Negli enti locali pagamenti trasparenti

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Transcript:

Negli enti locali pagamenti trasparenti di Matteo Esposito Pubblicato il 18 dicembre 2009 istituito l obbligo per gli enti locali di pubblicare annualmente un indicatore di tempestività dei pagamenti e i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi Obbligo di pubblicare annualmente un indicatore di tempestività dei pagamenti e i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi. E quanto prevede l art. 23, comma 5, lett. a) e b), della legge 69/2009 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, collegata alla manovra finanziaria 2009. Nello specifico la norma impone a tutte le pubbliche amministrazioni (e quindi anche agli enti locali) di pubblicare, a decorrere dal primo gennaio 2009 e con periodicità annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, definito indicatore di tempestività dei pagamenti. Oltre a questo indicatore, le PA sono tenute a definire e pubblicare i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi agli utenti, con riferimento all esercizio finanziario precedente. 1

Queste informazioni vanno rese note attraverso i siti internet istituzionali (preferibilmente all interno della sezione del sito dedicata all Operazione Trasparenza) o con altre forme idonee (ad esempio, attraverso la pubblicazione all albo pretorio o attraverso il canale degli uffici per le relazioni con il pubblico). Riguardo alla concreta attuazione dell obbligo informativo posto in capo alle amministrazioni pubbliche, il comma 6 del richiamato art. 23 rimanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, da emanarsi di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 69/2009 (e dunque entro il 4 agosto 2009, dal momento che la legge 69/09 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno ed è entrata in vigore il 4 luglio), che dovrà definire le modalità avendo riguardo all individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all importo dei pagamenti. La norma, inserita all interno del piano industriale della Pa, promosso dal Ministro Brunetta, si pone lo scopo di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini/utenti ed è da collegare con quanto previsto dal dl 78/2009 (convertito con legge 102/2009), dove all art. 9, rubricato Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si prevede una disciplina tendente a velocizzare i pagamenti da parte delle PA per somministrazioni, forniture ed appalti, 2

in coerenza con la normativa comunitaria in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Direttiva 2000/35/CE e dlgs 231/2002). Al riguardo, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare e a pubblicare sui propri siti web, entro il 31 dicembre 2009, opportune misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti, mentre il funzionario che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa è tenuto ad accertare preventivamente la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. In caso di omessa verifica preventiva, scatta per il funzionario una responsabilità disciplinare ed amministrativa. L Associazione dei Comuni (ANCI), nell incontro del 18 novembre, ha chiesto al Governo, tra l altro, proprio l abrogazione dell art. 9 dl 78/2009, dal momento la disposizione non può trovare concreta applicazione almeno per quanto riguarda gli enti locali, per l evidente incompatibilità con le regole e con i principi contabili contenuti nell ordinamento giuridico contabile degli enti locali (tuel 267/2000). La richiesta di abrogazione è contenuta anche nelle proposte emendative al ddl finanziaria 2010, inviate ieri dall ANCI alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. 3

Matteo Esposito 18 Dicembre 2009 ************************** ALLEGATO Comune di Provincia di Nr. XX del Reg. Data: XX/XX/2009 Oggetto: Definizione delle misure organizzative per velocizzare i pagamenti (art. 9 dl 78/2009, conv. l. 102/2009) e dell indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 23, c. 5, legge 69/2009) 4

La Giunta Comunale/Provinciale Premesso: che la legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 Supplemento ordinario n. 95, prevede all art. 23, comma 5, che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal primo gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee: a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all esercizio finanziario precedente; che il successivo comma prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all importo dei pagamenti; 5

dato atto: che il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini; che, in particolare, l art. 9, rubricato «Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell elenco adottato dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell amministrazione; 2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e 6

la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all obbligo contrattuale, l amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi; 3. allo scopo di ottimizzare l utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall articolo 9, comma 1-ter, del dl 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali; 4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 7

considerato: che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali; che per la definizione dell indicatore di tempestività dei pagamenti è possibile fare riferimento ai tempi medi tra registrazione della fattura al protocollo generale dell Ente e la data di pagamento, nelle more dell emanando Decreto Interministeriale di cui all art. 23, comma 6, della legge 69/2009; visti: il vigente statuto comunale/provinciale; il vigente regolamento di contabilità; il dlgs. 18 agosto 2000, n. 267; dato atto che ai sensi dell art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato; 8

delibera 1. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell art. 9 del dl n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nell allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di dare atto che, nelle more dell emanando decreto interministeriale di cui all art. 23, comma 6, della legge 69/2009, l indicatore di tempestività dei pagamenti è stato per l anno 2008 è stato di XX giorni e che alla data del 30/9/2009 è di XX giorni; 3. di procedere alla pubblicazione, di quanto indicato ai precedenti punti, sul sito internet dell Ente, all interno della Sezione Operazione Trasparenza ; 4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con le misure di cui al punto 1; 5. di dichiarare il presente provvedimento, a voti unanimi espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, stante l urgenza, ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.u. del 18 agosto 2000 n. 267. Le misure organizzative (indicazioni esemplificative) 9

1) Velocizzare i tempi di registrazione delle determinazioni dirigenziali e di trasmissione degli atti di liquidazioni di spesa, informatizzando i processi interni all Ente 2) Verificare costantemente la compatibilità dei pagamenti in conto capitale con gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 3) Prevedere nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al dlgs n. 231/2002 e con la normativa sul patto di stabilità 4) Utilizzo di forme di pagamento più rapide 5) Introduzione del mandato di pagamento elettronico, anche per ridurre l uso della carta 10