Diritto Tributario Prof. Massimo Basilavecchia
Fondamento normativo - artt. 44-48 TUIR - artt. 26-27-ter D.P.R. n. 600/73
a) tassazione al lordo (no deduzioni costi di produzione) (art. 45, co. 1) Regole generali b) principio di cassa (art. 45, co. 2) c) attrazione al reddito d impresa dei proventi percepiti nell ambito di attività commerciali o da società di capitali o enti commerciali (art. 48, co. 1) 3
BASE IMPONIBILE Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione 4
L art. 44 Tuir non fornisce una definizione normativa generale di reddito di capitale (ma cfr. art. 44, co. 1, lett. h), Tuir) In prima approssimazione possono essere considerati redditi di capitale i proventi correlati all impiego di un capitale in funzione del mero decorso del tempo (esclusi i rapporti aleatori)
Le principali caratteristiche dei redditi di capitale sono: a. criterio casistico seguito dal legislatore per la loro individuazione b. il reddito tassabile è costituito dall ammontare lordo percepito nel periodo d imposta c. pressochè generalizzata applicazione della tassazione alla fonte (ritenuta a titolo d imposta o a titolo di acconto).
FONTE Impiego del capitale L art. 44 Tuir fornisce una elencazione casistica di tali redditi. Si tratta principalmente di: à interessi e altri proventi derivanti da rapporti di finanziamento (lett. a) e b) art. 44) à utili da partecipazione (lett. e) art. 44)
- proventi da obbligazioni (lett. b); ad esempio... - interessi da mutui, depositi, c/c (lett. c) e, in generale, da altri rapporti di finanziamento; - utili da partecipazioni in società di capitali ed altri soggetti passivi IRES (lett. e) - proventi da partecipazioni in fondi comuni di investimento (lett. g)
Esclusione guadagni aleatori e incerti (redd. diversi) I guadagni derivanti da rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto (art. 44, co. 1, lett. h), Tuir) non sono redditi di capitale, bensì redditi diversi (art. 67 Tuir)
Norma di chiusura (art. 44, lett. h) Sono considerati inoltre redditi di capitale gli interessi e i proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l impiego del capitale, ad eccezione dei rapporti attraverso i quali possano essere realizzati guadagni aleatori e incerti. 10
Il regime impositivo fino al 31/12/2011 Fino al 31/12/2011 era prevista una tassazione sostitutiva (mediante ritenute o imposte sostitutive) articolata principalmente su due aliquote : A) 27% sui proventi derivanti da depositi bancari, certificati di deposito, obbligazioni con durata inferiore ai 18 mesi, titoli atipici, etc... B) 12,5% per proventi derivanti da obbligazioni con durata superiore a 18 mesi, titoli di Stato, cambiali ed altri redditi di capitale, quote di fondi di investimeto, proventi derivanti da azioni e titoli similari, etc...
ALIQUOTA v REGIME TRANSITORIO Dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 la disciplina dettata dall art. 2, co. 24 del D.L. n. 138/2011 prevedeva l applicazione ai redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi), salvo alcune eccezioni, di una aliquota unica del 20% (in luogo delle due aliquote del 27% e del 12,50% previgenti). 12
v REGIME ATTUALE Dal 1 luglio 2014 il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, conv. con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha infatti stabilito il passaggio dell aliquota dal 20 al 26 per cento. La novità si applica genericamente ai redditi di natura finanziaria, dunque anche ai redditi finanziari percepiti nell esercizio di attività di impresa (per questo non rientranti nella categoria dei redditi di capitale). 13
Il decreto ha, inoltre, abrogato la disposizione contenuta nella disciplina del monitoraggio fiscale - l articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 1672 - che aveva introdotto una ritenuta alla fonte del 20 per cento sui redditi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria riscossi per il tramite di intermediari italiani. 14
L aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72 per cento3 del loro ammontare. 15
DEROGHE Il comma 2 dell articolo 3 del decreto ha mantenuto l applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell ordinamento. 16
1. continua ad applicarsi l aliquota d imposta nella misura del 12,50 per cento sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all articolo 44 del TUIR derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati. Si tratta, come noto, dei titoli pubblici italiani e di quelli ad essi equiparati. 17
2. La misura ridotta si applica anche ai redditi di capitale di cui all articolo 44, comma 1, lettere g- bis) e g-ter), del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli. 18
3. Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta white list ) 4. l articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ha esteso il medesimo trattamento alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, al pari di quanto previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani. 19
5. usufruiscono della medesima aliquota di tassazione prevista per i titoli del debito pubblico italiano gli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond) emesse dalle società di cui all articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 835. 20
6. l equiparazione è esclusivamente riferibile al trattamento fiscale degli interessi maturati sui project bond e non si estende anche a quello degli altri redditi di capitale (ad esempio, ai proventi dei contratti di riporto o pronti contro termine), né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione, ai quali si rende applicabile l imposta nella misura del 26 per cento. 21
