REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE. Art.1 Oggetto del Regolamento

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REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 14/04/2003 Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione delle aree in diritto di superficie e di quelle in proprietà, comprese nei Piani di Zona per l Edilizia Economica e Popolare (L. 167/62, L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la L.662/96 e la L.136/99. Art.2 Soggetti attuatori 1. Possono partecipare all assegnazione i seguenti soggetti attuatori: a) Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore, quali I.A.C.P. e Comune, sulla base dei propri programmi d investimento; b) Società Cooperative edilizie a proprietà indivisa, Società Cooperative edilizie miste, Società Cooperative edilizie a proprietà individuale, Consorzi di Cooperative; Le Cooperative Edilizie sono ammesse purché iscritte all Albo Nazionale delle Cooperative (art.13, L. 59/92) e composte da Soci prenotatari, in numero almeno pari agli alloggi richiesti ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art.6. Le Cooperative Edilizie, inoltre, devono allegare copia dell ultimo bilancio depositato. I Consorzi di Cooperative devono essere composti da Cooperative in possesso dei requisiti di cui sopra. c) Imprese di costruzione e loro Consorzi. Le Imprese devono essere in possesso della certificazione relativa alla vigente legislazione antimafia. I Consorzi d Imprese sono ammessi purché l Impresa capofila risulti in possesso di tutti i requisiti di cui alla presente lettera; d) Soggetti pubblici non istituzionalmente operanti nel settore, quali Poste e Forze Armate qualora abbiano presentato entro i termini del bando, apposita richiesta documentata e recante gli estremi del finanziamento; e) Privati singoli o associati purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art.6, limitatamente all area necessaria alla costruzione di un alloggio per ciascun nucleo familiare. Art.3 Disposizioni particolari 1. I soggetti attuatori di cui al precedente art.2, proprietari delle aree da assegnare in diritto di proprietà, possono convenire con l Amministrazione, ai sensi del primo comma dell art.12 della L. 865/71, la cessione volontaria dell area esproprianda e la eventuale assegnazione dell area stessa o di parte di essa, ai sensi del comma decimo dell art.10 della L. 167/62, come sostituito dall art.35 della L. 865/71, purchè i soggetti in questione abbiano la proprietà delle aree medesime alla data dell adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico con il quale tali F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 1

aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare; l assegnazione deve essere rapportata alla quantità della proprietà con il potenziale edificabile del Piano di Zona e comunque tale da definire un minimo di intervento edificatorio compatibile con le previsioni del Piano (lotto minimo) 2. L accordo stipulato tra il soggetto attuatore e l Amministrazione comunale avrà l efficacia di cui all art.11 della L. 241/90. 3. La richiesta di accordo da parte dei proprietari dovrà interessare almeno un lotto minimo edificabile e dovrà pervenire all Amministrazione comunale entro 2 (due) mesi dalla notifica di cui all art.10 della L. 865/71. La proprietà dell area oggetto dell accordo dovrà risultare da apposita certificazione. 4. L Amministrazione procederà alla stipula dell accordo soltanto in presenza delle opportune condizioni urbanistiche e patrimoniali che garantiscano, all interno dell area interessata dal Piano, l equilibrio economico ai sensi dell art.3, comma 63, lett. d) della L. 662/96. 5. L accordo di cui ai punti precedenti sarà comprensivo anche della convenzione per atto pubblico di cui all art.35, comma tredicesimo della L.865/71, come modificato dall art.3, comma 63, lett. e) della L. 662/96. Art.4 Bando 1. Il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, sulla base del presente Regolamento e del Programma pluriennale di cui all art.38 della L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, emana apposito Bando allegato B, il quale oltre a fornire le indispensabili indicazioni relative all area oggetto del Bando (localizzazione, volume massimo edificabile, corrispettivo provvisorio, modalità di assegnazione) dovrà specificare: a) Requisiti, modalità e termini per la partecipazione; b) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 2. Il Bando è pubblicato per trenta giorni consecutivi all Albo Pretorio e dello stesso è data notizia nei giornali a diffusione locale. In tale periodo e nei successivi quindici giorni consecutivi possono essere presentate le richieste di assegnazione corredate dalla documentazione prevista. Art.5 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice provvede alla: a) Istruttoria delle domande pervenute anche con eventuali accertamenti riferiti in particolare al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi di cui all art.6, avvalendosi degli Uffici comunali preposti; b) Attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito all art.8 del presente Regolamento; c) Formazione della graduatoria provvisoria e definitiva. 2. La Commissione giudicatrice è così composta: F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 2

a) Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica o suo delegato di pari livello che la presiede; b) Dirigente del Servizio Casa o suo delegato, Funzionario direttivo; c) Dirigente del Servizio Legale o suo delegato, come sopra definito; d) Funzionario dell Area Urbanistica, designato dal Dirigente dell Area, con ruolo di Segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i suoi membri. 4. La graduatoria provvisoria è pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e della pubblicazione è data notizia sui giornali a diffusione locale. 5. In tale periodo e nei successivi quindici giorni consecutivi è ammessa la presentazione di osservazioni da parte dei richiedenti interessati, che verranno esaminate ai fini della formazione della graduatoria definitiva. 6. La graduatoria definitiva è approvata dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica con apposita determinazione da pubblicarsi all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 7. La Determinazione di cui al punto precedente verrà notificata formalmente a tutti i richiedenti. Art.6 Requisiti dei beneficiari 1. I Soci assegnatari e gli eventuali locatari degli alloggi realizzati dalle Cooperative edilizie, gli acquirenti e i locatari degli alloggi realizzati da Imprese di Costruzione, i privati singoli che richiedono l assegnazione delle aree per l edilizia economica e popolare di cui al presente Regolamento, debbono possedere i seguenti requisiti: a) Cittadinanza italiana, salvi altri casi di legge; b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ancona, salvi altri casi di legge; c) Non essere proprietari nel Comune di Ancona di un alloggio, o porzione di esso, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; d) Non aver ottenuto per sé e per altri componenti del nucleo familiare, l assegnazione in proprietà con patto di futura vendita, in qualunque forma concesso, dallo Stato o di altro Ente pubblico, sempre che l alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza risarcimento del danno; e) Non avere un reddito annuo complessivo, riferito all intero nucleo familiare, superiore al limite massimo fissato dall art.20, L. 457/78 aggiornato dal CIPE ai sensi dell art.3, lettera o) della legge stessa, come risulta dall applicazione dell art.21 della citata legge e successive modifiche ed integrazioni. 2. I requisiti indicati alle lettere c) e d) debbono essere posseduti anche dai componenti del nucleo familiare; qualora il richiedente sia maggiorenne o in procinto di contrarre matrimonio o di costituire altro nucleo familiare, può far valere individualmente i singoli requisiti e quelli degli eventuali conviventi che andranno a far parte del nuovo nucleo, risultanti dallo stato di famiglia da produrre entro tre mesi dall assegnazione dell alloggio; in tale caso il reddito da valutare è solo quello percepito dal richiedente e dagli eventuali conviventi come sopra individuati, purché soggetti di imposta; qualora il richiedente non possieda reddito proprio, va valutato il reddito del nucleo familiare di cui egli fa parte. F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 3

3. E da considerare adeguato l alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall Autorità competente. 4. Si intende per nucleo familiare, così definito sia dal D.P.R. 30/5/89 n.223, art.4, comma 2, sia ai sensi della L.R. 9/1990 e sue modifiche ed integrazioni, quello che risulta anagraficamente costituito dal singolo, ovvero dai coniugi e dai figli legittimi e legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, conviventi con il nucleo; ne fanno parte il/la convivente more-uxorio, gli ascendenti e discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il nucleo da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando. 5. Il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all ultima dichiarazione dei redditi, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, con l aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1, debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza fissata dal Bando, ed essere ulteriormente verificati alla stipula della Convenzione, in caso di Soci di Cooperativa e singoli richiedenti. Tutti i requisiti debbono essere posseduti, documentati e verificati alla vendita, in caso di acquirenti da Impresa. 6. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, con le opportune modalità e con i mezzi a propria disposizione, il controllo dell effettivo possesso da parte dei beneficiari dei requisiti di cui sopra. Art.7 Criteri di priorità 1. Nelle aree da assegnare in diritto di superficie, tra pari istanze concorrenti, è data la preferenza nell ordine a quelle presentate da: a) Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore; b) Società Cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché mantengano per almeno venti anni tale carattere. Il vincolo, che sarà esplicitamente riportato in convenzione sotto comminatoria di retrocessione, dovrà essere regolarmente trascritto e potrà essere eliminato solo previa autorizzazione della Amministrazione comunale una volta trascorso il periodo ventennale; c) Società cooperative edilizie a statuto misto ovvero che possono operare sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale d) Società cooperative edilizie a proprietà individuale; e) Consorzi di Cooperative; f) Soggetti pubblici non istituzionalmente operanti nel settore; g) Imprese di costruzione e loro Consorzi; h) Privati singoli o associati. 2. Nelle aree da assegnare in proprietà, fatta salva la facoltà di cui all art.3, tra più istanze concorrenti, è data la preferenza nell ordine a quelle presentate da: a) Proprietari di aree sufficienti alla realizzazione di almeno 2 alloggi, espropriati ed espropriandi: il numero massimo di alloggi da assegnare ad un singolo proprietario è F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 4

