TIROCINI RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGIONE MARCHE D.G.R. N DEL 11/12/2017

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TIROCINI RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGIONE MARCHE D.G.R. N. 1474 DEL 11/12/2017 TIPOLOGIE Tirocini extracurriculari; Tirocini formativi; Tirocini di orientamento; Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo svolti presso un soggetto ospitante pubblico o privato in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche. Non rientrano: a) Tirocini curriculari, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, e tutte le fattispecie, non soggette alle comunicazioni obbligatorie, previste nell ambito di percorsi formali di istruzione e formazione; b) Tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche e i periodi di pratica professionale; c) Tirocini transnazionali svolti all estero o presso un ente sovranazionale; d) Tirocini per soggetti extracomunitari promossi nell ambito delle quote di ingresso. Resta salva la disciplina regionale speciale relativa ai tirocini finalizzati all inclusione sociale. Il tirocinio estivo, della durata minima di 14 giorni e massima di 3 mesi, è promosso durante le vacanze estive ed è rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituzione scolastica o formativa, ed ha fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso. DESTINATARI - DURATA ORARIO a) Soggetti in stato di disoccupazione; b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) Lavoratori a rischio di disoccupazione; d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; in tal caso l orario di lavoro deve essere compatibile con l orario lavorativo e rispettare la normativa su pause e riposi e non può essere svolto dal tirocinante lavoro notturno; e) Soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento. La durata minima è pari a due mesi, salvo che per i tirocini presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionale per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. La durata massima, comprensiva di proroghe, è pari a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi, in considerazione dello specifico profilo professionale del tirocinante, salvo per i destinatari di cui al precedente punto e) per i quali la durata massima è di 12 mesi elevabile fino a 24 mesi. L eventuale proroga è valutata dal soggetto promotore e concordata con il soggetto ospitante ed il tirocinante.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore a 30 giorni solari e per periodi di chiusura aziendale, da indicare nel progetto formativo, della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata massima complessiva del tirocinio. Il tirocinante può interrompere il tirocinio dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto. ORARIO DEL TIROCINIO Il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. SOGGETTI PROMOTORI a. Centri per l Impiego; b. Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro; c. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell AFAM; d. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; e. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); f. Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g. Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche; h. Soggetti autorizzati alla intermediazione dall Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro; i. Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). SOGGETTI OSPITANTI Soggetti, fisici o giuridici, di natura pubblica o privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici, aventi sede di svolgimento del tirocinio nella Regione Marche. Il soggetto ospitante deve essere in regola con: - la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - l applicazione del CCNL di riferimento; - la normativa sul collocamento obbligatorio. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, mentre il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per cui è stato effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché: a. Licenziamento per superamento del periodo di comporto

b. Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova c. Licenziamento per fine appalto d. Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro. E vietato attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante). Il soggetto ospitante multilocalizzato ha la facoltà di scegliere la presente regolamentazione, qualora abbia nel territorio della Regione Marche una sede legale o operativa. CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE I tirocinanti non possono: Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell organizzazione del soggetto ospitante Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie. Il tirocinio non può essere attivato nell ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all attivazione del tirocinio. Il tirocinio può essere attivato nell ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionali di cui all art. 54 bis del DL n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei sei mesi precedenti l attivazione. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. LIMITI NUMERICI Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati: a. 1 tirocinante per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. b. 2 tirocinanti per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. c. Dieci per cento (10%) di tirocini per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla

data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Il calcolo è effettuato applicando l arrotondamento all unità superiore. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di cui alla lettera c) sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (se part-time di durata almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal ccnl applicato), come di seguito riportato: 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti; 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. I tirocini attivati come sopra indicato non si computano ai fini della quota di contingentamento. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori dipendenti in organico, presso il soggetto ospitante, sono esclusi gli apprendisti. Ai fini del computo dei limiti numerici non c è cumulabilità tra tirocini curriculari, extracurriculari e tirocini estivi. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all art.3, comma 1, lettera e), ovvero disabili, persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento. TUTELA ASSICURATIVA TUTELA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La Convenzione può prevedere che l obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. Il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante un adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria, laddove prevista, ai sensi dell art. 41 del medesimo decreto. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE I tirocini sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria Unilav da parte del soggetto ospitante. Il tirocinio viene svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra soggetto ospitante e soggetto promotore, alla quale deve essere allegato un progetto formativo contenente l indicazione degli obiettivi formativi previsti. La convenzione ha una durata massima di 36 mesi e può riguardare più progetti di tirocinio, anche con finalità diverse. TUTORAGGIO Il soggetto promotore deve individuare un tutor per il tirocinante. Il tutor indicato dal soggetto promotore svolge le seguenti funzioni: Elabora il Progetto Formativo Individuale in collaborazione con il soggetto ospitante. Coordina l organizzazione e programma il percorso di tirocinio.

Monitora l andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante. Provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, e alla predisposizione dell Attestazione finale. Acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Il soggetto ospitante deve designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Il tutor indicato dal soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni Favorisce l inserimento del tirocinante. Promuove e supporta lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo individuale. Aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l intera durata del tirocinio. Collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell Attestazione finale. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per: Definire le condizioni organizzative favorevoli alla realizzazione del tirocinio. Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell intero processo. Garantire il processo di tracciabilità, documentazione e attestazione dell attività svolta dal tirocinante. INDENNITA DI PARTECIPAZIONE Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un indennità mensile minima di euro 400,00 con orario settimanale inferiore a 30 ore settimanali e di euro 500,00 con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%. Non è dovuta l indennità di partecipazione durante il periodo di sospensione del tirocinio. Non è dovuta l indennità di partecipazione nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.

L indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento, per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un indennità di partecipazione cumulabile con l ammortizzatore percepito, anche oltre l indennità minima prevista. Dal punto di vista fiscale, l indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir). La percezione dell indennità di partecipazione, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. ATTESTAZIONE DELL ATTIVITA SVOLTA Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto Formativo Individuale e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte e consente la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. Ai fini del rilascio dell Attestazione finale, il tirocinante deve avere svolto almeno il 75% della durata prevista nel PFI. Sia il Dossier individuale sia l Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.