Comune di Galatina. Provincia di Lecce *********** SERVIZIO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEI CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI



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SERVIZIO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEI CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI IMPORTO PRESUNTIVO ANNUO 25.000,00 C A P I T O L A T O D O N E R I E D E L E N C O P R E Z Z I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. Ing. Giovanni Stasi Galatina, 08.11.2005

Art. 1 Oggetto del presente Capitolato è il servizio di trasporto, tumulazione ed estumulazione di salme all interno dei Cimiteri di Galatina e frazioni. Art. 2 Il servizio deve essere svolto nel modo seguente: a) TRASPORTO: prelievo della salma all altezza dell ufficio del custode; trasporto alla destinazione autorizzata (deposito osservazione, loculo, ossario comunale, campo per le inumazioni, tomba privata o tomba sociale). b) TUMULAZIONE: immissione del feretro nel loculo o ossario, qualunque sia l altezza di posizionamento; chiusura da realizzare con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, intonacati nella parte esterna e posizionati a cm 10 dal bordo esterno del loculo o ossario. Detta chiusura può essere fatta anche in cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3 sigillata con cemento ad espansione, in modo da renderlo a tenuta ermetica. c) INUMAZIONE ED ESUMAZIONE: a questi interventi vi provvede direttamente il Comune attraverso i suoi operatori seppellitori, mentre la ditta concessionaria è tenuta a garantire solo il trasporto del feretro. d) ESTUMULAZIONE: rimozione della lapide ove esista, usando ogni diligenza per non danneggiarla frantumazione del frontino del loculo eseguita con ogni possibile cautela per evitare il danneggiamento del feretro estrazione del feretro e, su indicazione del custode del cimitero, trasporto a luogo di destinazione provvedere poi ad una nuova tumulazione, se prevista, con le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo. e) ESTUMULAZIONI E TUMULAZIONI: come ai punti d) e b). Art. 3 Il trasporto previsto dal precedente art. 2 deve essere effettuato con idoneo carrello porta bare e trazione manuale o a trazione meccanica (purchè dotata di motore opportunamente silenzioso) messo a disposizione dalla ditta concessionaria e manovrato da un suo incaricato. Art. 4 Il sollevamento del feretro per l immissione nel loculo o ossario cui è destinato, deve essere fatto con ogni diligente cautela a mezzo di un idoneo carrello elevatore messo a disposizione dall appaltatore, che abbia almeno le seguenti caratteristiche tecniche: portata minima q.li 4, elevazione a non meno di mt 5 e che sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l uso cui è destinato.

Art. 5 L appaltatore deve assicurare il servizio in oggetto del presente capitolato, durante i normali orari di apertura e chiusura dei Cimiteri, ivi rimanendo a disposizione, e deve garantire la propria reperibilità anche al di fuori di detti orari solo per interventi straordinari che possono essere disposti dalla Autorità Giudiziaria. A tal fine dovrà comunicare al custode e al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria il proprio recapito e il numero di telefono Art. 6 Il concessionario potrà depositare e custodire all interno del Cimitero tutte le attrezzature, macchinari e materiali occorrenti per i servizi oggetto dell appalto nel luogo indicato dal custode. La responsabilità della custodia rimane a totale carico dell appaltatore, l Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo a danneggiamenti o furti dell attrezzatura e del materiale depositato. Art. 7 Il servizio di cui all art. 1 del presente Capitolato viene affidato in regime di privativa per tutti gli interventi di cui all art. 2 lett. a) b) c) d) ed e). Art. 8 Per i servizi di cui al precedente art. 7 l appaltatore ha diritto di riscuotere dai richiedenti il servizio di tumulazione o estumulazione solo ed esclusivamente il prezzo stabilito col contratto di concessione a fronte di ogni pagamento l appaltatore deve rilasciare regolare fattura o ricevuta fiscale sulla quale saranno descritti succintamente gli interventi effettuati. Nessuna somma straordinaria o eccedente quella stabilita dal contratto di concessione può essere richiesta dall appaltatore, pena la revoca della concessione la conseguente rescissione del contratto facendo salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni e per la tutela degli interessi del Comune. Art. 9 Il prezzo degli interventi di cui all art. 2, rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e il concessionario non potrà richiedere la risoluzione per sopravvenuta onerosità, in quanto la stessa rientra nell alea normale del contratto. Art. 10 Per tutti i servizi prestati dall appaltatore e per l uso delle macchine e attrezzi necessari per l espletamento degli stessi (carrelli porta bare, carrelli elevatori, ecc.), oggetto del presente Capitolato, il Comune è esonerato da ogni qualsiasi responsabilità, sia in ordine a danni a persone, sia in ordine a danni a cose di proprietà di terzi. A garanzia di tutti i danni che potessero verificarsi, ivi compresi anche quelli contro beni mobili ed immobili di proprietà comunale, l appaltatore dovrà stipulare apposita idonea polizza assicurativa con i massimali idonei a garantire i danni eventualmente provocati.