7. continua a rendersi applicabile l aliquota nella misura 5 per cento sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l economia meridionale di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 707. 22
8. sono state confermate le seguenti misure agevolate disposte sulla base di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea: - 5 per cento sugli interessi infragruppo, vale a dire sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate 23
- 11 per cento sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list 24
- 1,375 per cento sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all imposta sul reddito delle società in Stati dell Unione Europea e in Stati aderenti all Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati 25
- Con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l aliquota del 26 per cento non si rende applicabile al risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta dalle predette forme di previdenza. 26
Monitoraggio fiscale In seguito all abrogazione dell obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all estero di valore inferiore a 10mila euro). 27
Assicurazioni Le imposte sostitutive sono dovute nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dall 1 luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti. 28
L IMPOSIZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE 29
Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche, società commerciali, società di persone e di capitali, professionisti, lavoratori autonomi è soggetto ad un regime fiscale particolarmente complesso in quanto dipendente da una serie di parametri come il periodo di possesso, la percentuale e la tipologia di partecipazione qualificata o no, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni, dell imputazione in bilancio se tra l attivo circolante o le immobilizzazioni in sede di prima iscrizione e altre. 30
Proventi da partecipazioni in società (art. 44, lett. e) Sono redditi di capitale ai sensi dell art. 44, co. 1, lett. e) - gli utili da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società di capitali ed enti soggetti ad IRES derivanti da azioni o titoli similari alle azioni ex art. 47, co. 2, lett. a) Non è considerato reddito la restituzione dei conferimenti versati dai soci 31
Non costituiscono utili i proventi percepiti a seguito di: - ripartizione delle riserve formate da apporti dei soci (art. 47, co. 5) - recesso, riduzione del capitale, liquidazione della società (la partecipazione è annullata) (art. 47, co. 7) Non costituiscono utili le azioni ricevute in caso di aumento gratuito del capitale (art. 47, co. 6) 32
1. Partecipazioni qualificate (art. 67, co. 1, lett. c) e art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/73): v le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5% v quotate in borsa 33
2. Partecipazioni non qualificate (art. 67, co. 1, lett. c) e art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/73): v partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25% v Non quotate in borsa 34
Nel caso di persona fisica in possesso di una partecipazione qualificata di un impresa italiana (confronta l articolo 2359 del codice civile per verificare quando una partecipazione può dirsi qualificata) la tassazione prevista per il dividendo percepito (o deliberato) sarà calcolata sul solo 49,72% salvo casi specifici previsti nel caso di utilizzo di riserve già tassate che seguono altro corso. 35
Questa tassazione varrà sia nel caso in cui la partecipazione sia in una società italiana o estera ma nel caso in cui la società abbia la residenza fiscale in un paese black list la tassazione sarà sul 100% del dividendo. 36
Con il Decreto Renzi infatti l aliquota della ritenuta ovvero dell imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie delle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sale al 26% come anche nel caso di interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44 del Tuir e ai redditi diversi ex articolo 67 del tuir comma 1, lett. da c-bis) a c- quinquies). 37
ai fini dell applicazione dell aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili (principio di cassa) 38
soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all estero in via definitiva sugli stessi utili. Prima delle modifiche normative in commento, il predetto rimborso spettava sino a concorrenza di un quarto della ritenuta operata in Italia. 39
Nel caso invece di persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate e che percepiscono dividendi si applica una ritenuta a titolo di imposta (non a titolo di acconto e pertanto non entrerà nella determinazione del reddito imponibile del soggetto percettore) nella misura del 26% Nel caso in cui la partecipazione sia in una società residente fiscalmente in un paese black list allora la tassazione sarà sul 100% dell imponibile. 40
Nel caso di società di capitali o società commerciali soggette ad Ires o anche stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri i dividendi concorreranno nella misura del 5% eccetto alcuni casi come quello di opzione del regime della trasparenza che prevede la loro esclusione nella determinazione del reddito imponibile Ires. 41
Nel caso invece di società non aventi la residenza fiscale in Italia il discorso si complica molto per via delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due paesi interessati e della applicazione dei rimborsi per le maggiori imposte pagate eventualmente all estero e che nella maggior parte dei casi prevede una tassazione del 27% a titolo di imposta 42