Repertorio n 35/2010 Pescara, 25 Febbraio 2010 Prot. n 1080/I/3

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Repertorio n 35/2010 Pescara, 25 Febbraio 2010 Prot. n 1080/I/3 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI IL PRESIDENTE - Vista la legge 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell Accademia nazionale di danza, dell Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; - Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508; - Visto l art.1, comma 2, dello Statuto di autonomia, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n. 391 del 25 Novembre 2004; - Visto l art. 7 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall art. 32 del decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge 04/08/2006 n. 248, dall art. 3, commi 76 e 77, della legge 24/12/2007 n. 244 e dall art. 46 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 06/08/2008 n. 133; - Acquisito il parere espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 11.02.2010; - Vista la delibera n.8/10 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi esterni EMANA il seguente regolamento Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte del Conservatorio di musica di Pescara di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonchè il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento di cui all art. 7 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall art. 32 del decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge 04/08/2006 n. 248, dall art. 3, commi 76 e 77, della legge 24/12/2007 n. 244 e dall art. 46 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 06/08/2008 n. 133. 2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dall art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 2 Individuazione del fabbisogno 1. Il Presidente o il Direttore, secondo le competenze previste dal D.P.R. n 132/03, prima di conferire l incarico verificano la congruenza con il fabbisogno dell Istituzione individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, con gli obiettivi e progetti specifici e determinati nonchè la temporaneità e necessità. 2. I medesimi Organi verificano l impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l Istituzione mediante interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e decidono il ricorso ad una collaborazione esterna. 3. GliOrgani competenti verificano la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabili dalla legge, e determinano durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Relativamente al compenso, operano una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e, comunque, in linea con le normative di settore. Art. 3 Individuazione delle professionalità 1. L Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell oggetto dell incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all attività del Conservatorio; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell incarico; d) luogo di espletamento della prestazione e modalità di realizzazione della medesima (livello di coordinazione); e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula nonchè i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 3. Per l ammissione alla selezione e per il conferimento dell incarico è necessario:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione Europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. e) essere din possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o accademica strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta fatta eccezione per gli incarichi da conferire a professionisti iscritti in ordini o Albi oppure con soggetti nel campo dell arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali. Art. 4 Procedura comparativa 1. L Organo Accademico competente procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso commissioni appositamente costituite. 2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; c) eventuali ulteriori elementi correlati al tipo di incarico da conferire o alla specificità delle attività istituzionali del Conservatorio. 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà eventualmente prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione nonché colloqui, esami, prove specifiche, valutati da Commissioni appositamente costituite dall Organo competente.

Art. 5 Esclusioni 1. Le disposizioni di cui all art. 7, commi 6, 6 bis e 6 quater, del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 non si applicano ai componenti degli Organi di controllo interno e del Nucleo di valutazione. Art. 6 Incarichi in affidamento diretto. 1. Fermo restando quanto disposto dall art. 1) è consentito l affidamento diretto da parte del rappresentante legale dell Istituto qualora si tratti di collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto intuitu personae, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la temporanea docenza relativa a specifici e determinati progetti di formazione o produzione artistica, la traduzione di pubblicazioni, la prestazione artistica in qualità di solista o di componente delle formazioni cameristiche, di insieme, corali e orchestrali. 2. Il ricorso all affidamento diretto è consentito inoltre qualora sussistano almeno una delle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; c) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiuraresituazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; d) qualora, in esito alla pubblicazione di un avviso pubblico, nei casi e secondo lemodalità di cui al comma 2 del presente articolo, non sia stata presentata alcunacandidatura, o nessuna candidatura, sulla base di istruttoria, sia risultata idonea o ancora se nessun candidato idoneo accetti l incarico.. e) Nella procedura non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L atto di affidamento dovrà riportare una relazione sull esito infruttuoso delpredetto avviso pubblico e sulla opportunità di procedere intuitu personae. f) qualora, per ragioni di natura tecnica, artistica o professionale il contratto possa essere affidato unicamente ad un artista o professionista determinato; g) nella misura strettamente necessaria, quando l estrema urgenza, risultante da eventi h) imprevedibili per l istituto, non è compatibile con i termini imposti dalla procedura di cui al comma 2 previa pubblicazione di un avviso. Le circostanzeinvocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all Amministrazione. i) Per chiara fama.

Art.7 Durata del contratto e determinazione del compenso 1. Il Contratto, di durata non superiore ad un anno, potrà essere rinnovato con le stesse modsalità per non più di tre anni. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 2. Il Presidente o il Direttore, secondo le competenze previste dal D.P.R. n 132/03, provvedono alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dal Conservatorio. 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione correlata alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico. Art.8 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. L Organo competente verifica il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero il contratto potrà essere risolto per inadempienza. 3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, il Conservatorio potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito. 4. L Ufficio competente verifica l assenza di oneri previdenziali ed assistenziali ulteriori e se sussistono richieste di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. Art.9 Pubblicità ed efficacia 1. Dell avviso di cui all art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito del Conservatorio e attraverso altri mezzi di comunicazione. 2. Il Conservatorio rende noto tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione, sul proprio sito e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalso.

3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è conferito, l oggetto, la durata ed il compenso. 4. L efficacia dei contratti è subordinata all adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, ai sensi dell art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento é adottato con decreto del Presidente del Conservatorio ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione all albo dell Istituto. Art. 11 Norme di salvaguardia 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi e normative in vigore.