SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA TRIESTE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 212 del 05/06/2014 OGGETTO Conto n. 330.500 "Assistenza riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per anziani non autosufficienti e disabili". Convenzione tra l'azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste, ente gestore del Servizio Semiresidenziale denominato "Centro Diurno", collocato all'interno della Struttura Residenziale Centro per l'anziano. Proroga per il periodo 1.4.2014-31.3.2017. L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno nella sede legale, IL DIRETTORE GENERALE Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue : 1
OGGETTO: Conto n. 330.500 "Assistenza riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per anziani non autosufficienti e disabili". Convenzione tra l'azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste, ente gestore del Servizio Semiresidenziale denominato "Centro Diurno", collocato all'interno della Struttura Residenziale Centro per l'anziano. Proroga per il periodo 1.4.2014-31.3.2017 Premesso che con provvedimento n. 269 dd. 22 luglio 2013 si è proceduto al rinnovo, per il periodo dal 1 aprile 2013 e fino al 31 marzo 2014, della convenzione tra l ASS n. 1 Triestina e il Comune di Trieste, Ente gestore del Servizio Semiresidenziale denominato Centro diurno collocato all interno della struttura residenziale Centro per l anziano di via De Marchesetti n. 8/1; precisato che la convenzione era stata attivata con delibere n. 112/2011, 141/2011 e 236/2011, relativamente al periodo 1 aprile 2011-31 marzo 2012, formalizzata in data 14 settembre 2011, in rep. n. 10035 e successivamente prorogata dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2013 con delibera n. 204 dd. 20 giugno 2012; verificato che l atto convenzionale è stato stipulato ai fini dell erogazione del contributo regionale per l abbattimento della retta di accoglimento di persone anziane non autosufficienti ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 2 della L.R. 10/97 e 9, comma 2, lett. e) della L.R. n. 10/98; ricordato che l ASS 1, con riferimento alle indicazioni normative ed agli indirizzi regionali, è tenuta ad assicurare al Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti, tra le prestazioni sanitarie, l assistenza infermieristica secondo i criteri indicati nella tabella contenuta nel testo convenzionale, o in forma diretta o attraverso il rimborso del costo del personale infermieristico messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale nei limiti e secondo i criteri previsti nel testo stesso; atteso che con ultimo provvedimento n. 269/2013 è stata approvata la spesa conseguente agli oneri relativi all assistenza infermieristica, per un importo complessivo di 3.757,41 per tutto l anno di convenzione (1.4.2013 31.3.2014), calcolata con riferimento ad un massimo di presenza settimanale di assistenza infermieristica pari a 3 ore (massimo 156 ore complessive); richiamata ora la L.R. 10/1997 che all art. 13, prevede che i contributi giornalieri finalizzati all abbattimento della retta di accoglienza degli ospiti non autosufficienti accolti in strutture residenziali sono concessi alle Aziende per i Servizi Sanitari con deliberazione della Giunta Regionale la cui entità e modalità di erogazione sono definite annualmente;
vista la D.G.R. n. 2326 dd. 18.11.2010, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di concedere un contributo giornaliero destinato all abbattimento della retta di accoglienza di anziani non autosufficienti, anche per i servizi semiresidenziali; rilevato che con la succitata D.G.R. è stato altresì definito che i soggetti beneficiari del contributo sono le persone anziane non autosufficienti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, la cui condizione di non autosufficienza deve essere valutata mediante l utilizzo del sistema di valutazione multi dimensionale Val.Graf; precisato che l entità del contributo giornaliero è di 12,50 nei servizi residenziali autonomi e di 10,50 nei servizi semiresidenziali collocati all interno di una struttura residenziale per anziani; ricordato, inoltre, che, nel corso della presente convenzione, la retta di accoglimento deve essere addebitata all utente al netto della contribuzione regionale per l abbattimento della retta di cui all articolo 13, comma 2 della L.R. 10/97, dell eventuale contribuzione comunale e degli eventuali oneri sanitari; ricordato che il servizio semiresidenziale è inserito all interno della Struttura Residenziale Centro per l Anziano ed ha la capacità ricettiva complessiva di n. 7 utenti non autosufficienti, funzionante per un numero di 5 giorni alla settimana con una copertura giornaliera di 7 ore; preso atto che il Piano Attuativo Locale (PAL) dell anno 2014, Linea 1.3.4.8 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti prevede la predisposizione trimestrale, da parte di ogni distretto, di report per l evidenza delle verifiche e delle eventuali sollecitazioni ai servizi semiresidenziali per anziani convenzionati in merito all utilizzo sistematico dei sistemi informativi e-genesys e SIRA; rilevato che, il Comune di Trieste ha manifestato la volontà di prorogare la convenzione in oggetto per un periodo di 3 anni; ritenuto che tale arco temporale risulti congruo per le finalità fino ad ora esposte, anche in ragione del fatto che i testi base delle convenzioni per i centri semi residenziali sono già stati predisposti dall amministrazione regionale ed adottati dalla aziende sanitarie; ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga della convenzione tra l A.S.S. n. 1 Triestina ed il Comune di Trieste, Ente gestore del Servizio Semiresidenziale denominato Centro Diurno collocato all interno della Struttura Residenziale Centro per l Anziano di Trieste via C. De Marchesetti n. 8/1, per il periodo dal 1 aprile 2014 al fino al 31 marzo 2017; 3
