Riforma della Giustizia Tributaria, parte II: l incarico di giudice tributario

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Riforma della Giustizia Tributaria, parte II: l incarico di giudice tributario di Maurizio Villani Pubblicato il 14 agosto 2019 Approfondiamo le caratteristiche dell incarico di giudice tributario secondo la proposta di Riforma della Giustizia Tributaria: quali sono i requisiti, come avviene la nomina, qual è la durata dell incarico e quali sono le responsabilità. Dopo aver descritto, negli articoli precedenti, il contesto in cui nasce e si sviluppa la proposta di Riforma della Giustizia Tributaria nonché le caratteristiche degli organi della giurisdizione tributaria revisionata, si prosegue con l approfondimento delle caratteristiche dell incarico di giudice tributario (requisiti, nomina, durata, responsabilità). Indice Requisiti generali dei giudici tributari Procedimenti di nomina dei giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie 1

Giuramento Durata dell incarico Decadenza dell incarico Trattamento economico Responsabilità Vigilanza e sanzioni disciplinari Procedimento disciplinare I requisiti generali dei Giudici Tributari I giudici tributari devono: a. essere cittadini italiani; b. avere l esercizio dei diritti civili e politici; c. non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza; d. avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico; e. non aver superato alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico cinquanta anni di età. 2

Nella riforma della giustizia dell attuale Ministro Bonafede, si mette nero su bianco che il CSM, nella valutazione di professionalità di giudici e p.m., per misurare il parametro dell equilibrio, potrà acquisire anche il parere di uno psicologo (Il Sole 24 Ore del 14 luglio 2019). Procedimenti di nomina dei Giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie I giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l alta sorveglianza sui Tribunali Tributari e sulle Corti di Appello Tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull andamento dell attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio della giustizia tributaria. Giuramento 3

I giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie, prima dell immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio. I presidenti delle Corti di Appello Tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio della giustizia tributaria. I presidenti dei Tribunali Tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della Corte di Appello Tributaria nel cui distretto ha sede il Tribunale Tributario cui sono destinati. I presidenti di sezione e di altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati. Durata dell incarico I giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età. 4

Decadenza dall incarico Decadono dall incarico i giudici tributari togati (GTT) ed onorari (GTO) i quali: a. b. c. d. e. perdono uno dei requisiti previsti dalla legge; omettono, senza giustificato motivo, di assumere l incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive; rientrano nei casi di rimozione previsti dalla legge; non si sono dimessi dalle magistrature ordinarie, amministrative, contabili e militare, nonché dagli albi professionali se togati. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Trattamento economico dei giudici tributari Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta. Ai giudici tributari togati si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento 5

delle funzioni giurisdizionali. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell anzianità di servizio, da un regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto del MEF del 12 luglio 2019 ha aumentato le retribuzioni fisse mensili ai componenti di CTP e CTR di ottanta euro lordi in più. Di conseguenza, attualmente al giudice tributario viene corrisposto al lordo (Italia Oggi di sabato 13/07/2019): 495 mensili per il Presidente della commissione; 443 mensili per i Presidenti di sezione; 391 mensili per i giudici. L aumento di ottanta euro è motivato dall aggravio del carico dei costi dei giudici tributari dovuti all introduzione del processo tributario telematico, obbligatorio dal 01 luglio 2019. Invece, i compensi variabili aggiuntivi rimangono invariati nella misura pari a 93 euro lorde a sentenza, da suddividere da Presidente del collegio e giudici. In sostanza, al giudice relatore e redattore della sentenza spettano 15 euro nette, pagate peraltro in ritardo! Infine, non viene corrisposto nulla per le sospensive! 6

Responsabilità dei giudici tributari Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell esercizio delle funzioni giurisdizionali in base alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015. Vigilanza e sanzioni disciplinari I giudici tributari per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle seguenti sanzioni. A. Si applica la sanzione dell ammonimento per lievi trasgressioni. B. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per determinati e tassativi casi: a. i comportamenti che, violando i doveri di legge, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori; b. la consapevole inosservanza dell obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 7

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi; i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori (per esempio, impedendo o limitando nel tempo la discussione o non consentendo repliche o chiarimenti), o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; l ingiustificata interferenza nell attività giudiziaria di un altro giudice; l omessa comunicazione al presidente del Tribunale Tributario o della Corte di Appello Tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze; la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti; per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015. C. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per: 8

a. b. c. d. e. il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all esercizio delle funzioni; i comportamenti che, violando i doveri di legge, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori; l uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; non aver frequentato un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio; D. Si applica la sanzione dell incapacità a esercitare un incarico direttivo per l interferenza, nell attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del Tribunale Tributario o della Corte di Appello Tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave. E. Si applica la rimozione dall incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui sopra, nei casi tassativamente previsti dalla legge. 9

Procedimento disciplinare Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Corte di Appello tributaria nel cui distretto presta servizio l incolpato. Il Consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare affida ad un suo componente l incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni. Il Consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all incolpato con invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all incolpato. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari. Nel prossimo articolo sulla Revisione della Giustizia Tributaria, si descriverà il Consiglio della Giustizia Tributaria. 10

A cura di Maurizio Villani Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione Agosto 2019 11