di un alloggio; per i conproprietari, per le Cooperative e per le Imprese di Costruzioni, qualora siano in concorrenza tra loro per la riassegnazione, il numero massimo degli alloggi da assegnare sarà in proporzione all entità dell esproprio. b) Società Cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale; c) Imprese di costruzione e loro consorzi; d) Privati singoli o associati. 3. L ordine di preferenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 può essere attribuito sui diversi lotti di una singola area, oppure su diverse aree nell ambito del medesimo Bando, senza precludere, nel rispetto delle norme vigenti, il principio di concorrenzialità nell assegnazione delle aree tra tutte le istanze pervenute. Art.8 Punteggi e graduatorie 1 Per i proprietari espropriati la selezione è effettuata sulla base dei seguenti punteggi: a) Proprietari residenti in immobili espropriati o da espropriare punti 7 b) proprietari non residenti in immobili espropriati o da espropriare punti 5 c) proprietari di aree espropriate o da espropriare oggetto della assegnazione punti 5 d) proprietari di altre aree espropriate o da espropriare punti 3 Il punteggio di cui sopra è assegnato in ragione del rapporto tra la quantità di immobili di proprietà soggetti ad esproprio ed il potenziale edificabile del Piano di Zona 2. Alle Cooperative risultanti a parità di condizioni, sulla base dei criteri dell art.7, si applicano i seguenti punteggi, riferiti alla data della richiesta: a)anzianità di costituzione di almeno cinque (anni interi dalla data di costituzione): fino a punti 5 punti 0,5 per n. anni b) n. Soci con i requisiti iscritti alla data del Bando fino a 30 punti 1 oltre i 30 punti 2 c)valutazione attività svolta in aree PEEP della provincia negli ultimi dieci anni: oltre 50 alloggi punti 3 da 10 a 50 alloggi punti 2 d) disponibilità ad eseguire tipologie edilizie contenute: Snr/Su 0,35 punti 3 50% degli alloggi < 85 m. punti 2 e) presenza tra i Soci prenotatari di giovani coppie (tre anni di matrimonio o di convivenza more-uxorio), ovvero di coppie di nuova formazione (costituzione del nuovo nucleo familiare entro l assegnazione dell alloggio): (fino a 3 punti) punti 0,2 per n. coppie presenza tra i Soci prenotatari di famiglie con elevato numero di figli (tre ed altri), o che hanno anziani nel proprio nucleo familiare: (fino a 3 punti) punti 0,2 per nucleo familiare f) presenza di Soci prenotatari residenti nel perimetro della Frazione da più di cinque anni ; il perimetro è quello definito dalle tavole di PRG. (fino a 5 punti) punti 0,5 per n. Soci g)presenza di Soci prenotatari lavoratori dipendenti: F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 5

(fino a 5 punti) punti 0,2 per n. Soci h) disponibilità di finanziamento pubblico: fino al 75% del costo punti 7 fino al 50% del costo punti 5 fino al 25% del costo punti 3 * i) disponibilità a introdurre criteri di bioedilizia consistenti in: 1 - nella adozione di piano di qualità relativo all intervento e al programma di manutenzione punti 2 2- miglioramento del confort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici punti 2 3. Alle Imprese di costruzione risultanti a parità di condizione, in base ai criteri di cui all art.7, si applicano i seguenti punteggi, riferiti alla data della domanda: a) disponibilità a convenzionare con il Comune per otto anni la locazione di quota parte o di tutti gli alloggi con obbligo di prelazione per la vendita, il canone sarà concordato in base alla legge N 431/98 e successive modificazioni il 100%degli alloggi punti 14 per percentuali minori di alloggi il punteggio viene attribuito in proporzione ( esempio 30% in affitto punteggio pari a 4.2) b) punteggio per il prolungamento dell affitto: 0,5 punti per ogni anno in più dopo l ottavo c) sede legale nel territorio provinciale; d) disponibilità ad eseguire tipologie edilizie contenute: Snr/Su 0,35 punti 3 50% degli alloggi < 85 mq punti 2 e) disponibilità di finanziamento pubblico: fino al 75% del costo punti 7 fino al 50% del costo punti 5 fino al 25% del costo punti 3 * i) disponibilità a introdurre criteri di bioedilizia consistenti : 1 - nella adozione di piano di qualità relativo all intervento e al programma di manutenzione punti 2 2- miglioramento del confort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici punti 2 4 A parità di punteggio la preferenza è data alle Imprese con sede legale da almeno due anni nel Comune di Ancona ed eventualmente mediante sorteggio. Art 9 Documentazione 1. I proprietari espropriati o espropriandi devono risultare tali da apposita certificazione comunale e devono documentare la residenza ed il possesso dei requisiti soggettivi. 2. Le Cooperative ed i loro Consorzi devono documentare, al fine di attribuire i punteggi, oltre ai requisiti soggettivi dei Soci come da apposito modello Allegato C l anno di costituzione e lo statuto; - l elenco ed il numero dei soci; - l attività svolta nei PEEP della Provincia; - la presenza tra i soci di giovani coppie o coppie di nuova formazione (occorre dichiarazione congiunta); - la presenza di residenti nella Frazione interessata dalle aree oggetto del bando da più di 5 anni; F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 6

