REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N

Documenti analoghi
Merita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1553 del 2 dicembre 2008, emessa dal Tar Sicilia, Palermo

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

contro nei confronti di per l'annullamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA. sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO FAS. FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE, in

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Sezione Seconda SENTENZA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE. CONARED S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

contro nei confronti di per l'annullamento


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Ric. n. 1842/2007 Sent 3488/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

S E N T E N Z A. contro

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Pubblicato il 23/01/2019 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Comune di Cappella Maggiore - (Tv), non costituito in giudizio; Regione Veneto, non costituita in giudizio;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso R.G. n. 5343/2004 sezione I, proposto da IDE Technologies LTD con sede in Israele, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guido Corso, Andrea Scuderi, Francesco Scanzano e Filippo Brunetti, elettivamente domiciliati in Palermo, via Rodi n.1 presso lo studio dell Avv.to Guido Corso, CONTRO l Ufficio del Commissario Delegato per l Emergenza idrica in Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 e domiciliato; E NEI CONFRONTI TM.E s.p.a. in proprio e n.q. A.T.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Di Salvo e Alberto Bianchi, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in Palermo, Via Notarbartolo, 5; PER L ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE - del provvedimento del 3/11/2004 della Commissione giudicatrice della procedura per la individuazione del soggetto promotore ex art.37 bis, legge n.109/1994 per la

2 progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani bandita dall Ufficio del Commissario delegato per l Emergenza Idrica in Sicilia, recante l esclusione della Ditta ricorrente da detta procedura; - della previsione di cui all art.8, comma 3, del Capitolato d oneri del 10/6/2004, in forza del quale: i concorrenti che risultino non avere presentato la documentazione nelle forme e modi di cui al presente disciplinare saranno esclusi dalla gara ; - del capitolato d oneri del 10 giugno 2004, nella parte in cui disciplina termini e modalita di presentazione delle proposte (art.5) e valuta e lingua (art.7); Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato, nonche degli avv.ti A. Bianchi e L. Di Salvo; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Designato relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2005 il Referendario avv.to Nicola Maisano; Udito l'avv.to A. Scuderi, l avv.to M. Franco, in sostituzione dell avv.to F. Brunetti, l'avv. L. Di Salvo e l avv. dello Stato G. Pignatone; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato il 9.12.2004, e depositato il

3 successivo 14.12, la societa ricorrente ha impugnato: il provvedimento del 3/11/2004 della Commissione giudicatrice della procedura per la individuazione del soggetto promotore ex art.37 bis, legge n.109/1994 per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio della Provincia di Trapani bandita dall Ufficio del Commissario delegato per l Emergenza Idrica in Sicilia, recante l esclusione della Ditta ricorrente da detta procedura; la previsione di cui all art.8, comma 3, del Capitolato d oneri del 10/6/2004, in forza del quale: i concorrenti che risultino non avere presentato la documentazione nelle forme e modi di cui al presente disciplinare saranno esclusi dalla gara ; il capitolato d oneri del 10 giugno 2004, nella parte in cui disciplina termini e modalita di presentazione delle proposte (art.5) e valuta e lingua (art.7). In tale gravame vengono articolate le censure di: 1. Violazione e falsa applicazione dell art. 37 bis della legge n. 109/1994 e delle L.R. Sicilia n. 7/2003 e n. 7/2004 Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di massima concorrenzialita delle procedure concorsuali eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; contraddittorieta e/o illogicita, sviamento. Incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare l esclusione dalla gara. 2. Sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell art. 37 bis della legge n. 109/1994 e delle L.R. Sicilia n. 7/2003 e n. 7/2004

4 Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di massima concorrenzialita delle procedure concorsuali eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; contraddittorieta e/o illogicita, sviamento. Incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare l esclusione dalla gara. Si sono costituiti l amministrazione intimata e la societa controinteressata che con memoria hanno replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto. Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso e stato posto in decisione. DIRITTO Ritiene il Collegio che debbano essere preliminarmente esaminate le censure articolate al punto 2 del ricorso che, in quanto relative a clausole del capitolato, assumono carattere pregiudiziale rispetto alle contestazioni mosse nei confronti dei concreti atti adottati in applicazione di tali clausole. Tali censure sono fondate. In particolare si deve rilevare che le disposizioni normative dettate con l art. 37 bis e segg. della legge n. 104/1994, non prevedono alcun procedimento di gara per l individuazione del soggetto che assume la veste del promotore nel procedimento ivi previsto. Cio considerato, si puo ritenere ammissibile che, attraverso una sostanziale autolimitazione dei propri poteri,

5 l amministrazione ritenga di dover bandire una gara per l individuazione del soggetto promotore dell opera che intende realizzare. Ma, anche in considerazione della natura dell operazione in cui tale procedimento si viene ad inserire, volto ad acquisire proposte soggette anche a poter essere integrate, rimodulate ed adeguate alle esigenze rappresentate dall amministrazione, risulta poco ragionevole imporre, a pena d esclusione, particolari adempimenti formali che vadano oltre le ragionevoli esigenze di garantire la par condicio dei concorrenti. In particolare e evidente che risulta poco congruente richiedere, quale elemento indefettibile per la regolarita dell offerta, la traduzione in italiano di tutti gli atti presentati, considerato che la sua eventuale mancanza non puo costituire ostacolo all esame della proposta da parte della commissione, che potrebbe comunque richiedere l integrazione della documentazione depositata, attraverso l allegazione della traduzione mancante, ovvero provvedere autonomamente a tale traduzione. Inoltre, una volta garantita l integrita del plico generale, contenente le varie buste, non risulta chiaro il motivo per il quale viene richiesta anche la sigillatura delle buste in esso contenute e, comunque, perche non vengono ammesse forme di chiusura, che ne garantiscano comunque l impossibilita di manomissione, diverse dalla chiusura con ceralacca.

6 In definitiva ritiene il Collegio che, rispetto al procedimento posto in essere, risulti poco ragionevole la previsione di tali eccessivamente rigorose condizioni per la presentazione dell offerta, accompagnate dalla comminatoria dell esclusione dalla gara. Pertanto, per i profili evidenziati, il capitolato speciale della gara in esame e illegittimo, con conseguente illegittimita dell impugnato provvedimento di esclusione che ha dato applicazione a tali clausole. Il ricorso deve pertanto essere accolto, e, per l effetto, annullati i provvedimenti impugnati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, e per l effetto annulla i provvedimenti impugnati. -------------------------- Spese compensate.------------------------------------------------ Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Amministrazione.--------------------------------------------------- Cosi deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addi, 20.5.05 con l intervento dei Sig. Magistrati:-------------------------- - Giorgio Giallombardo, Presidente - Salvatore Veneziano, Consigliere - Nicola Maisano Referendario-est.

7 Angelo Pirrone, Segretario. Depositata in Segreteria il 20/06/2005 Il Segretario I.B.