui sopra. 443.3 RINNOVO DEL CAP E DELLA CQC Sia il CAP sia la CQC vanno anch essi rinnovati ma con modalità molto diverse: il CAP (certificato di abilitazione professionale) viene rinnovato mediante visita medica in occasione della conferma di validità della patente cui è legato (v. inpratica 443.3.1); la CQC (carta di qualificazione del conducente) va rinnovata ogni cinque anni mediante frequenza obbligatoria di un corso di formazione solo teorico (v. inpratica 404.1.6). 443.3.1 Rinnovo del CAP Il CAP ha validità quinquennale ed occorre comunque procedere al suo rinnovo in occasione della conferma di validità della patente di guida cui è associato. Poiché i requisiti psicofisici richiesti per il rilascio del CAP sono gli stessi previsti per le patenti delle categorie C, D, E, occorre distinguere due casi (10) di rinnovo del: CAP di tipo KD e dei CAP di tipo KA e KB associati a patente superiore: requisiti psicofisici e validità (cinque anni) sono gli stessi per patente e CAP, pertanto il tipo KD sarà rinnovato contestualmente alla scadenza di validità della patente D. In questo caso non sarà riportata sul CAP la data di scadenza, che è la medesima della patente, né verrà emesso il duplicato. La stessa procedura si applica nel caso in cui il titolare di patente di categoria superiore (BE, C, CE, D, DE) possegga un CAP di tipo KA o KB; CAP di tipo KA e KB associato a patente di categoria A o B: la validità di cinque anni del CAP è inferiore a quella di dieci anni (finché il titolare non compie i 50 anni di età) della patente ed inoltre i requisiti psicofisici richiesti per il CAP sono più severi di quelli prescritti per la patente, pertanto: - se il CAP scade dopo la patente, all'atto della conferma di validità della patente occorrerà confermare contestualmente sia la patente sia il CAP, mediante la presentazione di un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti prescritti per il CAP; - se il CAP scade prima della patente, dovrà essere confermato di validità indipendentemente da quest'ultima: tuttavia, l'utente potrà, a richiesta, con il medesimo certificato medico, rinnovare anticipatamente anche la patente. In questo caso, all'atto della conferma, viene rilasciato duplicato con la nuova data di scadenza. Non si pone invece problema di rinnovo del CAP di tipo KC, perché la sua utilizzazione è limitata al periodo di tempo che intercorre tra i 18 ed i 21 anni di età del conducente, e dunque sempre inferiore alla prescritta validità quinquennale. 443.4 CONFERMA DELLA PATENTE DEI CITTADINI CHE SI TROVANO ALL'ESTERO Per i cittadini italiani che abbiano in scadenza la propria patente di guida rilasciata in Italia, qualora siano: residenti in uno Stato UE: devono rivolgersi all'autorità amministrativa dello Stato presso cui sono residenti (11); residenti in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi: possono ottenere la conferma di validità della patente dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, tranne nei casi in cui: - la competenza all'accertamento sanitario sia riservata alla CML; - si tratti di soggetti affetti da diabete. Le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari, rilasceranno una specifica attestazione, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida, per

il periodo di permanenza all'estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura (12). 443.5 SANZIONI Chiunque circola con patente scaduta di validità è soggetto a: sanzione amministrativa pecuniaria; sanzione accessoria del ritiro della patente di guida (13). In tal caso l'agente accertatore provvede a: ritirare la patente di guida; redigere verbale di contestazione dell'infrazione: nel verbale devono essere riportate tutte le eventuali annotazioni contenute nella patente (ad es., obbligo di lenti, adattamenti del veicolo, sospensioni, ecc.), in modo che siano conosciute dal sanitario quando visiterà il conducente per la conferma; consegnare la patente ritirata al proprio comando che la trattiene e la restituisce all'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo. Chi guida un veicolo dopo che la patente sia stata materialmente ritirata a seguito della predetta violazione è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, c. 6, CDS che prevede: sanzione amministrativa pecuniaria; sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nonché l'eventuale confisca, in caso di reiterazione dell'illecito. Nell'intervallo che può venire a crearsi tra la data di scadenza della patente e quella di ricevimento del tagliando l'utente può esibire agli agenti accertatori, a riprova dell'avvenuto adempimento di conferma, l'attestazione dell'ufficio sanitario. Qualora l'utente non abbia con sé il certificato, ma dichiari di aver superato con esito favorevole la visita, potrà essere invitato a produrre il relativo attestato a un comando o ufficio di polizia entro un termine stabilito, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, verrà assoggettato alla sanzione pecuniaria di cui al comma 8, art. 180 CDS. Non sembra invece applicabile la sanzione di cui al comma 7 dello stesso art. 180 per circolazione senza avere con sé i prescritti documenti, dato che il suddetto attestato non rientra tra quelli di cui l'art. 180 prevede tassativamente il possesso. La stessa procedura è applicabile se il titolare, ricevuto il tagliando, non ha provveduto ad applicarlo sul documento né è in grado di esibirlo all'atto del controllo. Ai fini assicurativi la giurisprudenza considera il conducente che guida con patente scaduta inidoneo alla guida al pari di chi si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente (14). 443.6 MODULISTICA E DOCUMENTI 443.6.2 Modelli di patenti e altri documenti per la conferma di validità Per tutti i tipi di patenti (sia con supporto cartaceo che con supporto plastico) il fondo di sicurezza del tagliando è realizzato mediante un tappeto di colore rosa analogo, per caratteristiche e disegno, a quello utilizzato fin dal 1974 per la stampa delle patenti di guida in formato telato.