- la presenza di lavoratori dipendenti; - la presenza di dipendenti pubblici appartenenti alle FF.AA., alle Forze di Polizia, al Ministero di Grazia e Giustizia; - la disponibilità a realizzare tipologie edilizie contenute; - la disponibilità di finanziamento pubblico. - la disponibilità a introdurre criteri di bioedilizia 6 3. Le Imprese edili ed i loro Consorzi devono documentare, al fine di attribuire i punteggi: - la disponibilità a dare una parte degli alloggi in locazione; - la sede sociale.; - la disponibilità ad eseguire tipologie contenute; - la disponibilità di finanziamento pubblico. - la disponibilità a introdurre criteri di bioedilizia Art. 10 Assegnazione 1. Le assegnazioni provvisorie sono effettuate, sulla base della graduatoria definitiva e dei criteri di priorità del Regolamento, con una deliberazione consiliare, che ne stabilisce la durata e gli obblighi conseguenti, quali il pagamento dell area e degli oneri, l atto unilaterale d obbligo, la presentazione del progetto, etc. 2. Le assegnazioni vengono fatte di norma per lotti interi ed eventualmente per parti corrispondenti ad interi edifici; le aree assegnate possono essere diverse da quelle richieste per ampiezza e localizzazione, e potranno essere suscettibili di variazioni, a insindacabile giudizio dell Amministrazione comunale, sulla base dei programmi urbanistici comunali e delle capacità e dei tempi di attuazione degli assegnatari. 3. Possono essere assentiti dal Consiglio i trasferimenti delle aree tra Cooperative solo in caso che siano trasferiti globalmente i Soci, nel medesimo ordine di iscrizione. E vietato il trasferimento delle aree assegnate tra Imprese e tra Imprese e Cooperative. E fatto, altresì, divieto di iscrizione contemporanea di uno o più soci a due o più Cooperative a pena l esclusione del socio stesso dagli elenchi utilizzati ai fini delle graduatorie di cui all art.5, punti 4 e 5. 4. Le assegnazioni definitive sono effettuate con le relative convenzioni per la concessione in diritto di superficie o la cessione in proprietà ai sensi della Legge 865/71, come modificata dalla Legge 662/96. 5. L assegnazione è nulla e va revocata qualora, per verifiche o accertamenti successivi, la documentazione presentata risulti non veritiera, incompleta o fuori dai termini previsti, se tali termini sono funzionali all inserimento nelle graduatorie. Le verifiche sulla documentazione verranno ordinate dal Dirigente del Servizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque ogni volta che si esplichi un bando o l applicazione dell art 3 del presente regolamento. Per le verifiche il Dirigente si avvarrà della medesima commissione giudicatrice allargata a un rappresentane degli industriali e delle organizzazione delle cooperative e un membro della consulta sulla casa, che in riunione congiunta provvederanno al sorteggio della documentazione sottoposta a verifica. F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 7

6. L assegnazione, o la convenzione, va revocata qualora, entro un anno, non siano iniziati i lavori per cause imputabili all assegnatario. * Ai fini dell attribuzione del punteggio per interventi di bioedilizia questo regolamento fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n 587 CO/EDPdel 27/02/1995 art1 punto 2 lettera b) e c) F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 8

