VISTO in particolare, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

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Testo coordinato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2018 con le modifiche e le integrazioni apportate dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2018 e 21 dicembre 2018 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 199, n. 303, recante ordinamento della Presidenza Consiglio dei ministri, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO in particolare, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l articolo 23-ter, comma 2, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; VISTI in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, che istituisce l Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare, e l articolo 8, che ne definisce le funzioni; VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ; VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l articolo 13, che fissa, a decorrere dal 1 maggio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza

del Consiglio dei ministri ; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, di nomina del nuovo Governo; VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2018, che definiscono l organizzazione e la composizione di un Ufficio di staff del Presidente; CONSIDERATO che con il presente decreto viene definita l articolazione dell Ufficio del Presidente in continuità con quanto stabilito dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2018 e 3 luglio 2018; RITENUTO necessario provvedere all organizzazione dell Ufficio del Presidente, nell ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012; DECRETA Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto definisce, a decorrere dal 7 giugno 2018, l organizzazione e le funzioni, nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dell Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare del Presidente. Art. 2 (Funzioni) 1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'espletamento delle sue funzioni e assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi istituzionali e politici.

Art. 3 (Articolazione dell Ufficio) 1. All interno dell Ufficio del Presidente operano: a) La Segreteria particolare; b) I Consiglieri; c) Il Comitato degli esperti; Art. 4 (Capo di Gabinetto del Presidente) 1. All Ufficio del Presidente è preposto il Capo di Gabinetto, che coordina l attività relativa allo svolgimento delle funzioni indicate all articolo 2. 2. Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre pubbliche amministrazioni o estranei alle pubbliche amministrazioni, con competenze adeguate all incarico da svolgere. 3. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico fondamentale non superiore a quello spettante ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un emolumento accessorio sostitutivo della retribuzione di posizione variabile attribuita ai medesimi dirigenti, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore all importo annuo lordo di euro 16.000,00, nonché un indennità di diretta collaborazione non superiore a euro 12.303,14 annui lordi. 4. Il Capo di Gabinetto si avvale di non più di due assistenti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione, con competenze adeguate all incarico da svolgere. Agli assistenti, in relazione alla qualificazione e all impegno richiesto, spetta complessivamente un trattamento economico nella misura massima di 120.000,00 annui lordi, per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 60.000,00. Qualora i due assistenti siano scelti tra dipendenti di pubbliche amministrazioni o di organi costituzionali, agli stessi è attribuita, in aggiunta al trattamento economico in godimento erogato dall Amministrazione di appartenenza, un indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro 40.000,00 annui lordi. Art. 5 (Segreteria particolare) 1. Nell ambito dell Ufficio del Presidente opera il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Presidente, nonché i rapporti personali intrattenuti dallo stesso in ragione del

suo incarico istituzionale. 2. La Segreteria particolare è coordinata dal Segretario particolare, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre pubbliche amministrazioni o estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario con il Presidente. 3. Al Segretario particolare spetta un trattamento economico fondamentale non superiore a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, un emolumento accessorio sostitutivo della retribuzione di posizione variabile attribuita ai medesimi dirigenti, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore all importo annuo lordo di euro 21.150,00, nonché un indennità di diretta collaborazione non superiore a euro 8.100,00 annui lordi. Art. 6 (Consiglieri) 1. Nell ambito dell Ufficio operano non più di cinque Consiglieri politici e giuridici, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra persone dotate di professionalità adeguata all incarico, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione. 2. Ai Consiglieri di cui al comma 1, in ragione della specifica professionalità e dell impegno richiesti, spettano compensi lordi annui nell ambito di un importo complessivo non superiore a euro 300.000,00 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 120.000,00. 3. Nell ambito dell Ufficio opera altresì il Consigliere per gli affari europei, il quale svolge compiti relativi all istruttoria e all analisi delle questioni attinenti all Unione europea e assicura il coordinamento interministeriale per il negoziato di cui all articolo 50 del Trattato sull Unione europea (negoziato Brexit) e i futuri equilibri istituzionali nell ambito dell Unione europea. Tale Consigliere è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra persone dotate di specifica professionalità correlata all incarico da svolgere, individuate anche tra estranei o dipendenti delle Istituzioni dell Unione europea. 4. Al Consigliere per gli affari europei di cui al comma 3, in ragione della qualificazione dell impegno richiesto, spetta un trattamento economico fondamentale corrispondente a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un emolumento accessorio determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore alla misura minima della retribuzione di posizione variabile dei dirigenti di seconda fascia, nonché un indennità di diretta collaborazione non superiore a euro 6.183,70 annui lordi. Art. 7 (Comitato degli esperti) 1. Nell ambito dell Ufficio opera un Comitato composto da 15 esperti, nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente. 2. Agli esperti di cui al comma 1 spettano compensi lordi annui nell ambito di un importo complessivo non superiore a euro 300.000,00. Art. 8 (Personale dell'ufficio) 1. All Ufficio è assegnato, altresì, un contingente di personale addetto ai compiti di supporto organizzativo, non superiore a cinque unità, di cui una unità scelta tra i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri. Le restanti unità possono essere scelte anche tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, equiparate al personale della categoria A o B dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Al personale non dirigenziale di cui al comma 1, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad effettuare orari disagevoli, un indennità omnicomprensiva, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai seguenti importi annui lordi. - euro 19.769,00 annui lordi a non più di una unità in relazione allo svolgimento di particolari attività; - euro 16.733,00 da assegnare alle restanti 4 unità. Art. 9 (Disciplina degli incarichi) 1. Gli estranei all'amministrazione di cui all articolo 8, comma 1, del presente decreto sono assunti con contratti individuali di lavoro subordinato, di durata non superiore all'incarico governativo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nell'ambito del contingente di personale di cui al presente decreto, le nomine, l'attribuzione delle funzioni, l'assegnazione del personale ovvero le cessazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. 3. I dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni sono posti in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 1, commi 66 e 67 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 (Durata e cessazione dell'assegnazione all Ufficio del Presidente) 1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, assegnato all Ufficio del Presidente, può essere restituito, anche a richiesta, alle amministrazioni di appartenenza. 2 Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzioni di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale di cui al presente decreto cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione nell Ufficio del Presidente cessa immediatamente ed automaticamente. 4. Salvo i trattamenti economici più favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato nell Ufficio del Presidente, il personale, anche di prestito, conserva la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo o di comando ed ha diritto al corrispondente trattamento economico. 5. Il servizio prestato nell Ufficio del Presidente è utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Art. 11 (Oneri di gestione) 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sulle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.