PROGETTO CONVIVENZA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI NEI LUOGHI PUBBLICI



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CORPO POLIZIA MUNICIPALE III DISTRETTO MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO PROGETTO CONVIVENZA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI NEI LUOGHI PUBBLICI Gentile Cittadino Nell ambito di una fattiva collaborazione tra la Civica Amministrazione e la cittadinanza, è nato un progetto tra il Corpo di Polizia Municipale III Distretto ed il Municipio Bassa Valbisagno volto ad armonizzare le esigenze dei conduttori di animali domestici con gli utilizzatori degli spazi pubblici della Città nell ottica di una pacifica coesistenza e nel rispetto di entrambe le figure. Tale iniziativa si esplica principalmente attraverso i seguenti punti: Ripristino e miglioramento delle aree esistenti riservate agli animali domestici all interno degli spazi verdi della Città Razionalizzazione e ripristino della cartellonistica esistente Maggiore collaborazione tra la Civica Amministrazione e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative Intensificazione degli interventi di A.M.I.U. volti al mantenimento delle migliori condizioni di nettezza delle aree in questione Il Corpo di Polizia Municipale - III Distretto, in sinergia con le altre Forze di Polizia, provvederà ad intensificare i controlli di competenza nonché ad operare una capillare campagna di informazione con la cittadinanza anche attraverso la consegna della presente brochure. Il Comandante del III Distretto P.M. Dott. Massimiliano Fossati Il Presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Arch. Massimo Ferrante

Estratto del: REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA - COMUNE DI GENOVA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l uomo. A tal fine la Civica Amministrazione: - promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d affezione presenti sul territorio comunale; - promuove l informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana; ART. 4 - DIVIETI GENERALI E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo: 1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche; (euro 160,00) 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie; (euro 160,00) 3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all interno dell abitazione e di integrazione con il nucleo famigliare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all interno dell appartamento; (euro 100,00) 4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l esigenza di identificazione dello stesso; (euro 160,00) 5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l addestramento; (euro 160,00)

6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta; (euro 160,00) 7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori; (euro 160,00) 8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento; (euro 160,00) 9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario; (euro 100,00). 15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua (uro 160,00).. 18) l uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza. (euro 100,00) 19) l uso del collare a strozzo con le punte interne. (euro 100,00) ART. 5 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI E fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell accattonaggio (euro 200,00) ART. 6 - COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione: - promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l Associazione Provinciale Allevatori, con l Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;..

- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all educazione; - promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati; ART. 8 - ATTIVITÀ DEI MUNICIPI I Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali: - collaborano all individuazione di zone protette per le colonie feline, di aree per la sgambatura dei cani e di oasi per altri animali. ART. 9 - DEFINIZIONE DÌ ANIMALI DI AFFEZIONE Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione. ART. 14 - BUONA TENUTA Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall acquisizione. (euro 50,00) 6. portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale. (euro 50,00) 7. denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86-87 del D.P.R.320/1954; (euro 50,00)

ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai successivi commi. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali; è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l animale. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di benessere etologico degli animali stessi. E vietato, durante la stagione balneare, l accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione. E' vietato l ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc.) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani. La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici. Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani. In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose.

Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali. La non ottemperanza alle norme previste dall art.18 sono sanzionate con euro 50,00 ART. 19 - CONDUZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI IN LUOGHI E MEZZI PUBBLICI ED IN PARTICOLARI ATTIVITA COMMERCIALI Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola. E consentita l introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali domestici d affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantire il benessere etologico. E vietato l accesso agli animali ad eccezione dei cani condotti al guinzaglio e dotati di museruola se di media o grossa taglia. Eventuali deroghe potranno essere previste in situazioni particolari. E vietato detenere e consentire l introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione e vendita all ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché ristoranti, bar e alberghi la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d ingresso l eventuale apposito divieto. La non ottemperanza alle norme previste dall art.19 sono sanzionate con euro 50,00 ART. 25 - DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve assicurare: a) l'areazione del veicolo; b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell animale. (euro 160,00)

ART. 49 - VIGILANZA Sono incaricati dei controlli sull osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

NUMERI UTILI: ENTE: TELEFONO Polizia Municipale III Distretto: 010.5577820 Polizia Municipale Centro Operativo: 010.5570 Sportello del Cittadino Municipio III: 010.5579750 Polizia Provinciale di Genova: 010.5499700 Corpo Forestale dello Stato: 010.465111 Polizia di Stato Pronto Intervento: 113 Polizia di Stato Commissariato S. Fruttuoso: 010.518611 Carabinieri Pronto Intervento: 112 Carabinieri Stazione Marassi: 010.814386 Guardia di Finanza: 117 Soccorso Sanitario: 118 Croce Bianca Genovese: 010.363636 Guardie Zoofile sez. prov. di Genova: 328.7710903 LIPU: 335.1316084 A.S.L. 3 Veterinari (h24): 010.34461 Canile Municipale: 010.6500825 A.M.I.U.: 010.558113