ALLEGATO B COMUNE DI ANCONA ASSESSORATO ALL URBANISTICA ( SCHEMA DI) BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI N.. ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL AMBITO DEL P.E.E.P. DI. Art. 1 - Il Comune di Ancona deve attuare il P.E.E.P. di....approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. del esecutiva dal.; Art. 2 - La disponibilità del P.E.E.P. è riferita ad un Volume realizzabile fuori terra (V) di mc. ed una Superficie Utile (SU) di mq..., suddivisa in n lotti per la realizzazione di ( edifici in linea/case a schiera/palazzine ) per complessivi n alloggi; Art. 3 - Con Deliberazione Consiliare n. del.., esecutiva dal., il Comune di Ancona ha provveduto ( ad approvare/aggiornare ) il Programma di Attuazione ex art. 38 della Legge n 865/ 71, individuando i lotti da assegnare, le quote da cedere in proprietà o da concedere in diritto di superficie, il corrispettivo dell area ed il contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo la seguente tabella : Lotto da assegnare Volumetria mc. Costo unitario di Cessione / concessione area Euro /mc. Costo unitario contributo Oneri di urbanizzazione Euro / mc. A/B/C... N.B. : Il costo dell area è commisurato al prezzo pagato dall Amministrazione Comunale e deve intendersi provvisorio, fatte salve le effettive determinazioni alla definizione del procedimento espropriativo. Il contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è anch esso indicativo e sarà soggetto a conguaglio in sede di stipula di convenzione definitiva. Art. 4 L assegnazione dell area avverrà con le modalità ed i criteri del Regolamento di Assegnazione delle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 9

del.. ( esecutiva dalla data del parere favorevole del CO.RE.CO. espresso nella seduta del., prot. N. ); Art. 5 Gli aventi diritto possono presentare domanda in carta semplice al Comune di Ancona Ufficio Protocollo Generale, P.zza XXIV Maggio, entro le ore 12 del giorno ; tramite R.A.R., corredando la domanda di tutti i documenti relativi al possesso dei requisiti per la partecipazione all assegnazione, nonché di tutti gli altri elementi, utili per la formazione della graduatoria, previsti all art. 2 e all art. 7 del citato Regolamento Comunale, a pena l esclusione; Art.6 La Commissione Giudicatrice è composta come previsto all art. 5 del Regolamento ed è competente alla istruttoria delle domande, all attribuzione dei punteggi, alla formazione della graduatoria provvisoria nonché di quella definitiva. Art. 7 Il P.E.E.P. di corredato di tutti i suoi elaborati, ed il Regolamento di Assegnazione delle Aree Pubbliche, sono consultabili presso il Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Ancona, P.zza XXIV Maggio, a cui può essere rivolta qualsiasi istanza in ordine al presente Bando. Art. 8 Si comunica che, ai sensi dell art. 4 e segg. della Legge n 241 /90, il Responsabile del presente atto è Ancona lì, IL DIRIGENTE F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 10

ALLEGATO C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA ( Art. 4 Legge 04.01.1968 n.15 ; Art. 3 c.11 Legge 15.05.1997 n.127; Art. 2 c.11 Legge 16.06.1998 n.191; c.1. D.P.R. 20.10.1998 N. 403 ) Il sottoscritto. nato/a.. il..... residente in... Via..... n... a conoscenza di quanto prescritto dall art. 26 della Legge 4 gennaio 1998 n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell art. 3 D.P.R. 20 ottobre n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4 della Legge n. 15/1998 e art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità: DICHIARA Di possedere i seguenti requisiti: a) Cittadinanza italiana, salvi i casi di Legge; b) Residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Ancona salvi i casi di Legge; c) Non essere proprietario nel Comune di Ancona di un alloggio, o porzione di esso, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; d) Non aver ottenuto, per se né per altri componenti del nucleo familiare, l assegnazione di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dello Stato o di altro Ente Pubblico, sempre che l alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza risarcimento del danno; e) Non avere un reddito annuo complessivo, riferito all intero nucleo familiare, superiore al limite massimo fissato dall art. 20 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457, aggiornato dal CIPE ai sensi dell art. 3 lettera O della Legge stessa, come risulta dall applicazione dell art. 21 della Legge citata e successive modifiche ed integrazioni; f) Di far valere individualmente i singoli requisiti essendo maggiorenne e si obbliga a produrre, entro tre mesi dalla delibera di assegnazione dell alloggio da parte della Cooperativa, nuova dichiarazione dimostrante i propri requisiti soggettivi. Ancona, li. IL DICHIARANTE Caso in cui la dichiarazione non sia da autenticare in quanto da ritenersi contestuale all istanza ( art. 2, comma II, della legge 16 giugno 1998, n 3 del D.P.R. 20.10.1998 n 403 ) Documento di identità prodotto in copia fotostatica: Tipo n. Rilasciato da In data che viene inserito nel fascicolo Ancona lì, IL DIPENDENTE ADDETTO F:\Documenti Comuni\regolamenti\testi_regolamenti_vigore\urbanistica\Assegnazione_aree_pubbliche_47_03.doc 11