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Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing) 172.081 del 14 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA); vista la legge del 5 ottobre 2007 2 sulle lingue, ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina: a. l organizzazione dei servizi linguistici dell Amministrazione federale; b. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell Amministrazione federale; c. la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti. 2 Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell Amministrazione federale forniscono: a. alla qualità formale e materiale dei testi che sottostanno alla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e di altri documenti della Confederazione; b. all attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confederazione; c. alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e integrato dell Amministrazione federale. RU 2012 6457 1 RS 172.010 2 RS 441.1 1

172.081 Prestazioni dei servizi linguistici Sezione 2: Organizzazione e coordinamento Art. 2 Organizzazione 1 I servizi linguistici dell Amministrazione federale comprendono l insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti. 2 Sono organizzati per lingua. 3 Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse. Art. 3 Unità della Cancelleria federale I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un responsabile per ciascuna. Art. 4 Unità dei Dipartimenti 1 I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l italiano e, ove opportuno, per l inglese e altre lingue, con un responsabile per ciascuna lingua. 2 Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua. 3 Il responsabile di un unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni. Art. 5 Coordinamento interdipartimentale 1 La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l interconnessione dei compiti, nonché l equilibrio tra le lingue e il loro statuto. 2 La Conferenza interdipartimentale dei servizi linguistici (CISL) assiste la Cancelleria federale nell analisi delle esigenze dei servizi linguistici, come pure nell orientamento e nel coordinamento delle attività. 3 La CISL è un organo consultivo. Si compone di rappresentanti dei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e dei servizi linguistici dei Dipartimenti. Il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento può parteciparvi. 4 La Cancelleria federale dirige la CISL. Ne approva il regolamento. 2

Ordinanza sui servizi linguistici 172.081 Sezione 3: Prestazioni linguistiche Art. 6 Tipi di prestazioni Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente: a. la traduzione di testi in una o più lingue; b. il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione); c. le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono prestazioni linguistiche o all insieme dell Amministrazione federale; d. la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici; e. le attività di consulenza linguistica. Art. 7 Criteri qualitativi 1 Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi. 2 I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni. Art. 8 Lingue delle prestazioni 1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. 2 I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l entità della cerchia di destinatari lo giustifica. 3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni. Art. 9 Pianificazione concertata I servizi linguistici dell Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali. Art. 10 Fornitura delle prestazioni 1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell Amministrazione federale. 3

172.081 Prestazioni dei servizi linguistici 2 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti. 3 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma: a. le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale; b. le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presidente della Confederazione; c. il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Art. 11 Mandati affidati a esterni 1 In caso di sovraccarico o d urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l accordo dell unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite. 2 L unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1. 3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni. Sezione 4: Disposizioni particolari Art. 12 Lingua italiana 1 L unità responsabile per l italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale del diritto federale e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione. 2 Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi. 3 Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l Assemblea federale. 4 Le unità per l italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi. Art. 13 Lingua romancia 1 L unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio. 2 La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall articolo 3 dell ordinanza del 4 giugno 2010 3 sulle lingue. 3 RS 441.11 4

Ordinanza sui servizi linguistici 172.081 Art. 14 Lingua inglese 1 L unità responsabile per l inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno. 2 Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione. Art. 15 Terminologia 1 L unità responsabile per la terminologia presso la Cancelleria federale organizza e coordina le attività terminologiche dell Amministrazione federale. 2 Gestisce la banca dati terminologica centrale TERMDAT. 3 Realizza i suoi progetti terminologici in collaborazione con i Dipartimenti. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 19 giugno 1995 4 sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione è abrogata. Art. 17 5 Modifica del diritto vigente Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2013. 4 [RU 1995 3632, 2008 5153 all. n. 3, 2010 2653 all. n. II 2] 5 La mod. può essere consultata alla RU 2012 6457. 5

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