Art. 11 Per le irregolarità di lieve entità, contestate e notificate a mezzo Messo Comunale e senza che intervenga nei dieci giorni successivi alla notifica idonea e valida giustificazione, il Comune potrà applicare delle penalità da un minimo di 25,00 ad un massimo di 50,00, a seconda della gravità della infrazione. Non si procede all applicazione di alcuna penalità, se la dita appaltatrice dimostra inequivocabilmente che le irregolarità sono dovute a causa di forza maggiore. Art. 12 La ditta appaltatrice incorrerà, invece, nella decadenza della concessione e conseguente risoluzione del contratto, quando: a) venga a perdere, anche disgiuntamente, i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria; b) non assicuri il servizio con regolarità, diligenza e puntualità e, comunque, quando lo abbandoni o lo interrompa, salvo gli eventi non dipendano da cause di forza maggiore; c) ometta di rilasciare, ripetutamente, ai richiedenti il servizio le fatture o ricevute fiscali, a quietanza degli importi versati; d) pretende ed effettivamente riscuota somme, a qualsiasi titolo, non dovute o comunque superiori a quelle stabilite dal contratto di concessione. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e d) la risoluzione decorrerà, previa contestazione da spedire con raccomandata, dal decimo giorno successivo a quello dell avviso di ricevimento postale. Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da una diffida, spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quale deve prevedere un termine perentorio a provvedere, non inferiore a quindici giorni. Subito dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto il Comune provvederà ad indire nuova gara, a gestire il servizio direttamente in danno e a spese del concessionario decaduto, sino all affidamento del servizio. Art. 13 L Appaltatore è tenuto ad eseguire gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive: - le tumulazioni in loculi concessi gratuitamente nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; - le estumulazioni disposte dall Autorità Giudiziaria; - le estumulazioni da loculi per contratti scaduti e non rinnovati. Il rimborso delle spese vive, che l appaltatore può richiedere al Comune per gli interventi di cui al capoverso precedente, non può comunque superare il 15% del prezzo di appalto, oltre IVA, che sarà liquidato dal Comune non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. Art. 14 I privati e le Confraternite non possono procedere, né direttamente, ne attraverso ditte di fiducia, alle operazioni di tumulazione o di estumulazione, ma devono rivolgersi necessariamente alla ditta concessionaria del servizio.

Art. 15 L appaltatore e i suoi collaboratori non possono in alcun modo ritenersi dipendenti comunali, né potranno vantare mai alcuna pretesa in tal senso. Art. 16 Per le controversie derivanti dal presente Capitolato, le parti scelgono come Foro competente quello di Lecce. Art. 17 Per quanto altro qui non previsto si fa riferimento alle norme di diritto civile e amministrativo, datate in materia. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. Ing. Giovanni Stasi

OGGETTO: Servizio tumulazioni ed estumulazioni nel Cimitero di Galatina e frazioni. E L E N C O P R E Z Z I U N I T A R I 1. TUMULAZIONE: Immissione del feretro nel loculo o ossario, qualunque sia l altezza di posizionamento; chiusura da realizzare con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, intonacati nella parte esterna e posizionati a cm 10 dal bordo esterno del loculo o ossario. Detta chiusura può essere fatta anche con cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3 sigillata con cemento ad espansione, in modo da renderlo a tenuta ermetica. Per ogni tumulazione novanta/00 90,00 2. ESTUMULAZIONE: Rimozione della lapide ove esiste, usando ogni diligenza per non danneggiarla frantumazione del frontino del loculo eseguita con ogni possibile cautela per evitare il danneggiamento del feretro estrazione del feretro e, su indicazione del custode del cimitero, trasporto a luogo di destinazione. Per ogni estumulazione sessanta/00 60,00 3. ESTUMULAZIONE E SUSSEGUENTE TUMULAZIONE IN UNICO INTERVENTO: Le modalità per l estumulazione e susseguente tumulazione in unico intervento sono quelle riportate ai punti precedenti 2 e 1. Per ogni estumulazione e susseguente tumulazione centoventi/00 120,00