ritenuto che l ASS, qualora non sia in grado di fornire direttamente l assistenza infermieristica, dovrà provvedere a rimborsare al Comune di Trieste, come convenuto tra le parti, entro un tetto massimo di spesa che tiene conto di un costo orario massimo rimborsabile per un infermiere pari a 24,086.- IVA compresa; valutato che il rimborso verrà erogato, previo assolvimento di quanto stabilito con atto aggiuntivo dd. 13 novembre 2012, in rep. n. 10160 (obbligo informativo e VMD Val.Graf), con un acconto, nella misura del 50% della spesa annua presunta, in base al numero di posti convenzionati e in seguito dell adozione del presente provvedimento, e con un saldo entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale di cui all art. 4, comma 4 della convenzione, contabilizzato sulle effettive presenze e prestazioni fornite; rilevato che gli oneri conseguenti dall applicazione della L.R. n. 10 dd. 8.4.1997, per l abbattimento della retta, sono considerati in separati provvedimenti, anche alla luce delle eventuali variazioni tariffarie approvate dalla Giunta Regionale; ritenuto che la convenzione dovrà intendersi risolta, limitatamente all accordo relativo al rimborso dell assistenza infermieristica, con preavviso di almeno tre mesi, qualora, nel corso di vigenza, la gestione dell assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall ASS 1; preso atto inoltre che la convenzione potrà essere modificata o risolta, anche prima della scadenza, a fronte di intervenute disposizioni regionali di regolamentazione della materia; valutato di procedere alla proroga della durata complessiva di 3 anni (1.4.2014 31.3.2017) della convenzione in essere mediante la stipula di un ulteriore atto aggiuntivo e per un costo complessivo di 11.272,23; rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Operativa Distretto 4, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l istruzione e la redazione; inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; Il Direttore Generale Delibera per quanto esposto in narrativa: 1. di prorogare per ulteriori 3 anni, la convenzione di cui ai provvedimenti n. 112/2011, 141/2011, 236/2011, 204/2012, 356/2012 e n. 269/2013 tra l ASS n. 1 Triestina e il Comune di Trieste, Ente gestore del Servizio Semiresidenziale denominato Centro Diurno
collocato all interno della Struttura Residenziale Centro per l Anziano, di via De Marchesetti n. 8/1, Trieste; 2. di stabilire che la proroga avrà validità dal 1 aprile 2014 e fino al 31 marzo 2017, fatte salve le prestazioni rese nelle more dell adozione del presente provvedimento; 3. di approvare la spesa conseguente agli oneri relativi all assistenza infermieristica, ammontante a complessivi presunti 11.272,23 ( 3.757,41 per ogni anno, rapportato a 3 ore settimanali di assistenza infermieristica) per tutta la durata della proroga; 4. di prevedere che il rimborso degli oneri sanitari e della quota per l abbattimento delle rette di accoglienza è vincolato al soddisfacimento del debito informativo minimo richiesto dalla Regione FVG (art. 19 del DPReg. N. 0333/Pres. Del 2008) e alla valutazione del bisogno degli utenti accolti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla DGR n. 2147/07 e ss. mm. e ii. (sistema di VMD Val.Graf.-FVG) ; 5. di procedere al rimborso degli oneri sanitari, solo dopo opportuna verifica da parte dell ASS 1 dell assolvimento della struttura di quanto disposto dal precedente punto n. 4 (obbligo informativo e VMD Val.Graf) e nel modo seguente: con un acconto, nella misura del 50% della spesa annua presunta, in base al numero di posti convenzionati e a seguito dell adozione del presente provvedimento, e con un saldo entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale di cui all art. 4, comma 4 della convenzione, contabilizzato sulle effettive presenze e prestazioni fornite; 6. di prendere atto che sono o verranno considerati in separati provvedimenti, gli oneri derivanti dall applicazione della L.R. n. 10/97, concernente l abbattimento delle rette in favore degli ospiti anziani non autosufficienti presenti presso il servizio semiresidenziale, anche alla luce delle eventuali variazioni tariffarie approvate dalla Giunta Regionale; 7. di stabilire che la convenzione dovrà intendersi risolta, con preavviso di almeno tre mesi qualora, nel corso di vigenza, la gestione dell assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall Azienda n. 1 Triestina, e, in questo caso, limitatamente all accordo relativo al rimborso dell assistenza infermieristica; 8. di stabilire inoltre che la convenzione potrà essere modificata o risolta, anche prima della scadenza, a fronte di intervenute disposizioni regionali di regolamentazione della materia; 9. di prendere atto, infine, che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi dell art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e ss.mm.ii. Gli oneri derivanti dall applicazione della L.R. n. 10/97 saranno di volta in volta 5
allocati al conto n. 330.500 (Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti e disabili) con contestuale registrazione del contributo per l abbattimento della retta, erogato dalla Regione, al conto n. 600.610 (Contributi per anziani non autosufficienti) del bilancio aziendale degli anni 2014/2017. L onere conseguente direttamente dal presente provvedimento, di rimborso delle spese di assistenza infermieristica, ammontante a complessivi, presunti e massimi 11.272,23, va imputato a carico del conto 330.500, per 2.818,06 a carico del bilancio aziendale per l Esercizio in corso, per 3.757,41 per gli Esercizi 2015 e 2016 e per 939,35 a carico dell Esercizio 2017. Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all Albo aziendale. ************** Il Direttore Sanitario dott.ssa Adele MAGGIORE (Firmato elettronicamente) Il Direttore Amministrativo dott. Franco SINIGOJ (Firmato elettronicamente) Il Direttore Generale dott. Nicola DELLI QUADRI (Firmato elettronicamente)